CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 32799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha dedicato uno specifico paragrafo della motivazione alla disamina della doglianza in esame (si veda pagina 6, paragrafo 4.3, della sentenza impugnata), evidenziando come la condotta dell'imputato non potesse essere considerata di speciale tenuità, stante la pervicacia con cui veniva realizzata e tenuto conto altresì del comportamento susseguente al reato; considerato che il motivo dedotto si deve considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.