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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 30617/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26163/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliato “ex- lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore costituito avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende, come da procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4263/2024 depositata il 24/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 26163/2024 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 30617/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso, con rinuncia sottoscritta per accettazione anche da [OSCURATO:SOCIETA], in p.l.r.p.t., e dal procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali espressamente hanno aderito oltre che alla rinuncia al ricorso anche alla richiesta di compensazione totale delle spese di lite per il giudizio di Cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deve provvedersi alla condanna alle spese processuali.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 08/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26163/2024 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 30617/2025 Data pubblicazione 20/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26163/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliato “ex- lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore costituito avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende, come da procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4263/2024 depositata il 24/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 26163/2024 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 30617/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso, con rinuncia sottoscritta per accettazione anche da [OSCURATO:SOCIETA], in p.l.r.p.t., e dal procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali espressamente hanno aderito oltre che alla rinuncia al ricorso anche alla richiesta di compensazione totale delle spese di lite per il giudizio di Cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deve provvedersi alla condanna alle spese processuali. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 08/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26163/2024 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 30617/2025 Data pubblicazione 20/11/2025
Decreto Cassazione n. 30617/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris