CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28206-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N 15/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. Ric. 2021 n. 28206 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], in forza di testamento olografo pubblicato, e di aver accettato l'eredità, adivano il Tribunale di Roma chiedendo di condannare il Condominio di Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15/B, in Roma, sia al rilascio di un appartamento dato a quello in locazione dalla loro dante causa, e oggetto di delibera restitutoria mai attuata, sia al pagamento di una indennità di occupazione; esponevano che la detenzione si doveva ritenere illegittima anche per difetto di forma scritta del sotteso negozio; si costituiva il Condominio controdeducendo la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, poiché pendeva contestualmente giudizio per l'annullamento del testamento in parola promosso dalla nipote e amministratrice di sostegno della deceduta Canale, in uno al procedimento penale sfociato nel rinvio a giudizio dei pretesi eredi attori in relazione al reato di cui all'art. 643, cod. pen., con annesso sequestro preventivo disposto sull'asse ereditario comprendente l'appartamento oggetto della domanda di rilascio; il Tribunale di Roma sospendeva il giudizio per pregiudizialità in relazione a quello sull'annullamento testamentario; l'ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno depositato altresì memoria; non ha svolto difese il Condominio; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; Rilevato che con il ricorso si censura la decisione impugnata negando che il giudizio relativo all'annullamento testamentario, di natura costitutiva, possa risultare RG n 28206 del 2021 Cons. Paolo P eca , pregiudiziale in senso tecnico, posto che, fino all'eventuale accoglimento della domanda, lo stesso testamento produce i suoi effetti; Rilevato che il ricorso è fondato; questa Corte ha da tempo chiarito che la sospensione prevista dall'art. 295, cod. proc. civ., si riferisce all'ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico e non logico, mirando a evitare il contrasto tra giudicati, altrimenti dovendo prevalere l'attuazione della tutela giurisdizionale, di cui la sospensione costituisce un arresto sia pure momentaneo, in un ragionevole e non dilazionato tempo (cfr. ad esempio Cass., 15/05/2019, n. 12999, che richiama Cass., Sez. U., 26/07/2004, n. 14060); nella fattispecie in scrutinio, quand'anche il giudizio di annullamento del testamento incida, costitutivamente e retroattivamente, sulla qualità di erede presupposta dall'azione dei ricorrenti, si porrà, in ipotesi, un tema meramente restitutorio del bene e di quanto incassato per la pretesa indennità di occupazione, senza però che possa risultare alcun contrasto tra giudicati, tenuto altresì conto che, fino alla pronuncia invalidante, la disposizione testamentaria mantiene efficacia (cfr. Cass., 21/05/2020, n. 9364, in cui è rimarcato, specie a pag. 7, che la pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito, ma prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo; cfr., in logica latamente analoga seppure relativa a fattispecie distinta, Cass., 04/04/2013, n. 8345, secondo cui la controversia relativa all'azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata a un legittimario non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria, ai fini della sospensione in parola, con la domanda di condanna proposta dall'erede testamentario universale nei confronti del medesimo legittimario pretermesso al fine di ottenere il pagamento della somma da questo conseguita a titolo RG n 28206 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] -. risarcitorio per l'espropriazione indiretta di un fondo già di proprietà del "de cuius", conservando le disposizioni lesive della legittima la loro efficacia fino all'eventuale accoglimento della domanda di riduzione e non potendosi, pertanto, verificare alcun contrasto di giudicati tra le distinte cause; cfr. ancora, sempre in fattispecie differente e però contigua, Cass., 12/06/2018, n. 15199, pag. 6, nella quale è sottolineato che l'azione di rilascio d'immobile e quella per la dichiarazione di usucapione in favore di diverso soggetto, non sono in rapporto di pregiudizialità, posto che «la statuizione sull'acquisto a titolo originario in parola non è giuridicamente incompatibile con quella sul rilascio a favore di diverso soggetto che risulti attuale proprietario, atteso che, qualora intervenuta quella dichiarativa dell'usucapione in favore di altri, questi ultimi subentrano nella posizione sostanziale di chi risultava proprietario fino alla sentenza sull'acquisto a titolo originario, se del caso potendosi ripristinare gli effetti del titolo di detenzione ritenuto inopponibile al previo "dominus": ad intendere che gli effetti restitutori escludono sempre, in questa chiave, incompatibilità tra giudicati, e dunque non giustificano l'arresto della verifica sulla tutela giurisdizionale); resta naturalmente salvo lo spazio per le tutele cautelari civili, fermi rimanendo gli effetti di quelle penali non invocati dal giudice di merito per . sorreggere la sospensione per pregiudizialità; in altra e coerente chiave, si deve ribadire che essendo lo "status" connaturato al soggetto e alla sua capacità giuridica e di agire, nelle liti che insorgano fra il terzo e il soggetto titolare, attribuire alla lite che penda sullo "status" medesimo fra questo soggetto e altro soggetto diverso dal terzo, efficacia tecnicamente pregiudicante il giudizio che insorga fra il terzo e il soggetto titolare, senza che il terzo stesso metta in discussione con le sue domande quello "status" per come regolato dall'ordinamento, comporterebbe la paralisi dell'attività giuridica del suddetto soggetto (Cass. 03/10/2005, n. 19293 successive conformi); spese secondo soccombenza; P.Q.M. RG n 28206 del 2021 Cons. el. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di parte ricorrente liquidate in 2.200,00 euro oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. E Scoditti) D