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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06085/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure esposte sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità, risolvendosi in una generica contestazione della forza probatoria ascritta dai giudici del merito alle emergenze processuali, senza emarginare specifici ed effettivi travisamenti probatori ne vuoti logici nel relativo percorso argomentativo rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] &fscuolo [OSCURATO:PERSONA] CANCELIE9IA 22 FE '2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure esposte sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità, risolvendosi in una generica contestazione della forza probatoria ascritta dai giudici del merito alle emergenze processuali, senza emarginare specifici ed effettivi travisamenti probatori ne vuoti logici nel relativo percorso argomentativo rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] &fscuolo [OSCURATO:PERSONA] CANCELIE9IA 22 FE '2
Sentenza Cassazione n. 06085/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris