CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato aggravato di lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricon-enti denunziano vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla determinazione di una provvisionale, è manifesl:amente infondato poiché il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990 Rv. 186722); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condannai i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec,scril 2 aprile 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]3ny_ Paki 3›, D I POSITAT