CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. —t [OSCURATO:PERSONA] 1. Le due decisioni di merito sono rappresentate dalla sentenza emessa in primo grado dalla Corte di Assise di Catania il 23 ottobre del 2017 e in secondo grado dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 24 luglio del 2020. La ricostruzione processuale ha riguardato due fatti di omicidio commessi - in Catania - a breve distanza temporale l'uno dall'altro, storicamente inquadrati nel contesto di un conflitto mafioso esploso all'interno del clan Santapaola. In particolare si tratta dell'omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 aprile 2004 e dell'omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 3 maggio del 2004. Quanto al primo episodio è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto al secondo episodio è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. All'esito del giudizio di appello, nel cui ambito si è verificata la scelta collaborativa del [OSCURATO:PERSONA] e l'ammissione dei fatti da parte del Guglielmino, sono state stabilite le pene di anni quattordici di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] e dell'ergastolo (senza isolamento diurno) per il Guglielnnino e per il Saitta. 2. Quanto alla ricostruzione dei fatti delittuosi, può farsi rinvio ai contenuti delle due decisioni di merito, essenzialmente basate su dati di prova generica e fonti dichiarative. 2.1 In estrema sintesi, è stato ritenuto che l'omicidio commesso in danno del [OSCURATO:PERSONA] avvenne per opera del gruppo dei Mirabile (di cui facevano parte sia Guglielmino che [OSCURATO:PERSONA]), quale immediata reazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto il 24 aprile del 2004, lì dove l'onnicido del Costanzo avvenne perché costui era un prestanome dei Mirabile in alcune attività commerciali, con ascrivibilità dei fatto alla fazione avversa (collegata al gruppo Ercolano). 2.2 L'avvenuta collaborazione con la giustizia del [OSCURATO:PERSONA] e la confessione resa - in secondo grado - dal Guglielmino, consentono di evitare la riproposizione della sintesi dei fatti, quanto all'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]. Come si vedrà, le questioni poste dai ricorrenti non riguardano l'avvenuta affermazione di colpevolezza.2.3 In riferimento al coinvolgimento del Saitta nell'omicidio Costanzo, occorre invece indicare le principali fonti ricostruttive, avendo il ricorrente contestato l'affermazione di penale responsabilità. La ricostruzione contenuta nella decisione di primo grado, al di là delle risultanze di prova generica relative alle modalità realizzative del fatto di sangue, si è basata essenzialmente: a) su un dato di prova scientifica, rappresentato dalle indagini svolte sui caschi da motociclista trovati in possesso del nucleo familiare del Saitta circa venti giorni dopo il delitto, con rinvenimento di numerose particelle univoche della esposizione allo sparo e con composizione delle medesime uguale alla tipologìa di cartucce esplose nell' occasione dell'omicidio Costanzo; b) su contributi dichiarativi indiretti, resi da soggetti che - per varie ragioni di appartenenza associativa - avevano ricevuto notizie o confidenze circa la composizione del gruppo di fuoco, al cui interno collocavano l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, rinviando per i contenuti dichiarativi al testo delle due decisioni, va precisato che nel giudizio di primo grado risultano valutate le dichiarazioni rese da: [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe avuto conferma, otto anni dopo, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], durante una comune detenzione, circa la partecipazione di costui al fatto); [OSCURATO:PERSONA] (de relato da [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbe appresso dallo stesso Saitta); [OSCURATO:PERSONA] ( de relato da uno dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe preso parte al fatto). Si tratta di soggetti a vario titolo inseriti nelle complesse 'articolazioni' del clan Santapaola, le cui dichiarazioni vengono ritenute attendibili e convergenti. In secondo grado si sono aggiunte al quadro probatorio le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia) e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ha confermato di aver appreso i fatti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] durante una comune detenzione, mentre il secondo ha avuto narrazioni sia dal Santoro (altro compartecipe della spedizione) che dal Saitta, in un posteriore periodo di comune detenzione. 3. In rapporto ai contenuti dei motivi di ricorso vanno qui indicati i punti della decisione di secondo grado oggetto di critica. 