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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1215/2025

ECLI:EU:C:2025:120
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0537_RES

Causa C‑537/23

[OSCURATO:SOCIETA] (SIL)

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Accordo attributivo di competenza – Valutazione della validità dell’accordo – Carattere impreciso e sbilanciato – Legge applicabile – Nozione di nullità “dal punto di vista della validità sostanziale”» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Valutazione della validità della clausola – Censure vertenti sul carattere impreciso e sbilanciato – Criteri di valutazione – Criteri autonomi desumibili dall’articolo 25 del regolamento – Ammissibilità – Criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» – Inammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 25, § 1) (v. punti 32‑54, dispositivo 1) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza che conferisce più diritti a una parte che all’altra – Validità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 25, §§ 1 e 4) (v. punti 56‑68, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte interpreta l’articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1215/2012 ( 1 ) e precisa i criteri alla luce dei quali deve essere valutata la validità di un accordo attributivo di competenza, in caso di censure vertenti sul carattere impreciso o sbilanciato di tale accordo, nonché le condizioni di validità di un simile accordo, in forza del quale una delle parti di quest’ultimo può adire solo il giudice da esso designato, mentre l’altra parte può adire qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto francese, ha stipulato, ai fini della realizzazione di un’opera commissionata da persone fisiche, un contratto avente ad oggetto la fornitura di pannelli di rivestimento con la [OSCURATO:SOCIETA] (SIL), una società di diritto italiano.

Tale contratto conteneva un accordo attributivo di competenza (in prosieguo: l’«accordo attributivo di competenza di cui trattasi»), il quale prevedeva la competenza del Tribunale di Brescia (Italia) per qualsiasi controversia derivante dal contratto o ad esso collegata.

Ciò posto, la SIL si riservava la facoltà di citare in giudizio l’acquirente «dinanzi a un altro giudice competente, in Italia o all’estero».

Avendo constatato irregolarità nell’esecuzione dell’opera di cui trattasi, i committenti hanno citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e la SIL per responsabilità e risarcimento danni dinanzi al tribunal de grande instance de Rennes (Tribunale di primo grado di Rennes, Francia). [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in garanzia la SIL, che, sulla base dell’accordo attributivo di competenza di cui trattasi, si è opposta a tale domanda di garanzia, sollevando un’eccezione di incompetenza internazionale del giudice francese.

Poiché tale eccezione è stata respinta da una decisione di primo grado, confermata in appello, la SIL ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.

Quest’ultima, nutrendo dubbi su due questioni relative alla validità dell’accordo attributivo di competenza, ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Il suo primo interrogativo riguarda la questione se, nell’ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo debbano essere esaminate alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, oppure secondo criteri autonomi desumibili da tale articolo.

Nella seconda ipotesi, il giudice del rinvio si chiede se, nel caso di specie, l’accordo attributivo di competenza sia valido alla luce di detto articolo.

Giudizio della Corte Per quanto riguarda la prima questione, concernente i criteri alla luce dei quali devono essere esaminate le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di un accordo attributivo di competenza, la Corte ricorda, anzitutto, che il regolamento Bruxelles I bis non definisce la nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», né rinvia al diritto degli Stati membri per definire tale nozione.

Di conseguenza, deve essere effettuata un’interpretazione autonoma e uniforme di tale nozione, conformemente al senso abituale dei termini nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte.

A tal riguardo, la Corte sottolinea, in primo luogo, che, secondo il suo senso abituale nel linguaggio corrente, il termine «sostanziale» è utilizzato, nelle sentenze e negli atti processuali, per annunciare che, dopo aver esaminato le questioni di competenza, di forma e di ricevibilità, il giudice affronta le questioni riguardanti l’oggetto stesso del processo, vale a dire le questioni di fatto o di diritto su cui il giudice deve pronunciarsi su domanda delle parti.

Ciò posto, ove l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis prevede che le autorità giurisdizionali di cui le parti hanno convenuto la competenza sono competenti, «salvo che» l’accordo attributivo di competenza sia «nullo dal punto di vista della validità sostanziale» secondo la legge dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate, tale disposizione si limita a precisare quale sia il diritto nazionale applicabile per chiarire se, nonostante il fatto che siano soddisfatte tutte le condizioni di validità previste in tale articolo, un simile accordo sia nullo per altri motivi previsti da tale diritto nazionale.

