CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28/02/2022, confermava la sentenza del 16/04/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. con riguardo alla prova della responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in questa sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello di Milano ha ampiamente e logicamente evidenziato le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], come le stesse fossero coerenti con quanto dichiarato dalla testimone Davidoaia, con conseguente reciproco riscontro delle due deposizioni, come i documenti in atti attestassero i pagamenti effettuati dalla persona offesa Gogolos all'imputata e riscontrassero le deposizioni dei due testimoni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis