CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 33417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12353/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Pisa, [OSCURATO:PERSONA] n. 15. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 82/2021 , pubblicato in data 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, avverso il decreto monitorio emesso dal Consigliere delegato della Corte d’appello di Firenze, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo in relazione all’irragionevole durata di un processo civile ed era stato liquidato, a titolo di spese legali, l’importo di € 225,00 oltre Oggetto:spese legali accessori, in applicazione dei valori di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, disciplinante i compensi per i procedimenti monitori. Il Ministero resiste con controricorso. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 D.M. 55/2014, 2233, comma 2, c.c., sostenendo che le spese del giudizio di equa riparazione andavano liquidate in applicazione alla tabella n. 12 di cui al citato decreto, norma che disciplina i procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte d’appello, riconoscendo – in ogni caso - un compenso consono alla dignità professionale del difensore e non inferiore ai minimi tabellari. Il ricorso è inammissibile. Il decreto impugnato è sta to emesso ai sensi dell’art. 5 ter, L. 89/2001 e non è – quindi - ricorribile per cassazione, trovando applicazione la disciplina del procedimento di equa riparazione introdotta dall’art. 55, comma primo, lett. c), D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012. La norma dispone che il Presidente della Corte d'appello, o un magistrato a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione, anche nel caso in cui si intenda contestare la liquidazione delle spese processuali, ove difforme dalla richiesta di parte o di cui comunque si assuma l’erronea quantificazione (cfr. in termini, Cass. 6682/2019). Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo. Non sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta al pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente dal pagamento del contributo unificato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 510,00, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Ca