3.1 In riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di secondo grado applica - con giudizio di prevalenza - la diminuente speciale correlata all'apporto collaborativo (art. 416 bis 1 comma 3) e determina la pena per il concorso nell'omicidio in anni quattordici di reclusione. Viene ritenuto rilevante e dettagliato l'apporto fornito alla ricostruzione dei fatti, sì da sostenere l'applicazione della circostanza in parola. Non vi è, di contro, applicazione delle - pur invocate - attenuanti generiche. Sul punto, si evidenzia che non emergono ulteriori fattori di attenuazione del trattamento sanzionatorio, dovendosi tener conto della estrema gravità dei fatti commessi nel contesto di militanza associativa del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1 Altro aspetto della decisione riguarda il diniego della revoca della misura di sicurezza personale (libertà vigilata) applicata in primo grado. Sul punto la Corte di merito evidenzia che 'allo stato appare prematuro ritenere venuta meno la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]', in riferimento al breve tempo intercorso dalla determinazione collaborativa a fronte della lunga militanza criminale. Si evidenzia, peraltro, che la valutazione di attualità della condizione di pericolosità, a pena espiata, spetterà in ogni caso al Magistrato di Sorveglianza. 3.1.2 Viene, infine, negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto oggetto di giudizio e i fatti - già giudicati - di partecipazione alla associazione mafiosa e concorso in estorsione. Circa tale aspetto, viene rilevato che il periodo di affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] censito in sentenza (nel diverso procedimento) risale ad aprile 2003 e che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del presente procedimento) è un fatto estemporaneo, imposto dalla necessità di reagire al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il che non consente di ritenere 'collocabile' il proposito criminoso in questione nel momento storico della adesione al sodalizio. 3.2 In riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di secondo grado si occupa in primis della questione relativa all'avvenuto diniego del rito abbreviato condizionato, riproposto in apertura del giudizio di primo grado. Viene convalidato il percorso logico che ha condotto al diniego del rito alternativo, la cui condizione consisteva nella richiesta di esame di sette soggetti. Si rappresenta, in particolare, che rispetto a ciascuna delle richieste sussistevano i motivi di non/necessarietà ai fini del decidere che legittimavano ampiamente il diniego. Si ribadiscono le condizioni ostative all'ampliamento istruttorio, con le motivazioni espresse alla pagina 78 della decisione di secondo grado.3.2.1 Altro punto oggetto di analisi è rappresentato dal diniego delle - invocate post confessione - circostanze attenuanti generiche. Sul punto si evidenzia che la confessione resa nel corso del giudizio di secondo grado è stata generica e tardiva, essendo intervenuta solo dopo la manifestazione della scelta collaborativa del [OSCURATO:PERSONA]. Se ne sottolinea, pertanto, la strumentalità processuale, il che porta ad escludere la - sottostante - esistenza di un reale percorso di ravvedimento. Si evidenzia, ancora, la particolare gravità del fatto ed il giudizio estremamente negativo sulla personalità dell'imputato. 3.3 In riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di secondo grado, dopo aver ribadito la sostanziale convergenza tra le fonti dichiarative e la utilizzabilità - a riscontro - degli accertamenti tecnici sui caschi oggetto di sequestro, precisa ulteriormente quanto segue. 3.3.1 Va ribadita la ricorrenza in fatto delle contestate aggravanti (premeditazione, finalismo mafioso e recidiva) ampiamente motivate nella decisione di primo grado e solo genericamente contestate con l'atto di appello. Non vi è spazio alcuno per fattori circostanziali di attenuazione della pena. In particolare si ritengono non concedibili le circostanze attenuanti generiche in ragione del negativo giudizio sulla personalità e della estrema gravità del fatto, né risultano valorizzabili aspetti positivi nella condotta processuale. Viene altresì ritenuta inapplicabile l'attenuante della minima partecipazione concorsuale (art.114 cod.pen.) in ragione tanto della effettività e rilevanza del contributo offerto (anche nella ipotesi di condotta non implicante l'esplosione dei colpi) che della considerazione relativa al numero dei partecipi. 4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei rispettivi difensori - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - introduce due motivi. 4.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al punto del diniego del rito abbreviato condizionato.Secondo il ricorrente la valutazione della ammissibilità, da compiersi ex ante, doveva risolversi positivamente. La semplificazione processuale era di certo assicurata dalla trattazione in abbreviato e le richieste istruttorie non potevano dirsi 'non necessarie'. Si evidenziano i caratteri di ciascuna richiesta e si critica la motivazione del diniego, espressa peraltro dalla Corte di Assise solo per relationem ed in riferimento ai contenuti del parere contrario del Pubblico Ministero. La illegittimità del diniego avrebbe dovuto comportare, in tesi, l'applicazione del beneficio sanzionatorio in caso di condanna. 4.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La confessione, si afferma, non poteva essere ritenuta strumentale . Il ricorrente ha spiegato le ragioni (timori per eventuali ritorsioni provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]) che lo hanno indotto a confessare solo dopo la avvenuta collaborazione processuale del [OSCURATO:PERSONA] e la motivazione del diniego risulta contraddittoria e apparente. 4.1.3 Sono stati depositati motivi aggiunti nell'interesse del Guglielmino, a forma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si ripercorrono le doglianze già introdotte e si rappresenta, quanto al primo motivo, che la Corte di secondo grado non si sarebbe posta nell'ottica di valutazione della domanda ex ante, ferma restando la possibilità di valutare aspetti della successiva istruttoria. Le deposizioni oggetto di richiesta, di cui si riproducono i tratti, non potevano dirsi irrilevanti o ripetitive, come lo stesso sviluppo della istruttoria ha dimostrato. Quanto al secondo motivo si rappresenta la fondatezza della prospettazione circa il timore di ritorsioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], fatto che ha impedito una precedente ammissione dei fatti. 4.2 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] introduce due motivi. 4.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della continuazione tra il fatto oggetto di giudizio ed altri fatti già giudicati. La deduzione difensiva tende a confutare le argomentazioni esposte in sentenza sotto diversi profili.Si afferma che proprio la 'intensità e rilevanza' del ruolo associativo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2003 e 2004 all'interno del gruppo Mirabile — ampiamente riconosciuto dai giudici del merito in sede di valutazione della attendibilità intrinseca - doveva condurre al riconoscimento della continuazione tra il delitto di omicidio e quello di associazione mafiosa. Ciò perché il delitto oggetto del giudizio si è verificato proprio in quel periodo (2004) di accentuata partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] e non può dirsi estraneo alle finalità e al modus operandi del gruppo. Si evidenzia che la eliminazione di potenzali avversari è aspetto che caratterizza il generico programma criminoso ab initio e dunque non vi è una reale 'cesura' tra il momento dell'adesione al sodalizio e la programmazione dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro si tratta di un omicidio funzionale alla stessa sopravvivenza del gruppo, il che ulteriormente rafforza la tesi difensiva. 4.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla conferma della misura di sicurezza personale. Si ritiene che la Corte di secondo grado sia caduta in contraddizione lì dove da un lato ha valorizzato l'importanza della collaborazione prestata, dall'altro ha confermato la prognosi negativa in punto di pericolosità sociale, tale da sostenere la previsione della misura di sicurezza. Il percorso dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] ha già determinato, si afferma, la sicura cessazione della pericolosità sociale in ragione della rottura del vincolo omertoso che caratterizza il consorzio mafioso. 4.3 L'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] introduce promiscue deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di avvenuta affermazione di responsabilità. 4.3.1 L'atto di ricorso incorpora integralmente una memoria difensiva di merito, depositata in secondo grado, che il ricorrente ritiene non valutata dalla Corte di secondo grado. La produzione viene operata, dunque, al fine di stimolare il confronto tra gli argomenti difensivi (qui non riproducibili) e il contenuto della decisione impugnata.Si rappresenta in particolare che la Corte di secondo grado avrebbe realizzato una mera addizione algebrica degli elementi di prova senza saggiarne la consistenza. Erano stati avanzati dubbi su : a) effettiva identificazione della causale del delitto; b) inverosimiglianza dei comportamenti dichiarativi tenuti dal Saitta in carcere con persone con cui non avrebbe dovuto confidarsi; c) sostanziale circolarità della prova