CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10269/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva accolto parzialmente il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed era giunto al riconoscimento di 135 giorni di liberazione anticipata, relativamente al periodo compreso tra il 22/8/2018 e il 22/8/2020. Aveva osservato che non fosse in discussione la partecipazione all'opera di rieducazione, all'interno della struttura penitenziaria, e aveva ritenuto esistenti i presupposti per riconoscere il beneficio nella misura indicata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Con unico e articolato motivo di ricorso, qui riportato ai soli fini necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamenta, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Premette che il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 22/8/2017 e il 22/2/2020, semestri per i quali il Tribunale di sorveglianza adito aveva concesso il beneficio per 135 giorni, relativamente al solo periodo anzidetto. Aveva errato il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che non aveva riconosciuto la liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 22/2/2018 e il 22/8/2018. Ciò era accaduto sulla scorta di quanto indicato nel certificato dei carichi pendenti, là dove si era indicato un procedimento per fatto commesso a marzo 2018, data erroneamente riportata. Il reato era stato commesso tra il mese di maggio 2017 e quello di febbraio 2018. [OSCURATO:PERSONA], dal 7 marzo, era detenuto presso la Casa circondariale di Cosenza, ma il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che quel pregiudizio dovesse essere ritenuto ostativo alla concessione della liberazione anticipata, senza considerare che era impossibile che la contestata sostituzione di persona fosse avvenuta nella data anzidetta essendo il ricorrente detenuto e non avendo accertato la data effettiva di commissione del delitto, oltre al collegamento con l'attività di rieducazione e di partecipazione all'opera trattamentale offerta, sia in regime detentivo che presso la Comunità "il Delfino". Tutto ciò era dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio con cui il Tribunale di sorveglianza non si era confrontato. Né si era impegnato nell'accertamento della data del reato che era precedente l'opera di rieducazione. In ogni caso si trattava di occasionalità ed episodicità della violazione che non si poteva ritenere come apoditticamente ritenuto espressione di un comportamento in radice incompatibile con l'opera di adesione al trattamento penitenziario.3. Il ricorso è manifestamente infondato e propone aspetti afferenti la rivalutazione di questioni già scrutinate dal giudice di merito. Il percorso motivazionale, del tutto logico e coerente, non è stato in alcun modo messo in crisi dalle deduzioni difensive, che hanno prospettato una contraddittorietà non esistente rispetto alla concessione della liberazione anticipata - che presenta altri presupposti e risponde a finalità del tutto differenti rispetto alle misure alternative - e che hanno, nella sostanza, sollecitato una rivalutazione o, comunque, una rilettura alternativa del compendio istruttorio, avulso dalla individuazione di specifici travisamenti delle emergenze fattuali valorizzate in sede di merito. Né vale il richiamo alla sostituzione di persona del 3/3/2018, data erroneamente indicata, là dove il reato era stato commesso tra il maggio 2017 e il febbraio 2018. Senza accertare la data di effettiva consumazione del fatto, ha lamentato il ricorrente, allo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stata preclusa la liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva ritenuto che nel periodo oggetto di valutazione, dal 22 agosto 2017 al 22 febbraio 2020, si registrava un andamento altalenante ed irregolare della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che riguardava una parte di presofferto e altra afferente la pena effettivamente confluita nel cumulo. Erano emerse condotte che dimostravano una mancanza di genuina e sincera adesione all'opera rieducativa. Si è posto l'accento su quattro evasioni, innanzitutto, e sulla condotta di sostituzione di persona, che si indica come commessa il 3/3/2018. Non è, comunque, detto reato e la sua consumazione l'elemento che riesce ad escludere i presupposti per la concessione della libertà anticipata. Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto, piuttosto, degli elementi idonei a integrare le ragioni per il riconoscimento del beneficio con un giudizio immune da censure, fondato su una valutazione complessiva degli elementi di fatto. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro nei confronti della Cassa per le ammende. n Così deciso in