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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47003/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di S. M. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver causato un incidente stradale [art. 186, co. 2 lett c) e 2-bis C.d.s.], e condannato alla pena ritenuta equa.

2. Nei confronti del provvedimento lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la sua cassazione a mezzo del difensore.

Con un primo motivo lamenta che sia stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti relativi all'esame del tasso alcolemico sulla base dell'affermazione secondo la quale, tenendo conto del referto in atti, è pacifico che esso non venne eseguito su richiesta della polizia ma nell'ambito di un protocollo terapeutico.

Rileva il ricorrente che dalla lettura del referto di pronto soccorso emerge chiaramente che il prelievo ematico venne eseguito dopo che lo [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine ed era stato reso edotto della richiesta della polizia.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e segnatamente alla identificazione nello [OSCURATO:PERSONA] del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro.

La Corte di appello ha posto a carico dell'imputato l'onere di provare che egli non era stato alla guida del veicolo, con impropria inversione.

Con un terzo motivo lamenta il vizio della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità del fatto e senza prendere in considerazione il comportamento processuale collaborativo dell'imputato, specificamente segnalato nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La censura mossa con il primo motivo si sostanzia nella prospettazione di una valutazione della prova oppositiva rispetto a quella operata dai giudici di merito.

Tanto impone di rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente ,. di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).

Anche a ritenere che con il motivo si sia voluto stigmatizzare un travisamento della prova documentale, occorrerebbe constatare che la relativa denuncia non presenta il necessario contenuto e che, vertendosi in ipotesi di 'doppia conforme', non ricorrono le ipotesi che valgono a superare la preclusione che dalla conformità dei giudizi deriva (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636).

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168).

Concorre a definire ancor più nitidamente il concetto in esame la precisazione per la quale il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; sicché è da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087).

Deve comunque trattarsi di un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).

Può aggiungersi che non si verte in tema di travisamento della prova quando, trattandosi di prova dichiarativa, l'eventuale errore sul significante non abbia inciso sul significato della prova; come quando l'errore su un singolo enunciato non abbia avuto influenza sulla apprensione del senso dell'intera dichiarazione.

A ben vedere, anche in tal caso è manchevole quella palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto che per la ricordata giurisprudenza integra il vizio in parola.

Questa Corte ha posto in correlazione il travisamento della prova, quale vizio deducibile con ricorso per cassazione, e la conformità delle pronunce di primo e secondo grado.

Si è così affermato che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.).

Nel caso che occupa il ricorrente non segnala alcun errore sul significante; trae da una dicitura apposta sul referto di pronto soccorso la conclusione che il prelievo venne eseguito su richiesta della polizia, laddove la Corte di appello ha spiegato che l'indicazione degli orari dimostra il contrario.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Nel caso di specie la Corte di appello ha rigettato il motivo che denunciava il mancato accertamento sull'identità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale rilevando che l'autovettura era di proprietà dello [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condotto in ospedale subito dopo l'incidente e che non era mai stato fornito dalla difesa un qualche concreto elemento che indicasse la presenza di altri alla guida.

L'affermazione del ricorrente per la quale ci in tal modo sarebbe stato posto a carico a suo carico un onere probatorio che incombe sull'accusa è manifestamente infondata, giacché gli elementi appena rammentati permettono di fondare razionalmente, attraverso l'uso di pertinenti massime di esperienza, l'assunto accusatorio, spettando quindi alla difesa di dare dimostrazione dell'ipotesi alternativa.

3.3. Anche il terzo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità insegna che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di S. M. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver causato un incidente stradale [art. 186, co. 2 lett c) e 2-bis C.d.s.], e condannato alla pena ritenuta equa. 2. Nei confronti del provvedimento lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la sua cassazione a mezzo del difensore. Con un primo motivo lamenta che sia stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti relativi all'esame del tasso alcolemico sulla base dell'affermazione secondo la quale, tenendo conto del referto in atti, è pacifico che esso non venne eseguito su richiesta della polizia ma nell'ambito di un protocollo terapeutico. Rileva il ricorrente che dalla lettura del referto di pronto soccorso emerge chiaramente che il prelievo ematico venne eseguito dopo che lo [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine ed era stato reso edotto della richiesta della polizia. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e segnatamente alla identificazione nello [OSCURATO:PERSONA] del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro. La Corte di appello ha posto a carico dell'imputato l'onere di provare che egli non era stato alla guida del veicolo, con impropria inversione. Con un terzo motivo lamenta il vizio della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato unicamente sulla gravità del fatto e senza prendere in considerazione il comportamento processuale collaborativo dell'imputato, specificamente segnalato nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La censura mossa con il primo motivo si sostanzia nella prospettazione di una valutazione della prova oppositiva rispetto a quella operata dai giudici di merito. Tanto impone di rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente ,. di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). Anche a ritenere che con il motivo si sia voluto stigmatizzare un travisamento della prova documentale, occorrerebbe constatare che la relativa denuncia non presenta il necessario contenuto e che, vertendosi in ipotesi di 'doppia conforme', non ricorrono le ipotesi che valgono a superare la preclusione che dalla conformità dei giudizi deriva (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168). Concorre a definire ancor più nitidamente il concetto in esame la precisazione per la quale il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; sicché è da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Deve comunque trattarsi di un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Può aggiungersi che non si verte in tema di travisamento della prova quando, trattandosi di prova dichiarativa, l'eventuale errore sul significante non abbia inciso sul significato della prova; come quando l'errore su un singolo enunciato non abbia avuto influenza sulla apprensione del senso dell'intera dichiarazione. A ben vedere, anche in tal caso è manchevole quella palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto che per la ricordata giurisprudenza integra il vizio in parola. Questa Corte ha posto in correlazione il travisamento della prova, quale vizio deducibile con ricorso per cassazione, e la conformità delle pronunce di primo e secondo grado. Si è così affermato che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.). Nel caso che occupa il ricorrente non segnala alcun errore sul significante; trae da una dicitura apposta sul referto di pronto soccorso la conclusione che il prelievo venne eseguito su richiesta della polizia, laddove la Corte di appello ha spiegato che l'indicazione degli orari dimostra il contrario. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel caso di specie la Corte di appello ha rigettato il motivo che denunciava il mancato accertamento sull'identità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale rilevando che l'autovettura era di proprietà dello [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condotto in ospedale subito dopo l'incidente e che non era mai stato fornito dalla difesa un qualche concreto elemento che indicasse la presenza di altri alla guida. L'affermazione del ricorrente per la quale ci in tal modo sarebbe stato posto a carico a suo carico un onere probatorio che incombe sull'accusa è manifestamente infondata, giacché gli elementi appena rammentati permettono di fondare razionalmente, attraverso l'uso di pertinenti massime di esperienza, l'assunto accusatorio, spettando quindi alla difesa di dare dimostrazione dell'ipotesi alternativa. 3.3. Anche il terzo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità insegna che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione). 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle
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