Per quanto concerne, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce la normativa, oltre al riferimento alla nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», l’articolo 25, paragrafo 1, frasi prima e terza, del regolamento Bruxelles I bis prevede talune condizioni di validità sostanziali e formali, specifiche degli accordi attributivi di competenza.

Tale nozione riguarda, di conseguenza, le cause generali di nullità del contratto, vale a dire, in particolare, i vizi del consenso, come l’errore, il dolo o la violenza, e l’incapacità di agire, cause che, a differenza delle condizioni di validità specifiche degli accordi attributivi di competenza, non sono disciplinate da tale regolamento, bensì dal diritto dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate.

In terzo luogo, tale interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento Bruxelles I bis, in particolare quello relativo alla certezza del diritto, il quale esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito.

In quarto luogo, detta interpretazione è conforme alla genesi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.

Nel caso di specie, per quanto riguarda, poi, la valutazione del carattere sufficientemente preciso di un accordo attributivo di competenza, la Corte rileva che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, la validità di un simile accordo richiede un’identificazione sufficientemente precisa degli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per la designazione del giudice o dei giudici ai quali intendono sottoporre le loro controversie, presenti o future.

Per di più, l’imposizione di un obbligo di precisione contribuisce necessariamente alla realizzazione degli obiettivi di prevedibilità, di trasparenza e di certezza del diritto perseguiti da tale regolamento.

Detto obbligo di precisione deve, pertanto, essere esaminato alla luce di criteri autonomi desumibili da tale disposizione, come interpretata dalla Corte.

Infine, per quanto riguarda la valutazione del carattere asseritamente sbilanciato di un accordo attributivo di competenza, in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles I bis, un simile accordo non è valido, in particolare, se non rispetta le condizioni di validità previste agli articoli 15, 19 o 23 di tale regolamento.

Secondo questi ultimi articoli, resta valido un accordo attributivo di competenza che consente alla parte più vulnerabile di un contratto di assicurazione, di consumo o di lavoro di adire autorità giurisdizionali diverse da quelle che sono in linea di principio competenti, in forza delle disposizioni delle sezioni da 3 a 5 del capo II di detto regolamento.

Per contro, in virtù di tale articolo 25, paragrafo 4, un simile accordo è nullo quando prevede una deroga di competenza in favore dell’assicuratore, della controparte del consumatore o del datore di lavoro.

Pertanto, la valutazione del carattere asseritamente sbilanciato di un accordo attributivo di competenza deve essere effettuata alla luce di criteri autonomi desumibili da detto articolo 25, come interpretato dalla Corte.

La Corte ne deduce che, nell’ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo devono essere esaminate non già alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri, bensì secondo criteri autonomi desumibili dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.

Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla validità di un accordo attributivo di competenza in forza del quale una delle parti di quest’ultimo può adire solo il giudice da esso designato, mentre all’altra parte è consentito adire, oltre a tale giudice, qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente, la Corte precisa, in primo luogo, che l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis non può essere interpretato nel senso che le parti devono necessariamente designare le autorità giurisdizionali di un solo e unico Stato membro.

Infatti, imporre un limite del genere contravverrebbe all’autonomia della volontà delle parti.

Inoltre, i fori competenti ai sensi delle disposizioni del capo II del regolamento Bruxelles I bis confermano il fatto che le parti possono, in determinate situazioni, adire autorità giurisdizionali di più Stati membri, tra cui quello del domicilio del convenuto, ma anche del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o del domicilio di un altro convenuto.

In secondo luogo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri o degli Stati parte della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ) designati nel caso di specie sono, da un lato, un’autorità giurisdizionale specifica e, dall’altro, le altre autorità giurisdizionali competenti in forza delle disposizioni del capo II, sezioni 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis nonché del titolo II, sezioni 1 e 2, di tale convenzione.

Un accordo attributivo di competenza che designa con sufficiente precisione tali autorità giurisdizionali soddisfa l’obbligo di precisione derivante dall’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento e dagli obiettivi di prevedibilità, di trasparenza e di certezza del diritto enunciati ai considerando 15 e 16 di detto regolamento.