dichiarativa, quasi esclusivamente indiretta e non confermata dai testi di riferimento; d) impossibilità di ottenere conferma dall'imputato in caso di dichiarazioni confessorie extraprocessuali; e) irrilevanza del prereso riscontro consistente nelle particelle rinvenute sui caschi da motociclista a distanza di ben 21 giorni dal fatto; f) svalutazione dei motivi di astio coltivati dal collaborante Nizza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; g) assenza di una convergente ricostruzione del fatto nei diversi contributi dichiarativi. Si afferma che su questi punti di critica ricostruttiva la motivazione resa dalla Corte di secondo grado sarebbe del tutto illogica o meramente apparente. Si impugnano altresì le ordinanze dibattimentali reiettive delle richieste difensive. 4.3.2 Con atto posteriore sono stati prodotti motivi aggiunti, con cui si ripropongono i temi trattati nel ricorso principale e si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - comprensivo dei motivi aggiunti - va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 1.1 Quanto al diniego del rito abbreviato condizionato, va ricordato che la disposizione di legge (art.438 comma 5 cod.proc.pen.) indica i parametri di ammissibilità della richiesta nella 'necessarietà' della integrazione probatoria ai fini della decisione e nella 'compatibilità' con le finalità di economia processuale proprie del rito'. Gli interventi nomofilattici sul tema hanno posto in evidenza che : a) la prova sollecitata dall'imputato ha natura integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto e utilizzabile e può considerarsi 'necessaria' quando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione su un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Sez. U n.44711 del 27.10.2004, Wajib, rv 229175; in senso analogo di recente Sez. II n. 10235 del 10.11.2020, dep. 2021, rv 280990, ove si afferma che la ammissione dipende da una prognosi di oggettiva e sicura utilità o idoneità del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio) ; b) quanto al tema della compatibilità con le finalità di economia processuale la prognosi va realizzata con giudizio ex ante, con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta (tra le molte, Sez. III n. 3993 del 1.12.2020, dep. 2021, rv 280873). 1.2 Ora, quanto al profilo della 'necessarietà' è evidente che si tratta di una tipica valutazione di merito, da un lato, e che il parametro valutativo è da ritenersi particolarmente stringente, dall'altro, non essendo sufficiente la mera 'potenziale rilevanza' dell'elemento di prova richiesto, ma una particolare incidenza, sia pure in via prospettica, degli elementi integrativi sulla futura decisione. 1.3 Da ciò deriva che la decisione di diniego, ribadita nei due gradi di giudizio, va ritenuta in linea con i parametri normativi ed immune da vizi argomentativi. Ciò perché ad essere carente, nella prospettazione difensiva - così come argomentato nella decisione impugnata - è il parametro della 'necessarietà' degli apporti istruttori (ai fini della decisione), per come interpretato nei ricordati arresti nomofilattici. La difesa aveva infatti subordinato la domanda di rito abbreviato alla escussione in contraddittorio di numerosi soggetti, tra cui più persone indicate dai collaboranti come coinvolti nella organizzazione o realizzazione dell'omicidio, soggetti che pertanto erano da ritenersi giuridicamente incompatibili con la qualità di testimoni e fruitori del diritto al silenzio. Da qui la considerazione, del tutto condivisibile (già espressa in sede di merito) per cui tali soggetti avrebbero con tutta probabilità (in caso di sottoposizione ad esame) negato il proprio coinvolgimento nel fatto a scopi eminentemente difensivi, lasciando inalterata la questione probatoria di fondo (prima della confessione dell'attuale ricorrente) rappresentata dalla verifica della convergenza delle dichiarazioni di accusa. Da qui, data la impossibilità di scissione degli apporti conoscitivi indicati nella domanda, la condivisibile valutazione di superfluità e, comunque, di non 'decisiva incidenza' delle integrazioni probatorie proposte, aspetto con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguato. 