CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 34024/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanzain preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 6 novembre 2020, irrevocabile il 18 aprile 2021 e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 20 luglio 2023, irrevocabile il 12 dicembre 2023, ha dichiarato non luogo a provvedere. A ragione della decisione ha osservato che entrambe le sentenze avevano oggetto fatti unificati per continuazione con quello di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Torino in data 18 giugno 2019, irrevocabile il 9 novembre 2019 e che la pena non poteva essere rideterminata in sensofavorevole al condannato in quanto i fatti della sentenza del Giudice per le indagini preliminari erano stati ritenuti meno gravi rispetto a quelli della sentenza cui erano stati unificati per continuazione e tra quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Catania vi era il reato più grave, tale anche rispetto ai fatti della sentenza di cui si invoca l’unificazione. 2. Ricorre per cassazione Messina, per mezzo del suo difensore, avv. barbera, e – con un unico motivo – lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata ostensione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di non luogo a provvedere, tali non essendo quelle sinteticamente esposte nel provvedimento impugnato. Si evidenzia che il Giudice dell’esecuzione, una volta ritenuto il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen., avrebbe dovuto procedere allo scorporo dei reati precedentemente unificati e rideterminare la nuova pena unica complessiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 febbraio 2024 e ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza reiettiva, riportata nella parte che qui interessa in premessa del presente provvedimento, si presta a più profili di critica. In primo luogo – come emerge dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti – il riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. è stato richiesto tra le due sentenze sopra indicate segnatamente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 6 novembre 2020, irrevocabile il 18 aprile 2021 e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 20 luglio 2023, irrevocabile il 12 dicembre 2023 – i cui reati non sono stati ritenuti unificati con quelli giudicati da una stessa sentenza, come parrebbe avere intesi il Giudice dell'esecuzione. Al contrario, risulta che i reati giudicati con la prima sentenza sono stati ritenuti unificati per continuazione con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Catania del 16 febbraio 2017, irrevocabile il 19 ottobre 2017 e quelli di cui alla seconda sentenza sono stati ritenuti unificati con la sentenza della Corte di assise di appello di Torino in data 18 giugno 2019, irrevocabile il 9 novembre 2019. Sicché l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui non sarebbe possibile addivenire ad una diminuzione della pena complessiva ove la continuazione fosse riconosciuta, è errata. Inoltre, detta affermazione trascura il fatto che il condannato ben può vantare un interesse concreto al riconoscimento della continuazione, indipendentemente dal fatto che, a seguito dell'operazione di scorporo dei reati giudicati con le diverse sentenze, la pena non possa essere diminuita, come si evince dal disposto di cui all’art. 81, terzo comma, cod. pen. che, nello stabilire che «Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», pone come unico limite il superamento del cumulo materiale delle pene. 3. Per tali ragioni l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M Annulla l'ordinnza impugnata con rinvio per nuovo giudi