Si tratta infatti, in realtà, di un rinvio alle norme generali in materia di competenza previste dal regolamento medesimo e da detta convenzione.

Ciò posto, se, nella parte in cui fa riferimento a «un altro giudice competente (...) all’estero», l’accordo attributivo di competenza di cui trattasi dovesse essere interpretato nel senso di designare anche una o più autorità giurisdizionali di uno o più Stati che non siano né membri dell’Unione né parti della convenzione di Lugano II, esso sarebbe contrario al regolamento Bruxelles I bis per il motivo che violerebbe tali obiettivi.

In terzo luogo, per quanto concerne la validità di un accordo attributivo di competenza che conferisca più diritti a una parte che all’altra, il carattere sbilanciato di un simile accordo non è idoneo a rimettere in discussione la sua validità sulla base dei requisiti indicati all’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, salvo nei casi espressamente vietati da tale regolamento.

Infatti, tale articolo è fondato sul principio dell’autonomia della volontà delle parti, privilegiato dal legislatore dell’Unione.

Per di più, gli articoli 15, 19 e 23 di detto regolamento, ai quali rinvia tale articolo 25, paragrafo 4, permettono esplicitamente la conclusione di accordi attributivi di competenza sbilanciati in favore della parte più vulnerabile di un contratto di assicurazione, di consumo o di lavoro.

Pertanto, lo squilibrio di un simile accordo non lo rende illecito, se le parti vi hanno liberamente acconsentito.

La Corte ne deduce che, in tali circostanze, un accordo attributivo di competenza come quello di cui trattasi nel caso di specie è valido nei limiti in cui, sotto un primo profilo, esso designi le autorità giurisdizionali di uno o più Stati che sono membri dell’Unione oppure parti della convenzione di Lugano II, sotto un secondo profilo, individui elementi oggettivi sufficientemente precisi da consentire al giudice adito di stabilire se sia competente e, sotto un terzo profilo, non sia contrario alle disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 del regolamento Bruxelles I bis e non deroghi a una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24 di quest’ultimo. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»). ( 2 ) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 (in prosieguo: la «convenzione di Lugano II») e la cui conclusione è stata approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 ( GU 2009, L 147, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0537_RES Causa C‑537/23 [OSCURATO:SOCIETA] (SIL) contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Accordo attributivo di competenza – Valutazione della validità dell’accordo – Carattere impreciso e sbilanciato – Legge applicabile – Nozione di nullità “dal punto di vista della validità sostanziale”» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Valutazione della validità della clausola – Censure vertenti sul carattere impreciso e sbilanciato – Criteri di valutazione – Criteri autonomi desumibili dall’articolo 25 del regolamento – Ammissibilità – Criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» – Inammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 25, § 1) (v. punti 32‑54, dispositivo 1) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza che conferisce più diritti a una parte che all’altra – Validità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 25, §§ 1 e 4) (v. punti 56‑68, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte interpreta l’articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1215/2012 ( 1 ) e precisa i criteri alla luce dei quali deve essere valutata la validità di un accordo attributivo di competenza, in caso di censure vertenti sul carattere impreciso o sbilanciato di tale accordo, nonché le condizioni di validità di un simile accordo, in forza del quale una delle parti di quest’ultimo può adire solo il giudice da esso designato, mentre l’altra parte può adire qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto francese, ha stipulato, ai fini della realizzazione di un’opera commissionata da persone fisiche, un contratto avente ad oggetto la fornitura di pannelli di rivestimento con la [OSCURATO:SOCIETA] (SIL), una società di diritto italiano. Tale contratto conteneva un accordo attributivo di competenza (in prosieguo: l’«accordo attributivo di competenza di cui trattasi»), il quale prevedeva la competenza del Tribunale di Brescia (Italia) per qualsiasi controversia derivante dal contratto o ad esso collegata. Ciò posto, la SIL si riservava la facoltà di citare in giudizio l’acquirente «dinanzi a un altro giudice competente, in Italia o all’estero». Avendo constatato irregolarità nell’esecuzione dell’opera di cui trattasi, i committenti hanno citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e la SIL per responsabilità e risarcimento danni dinanzi al tribunal de grande instance de Rennes (Tribunale di primo grado di Rennes, Francia). [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in garanzia la SIL, che, sulla base dell’accordo attributivo di competenza di cui trattasi, si è opposta a tale domanda di garanzia, sollevando un’eccezione di incompetenza internazionale del giudice francese. Poiché tale eccezione è stata respinta da una decisione di primo grado, confermata in appello, la SIL ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio. Quest’ultima, nutrendo dubbi su due questioni relative alla validità dell’accordo attributivo di competenza, ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale. Il suo primo interrogativo riguarda la questione se, nell’ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo debbano essere esaminate alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, oppure secondo criteri autonomi desumibili da tale articolo. Nella seconda ipotesi, il giudice del rinvio si chiede se, nel caso di specie, l’accordo attributivo di competenza sia valido alla luce di detto articolo. Giudizio della Corte Per quanto riguarda la prima questione, concernente i criteri alla luce dei quali devono essere esaminate le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di un accordo attributivo di competenza, la Corte ricorda, anzitutto, che il regolamento Bruxelles I bis non definisce la nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», né rinvia al diritto degli Stati membri per definire tale nozione. Di conseguenza, deve essere effettuata un’interpretazione autonoma e uniforme di tale nozione, conformemente al senso abituale dei termini nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte. A tal riguardo, la Corte sottolinea, in primo luogo, che, secondo il suo senso abituale nel linguaggio corrente, il termine «sostanziale» è utilizzato, nelle sentenze e negli atti processuali, per annunciare che, dopo aver esaminato le questioni di competenza, di forma e di ricevibilità, il giudice affronta le questioni riguardanti l’oggetto stesso del processo, vale a dire le questioni di fatto o di diritto su cui il giudice deve pronunciarsi su domanda delle parti. Ciò posto, ove l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis prevede che le autorità giurisdizionali di cui le parti hanno convenuto la competenza sono competenti, «salvo che» l’accordo attributivo di competenza sia «nullo dal punto di vista della validità sostanziale» secondo la legge dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate, tale disposizione si limita a precisare quale sia il diritto nazionale applicabile per chiarire se, nonostante il fatto che siano soddisfatte tutte le condizioni di validità previste in tale articolo, un simile accordo sia nullo per altri motivi previsti da tale diritto nazionale. Per quanto concerne, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce la normativa, oltre al riferimento alla nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», l’articolo 25, paragrafo 1, frasi prima e terza, del regolamento Bruxelles I bis prevede talune condizioni di validità sostanziali e formali, specifiche degli accordi attributivi di competenza. Tale nozione riguarda, di conseguenza, le cause generali di nullità del contratto, vale a dire, in particolare, i vizi del consenso, come l’errore, il dolo o la violenza, e l’incapacità di agire, cause che, a differenza delle condizioni di validità specifiche degli accordi attributivi di competenza, non sono disciplinate da tale regolamento, bensì dal diritto dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate. In terzo luogo, tale interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento Bruxelles I bis, in particolare quello relativo alla certezza del diritto, il quale esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito. In quarto luogo, detta interpretazione è conforme alla genesi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Nel caso di specie, per quanto riguarda, poi, la valutazione del carattere sufficientemente preciso di un accordo attributivo di competenza, la Corte rileva che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, la validità di un simile accordo richiede un’identificazione sufficientemente precisa degli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per la designazione del giudice o dei giudici ai quali intendono sottoporre le loro controversie, presenti o future. Per di più, l’imposizione di un obbligo di precisione contribuisce necessariamente alla realizzazione degli obiettivi di prevedibilità, di trasparenza e di certezza del diritto perseguiti da tale regolamento. Detto obbligo di precisione deve, pertanto, essere esaminato alla luce di criteri autonomi desumibili da tale disposizione, come interpretata dalla Corte. Infine, per quanto riguarda la valutazione del carattere asseritamente sbilanciato di un accordo attributivo di competenza, in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles I bis, un simile accordo non è valido, in particolare, se non rispetta le condizioni di validità previste agli articoli 15, 19 o 23 di tale regolamento. Secondo questi ultimi articoli, resta valido un accordo attributivo di competenza che consente alla parte più vulnerabile di un contratto di assicurazione, di consumo o di lavoro di adire autorità giurisdizionali diverse da quelle che sono in linea di principio competenti, in forza delle disposizioni delle sezioni da 3 a 5 del capo II di detto regolamento. Per contro, in virtù di tale articolo 25, paragrafo 4, un simile accordo è nullo quando prevede una deroga di competenza in favore dell’assicuratore, della controparte del consumatore o del datore di lavoro. Pertanto, la valutazione del carattere asseritamente sbilanciato di un accordo attributivo di competenza deve essere effettuata alla luce di criteri autonomi desumibili da detto articolo 25, come interpretato dalla Corte. La Corte ne deduce che, nell’ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo devono essere esaminate non già alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri, bensì secondo criteri autonomi desumibili dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla validità di un accordo attributivo di competenza in forza del quale una delle parti di quest’ultimo può adire solo il giudice da esso designato, mentre all’altra parte è consentito adire, oltre a tale giudice, qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente, la Corte precisa, in primo luogo, che l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis non può essere interpretato nel senso che le parti devono necessariamente designare le autorità giurisdizionali di un solo e unico Stato membro. Infatti, imporre un limite del genere contravverrebbe all’autonomia della volontà delle parti. Inoltre, i fori competenti ai sensi delle disposizioni del capo II del regolamento Bruxelles I bis confermano il fatto che le parti possono, in determinate situazioni, adire autorità giurisdizionali di più Stati membri, tra cui quello del domicilio del convenuto, ma anche del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o del domicilio di un altro convenuto. In secondo luogo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri o degli Stati parte della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ) designati nel caso di specie sono, da un lato, un’autorità giurisdizionale specifica e, dall’altro, le altre autorità giurisdizionali competenti in forza delle disposizioni del capo II, sezioni 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis nonché del titolo II, sezioni 1 e 2, di tale convenzione. Un accordo attributivo di competenza che designa con sufficiente precisione tali autorità giurisdizionali soddisfa l’obbligo di precisione derivante dall’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento e dagli obiettivi di prevedibilità, di trasparenza e di certezza del diritto enunciati ai considerando 15 e 16 di detto regolamento. Si tratta infatti, in realtà, di un rinvio alle norme generali in materia di competenza previste dal regolamento medesimo e da detta convenzione. Ciò posto, se, nella parte in cui fa riferimento a «un altro giudice competente (...) all’estero», l’accordo attributivo di competenza di cui trattasi dovesse essere interpretato nel senso di designare anche una o più autorità giurisdizionali di uno o più Stati che non siano né membri dell’Unione né parti della convenzione di Lugano II, esso sarebbe contrario al regolamento Bruxelles I bis per il motivo che violerebbe tali obiettivi. In terzo luogo, per quanto concerne la validità di un accordo attributivo di competenza che conferisca più diritti a una parte che all’altra, il carattere sbilanciato di un simile accordo non è idoneo a rimettere in discussione la sua validità sulla base dei requisiti indicati all’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, salvo nei casi espressamente vietati da tale regolamento. Infatti, tale articolo è fondato sul principio dell’autonomia della volontà delle parti, privilegiato dal legislatore dell’Unione. Per di più, gli articoli 15, 19 e 23 di detto regolamento, ai quali rinvia tale articolo 25, paragrafo 4, permettono esplicitamente la conclusione di accordi attributivi di competenza sbilanciati in favore della parte più vulnerabile di un contratto di assicurazione, di consumo o di lavoro. Pertanto, lo squilibrio di un simile accordo non lo rende illecito, se le parti vi hanno liberamente acconsentito. La Corte ne deduce che, in tali circostanze, un accordo attributivo di competenza come quello di cui trattasi nel caso di specie è valido nei limiti in cui, sotto un primo profilo, esso designi le autorità giurisdizionali di uno o più Stati che sono membri dell’Unione oppure parti della convenzione di Lugano II, sotto un secondo profilo, individui elementi oggettivi sufficientemente precisi da consentire al giudice adito di stabilire se sia competente e, sotto un terzo profilo, non sia contrario alle disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 del regolamento Bruxelles I bis e non deroghi a una competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24 di quest’ultimo. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»). ( 2 ) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 (in prosieguo: la «convenzione di Lugano II») e la cui conclusione è stata approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 ( GU 2009, L 147, pag. 1 ).
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