1.4 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato.La confessione del Guglielmino è stata ritenuta in sede di merito generica e tardiva, nonché connotata da chiara strumentalità processuale anche in ragione delle intervenute scelte collaborative del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dello Squillaci, aspetti che avevano ulteriormente accresciuto la provvista probatoria a carico. Da qui la considerazione per cui l'atto dichiarativo, pur apprezzabile, non realizza un concreto sintomo di resipiscenza, tale da imporre attenuazioni del trattamento sanzionatorio a fronte della partecipazione ad un fatto di estrema gravità, realizzato in un contesto associativo che vedeva il ricorrente particolarmente attivo. Vengono esaminate ma ritenute recessive le pretese ragioni del ritardo (timore per ritorsioni verso i familiari) e le condizioni personali (assunzione di cocaina) indicate dal dichiarante. Il percorso argomentativo, sin qui sintetizzato, non è rivalutabile in sede di legittimità perché esaustivo in fatto ed immune da vizi in diritto. In diritto, va ribadito, sul tema, che la confessione è aspetto incidente ma non - di per s - decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62 bis e 133 cod.pen. . In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - R-P1 elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841).Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come uno dei possibili fattori di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere). Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.). Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» . Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. Va pertanto ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea interpretativa che esclude l'accesso alla attenuante atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (in tal senso Sez. VI n.11732 del 27.1.2012, rv 252229 ove si è affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza.). Le critiche difensive non consentono, pertanto, di rielaborare simile valutazione, trattandosi peraltro di uno spazio riservato alla discrezionalità del giudice del merito, ove congruamente - come nel caso in esame - argomentato. Terminando l'analisi della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, per le ragioni che seguono. 2.1 Quanto al diniego di riconoscimento della continuazione, impugnato al primo mottvo di ricorso, va rilevato che la decisione impugnata espone correttamente - in diritto - la ragione del diniego, rappresentata dal fatto che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] è, per come ricostruito nel giudizio, un evento estemporaneo, realizzato 'in risposta' al grave attentato subito da [OSCURATO:PERSONA] in data 24 aprile 2004. Da qui la considerazione, del tutto condivisibile in diritto, per cui la 'genericità' del programma associativo (che di certo include in linea di massima l'adesione al compimento di fatti offensivi verso terzi) non può essere equiparata al medesimo disegno criminoso rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione, salvi i casi in cui ab initio si sia concretamente programmato uno specifico delitto-scopo. Il vincolo di unitaria deliberazione di massima, in caso di rapporto tra reato associativo e delitto espressivo del programma del gruppo potrà dunque ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi ( tra le molte, Sez. I n. 6530 del 18.12.1998, rv 212348) . Analogamente, si è affermato che è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione (orientamento, quest'ultimo, ribadito tra le altre da Sez. I n. 12639 del 28.3.2006, rv 234100 ). In ogni caso, è stato opportunamente sottolineato, anche nella giurisprudenza successiva, che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va - dunque - impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione é rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (tra le altre, Sez. V n. 44606 del 18.10.2005, rv 232797). Nel caso in esame le particolari caratteristiche dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] rendono del tutto evidente la estemporaneità, il che ha condotto - in modo logicamente coerente - al rigetto della domanda di riconoscimento della continuazione. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il mantenimento della applicazione - in cognizione - della misura di sicurezza, pure a fronte dell'apertura del percorso collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], è essenzialmente correlato alla necessità dell'apprezzamento della condotta successiva alla ammissione al programma di protezione e si fonda sulla pregressa intensità del rapporto con la organizzazione criminale, concreto sintomo di pericolosità sociale. La critica difensiva non tiene conto del fatto che il sistema delle misure di sicurezza personali - in linea con i principi costituzionali - si incentra sulla 'doppia valutazione', per cui la verifica della attualità della pericolosità sociale (e dunque della effettiva maturazione del percorso di diastacco, già avviato, dalle logiche criminali) spetta al magistrato di sorveglianza chiamato ad eseguire l'eventuale trattamento posteriore alla esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 679 cod.proc.pen. . Per tale ragione, la valutazione operata dal giudice della cognizione, connotata da provvisorietà perché bisognosa di conferma in sede esecutiva, si sottrae alle critiche difensive.Al rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] segue - ex lege - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], comprensivo dei motivi aggiunti, è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di richieste di rivalutazione in fatto di elementi di prova congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Nell'intero atto di ricorso, infatti, viene in realtà proposta - sub specie violazione di legge e vizio di motivazione - una diversa e alternativa lettura delle risultanze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate - senza vizi logici o travisamenti cognitivi - nell'ampia motivazione della decisione impugnata. Sul punto, va operata una premessa di metodo, relativa ai limiti ontologici della fase di legittimità. Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto /217 sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .3.2 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. Il n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ). In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice. Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore e specifico motivo di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013,). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) . 3.3 Tutto ciò precisato, va rilevato che la decisione impugnata realizza una ineccepibile applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione congiunta di plurime chiamate in correità o in reità de relato, agevolata dal fatto che in taluni casi le fonti dichiarative indirette (in piena autonomia) hanno riportato affermazioni rese dallo stesso ricorrente, dal tenore amnnissivo (ammissioni stragiudiziali, operate nel contesto di partecipazione al gruppo criminoso). Si tratta di dichiarazioni ritenute in modo non illogico convergenti nel loro nucleo essenziale, provenienti da soggetti di comprovata militanza associativa, il che consente il fenomeno del riscontro incrociato.3.4 Non è un fuor d'opera, sul tema, evidenziare gli approdi cui è pervenuta questa Corte, a Sezioni Unite, in punto di valutazione di più fonti incriminanti de relato con caratteristiche assimilabili a quelle delle chiamate in reità . Se si pone mente alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni sottoposte al regime di cui all'art. 192 co.3, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati da tali caratteristiche ontologiche. Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra diverse chiamate in reità de relato, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del dichiarante primario - nel caso in esame non sufficientemente approfondita - quanto sul versante della coerenza e costanza narrativa, nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo nella decisione Sez. U. Aquilina n. 20804/2013 del 29.11.2012 (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema. 0-11 Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta superfluo evocare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta delle dichiarazioni di accusa risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. 3.5 Ora, nel caso in esame la Corte di merito ha dato ampiamente conto della ricorrenza dei suindicati parametri valutativi, sicchè le doglianze difensive, per lo più assertive, si traducono in una inammissibile domanda di rivalutazione, estranea al perimetro delle attribuzioni del giudice di legittimità. In particolare, oltre ad essere stata verificata l'autonomia percettiva delle fonti dichiarative (in larga misura tese a riprodurre confidenze ricevuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], tranne [OSCURATO:PERSONA], la cui fonte è rappresentata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nel fatto) la Corte si è lungamente diffusa sulla attendibilità tecnica delle verifiche operate sui caschi da motociclista (alle pagine 95-101 della sentenza impugnata) confutando in modo ampio e logico le doglianze esposte nell'atto di appello, riprodotte nel ricorso senza adeguato confronto con le ragioni della decisione. Tale elemento di prova, peraltro, ha esclusivamente una funzione di completamento di un quadro dimostrativo già da ritenersi dotato di ampia autosufficienza, in ragione della segnalata convergenza sul nucleo essenziale di più narrazioni dotate di autonomia e provenienti da soggetti la cui attendibilità risulta accuratamente vagliata in sede di merito. Del tutto irrilevanti, in simile contesto, le richieste di approfondimento istruttorio, come logicamente si è ritenuto in sede di merito. Terminando l'analisi della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende