CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 21758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15432/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] V. BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 103/2019 depositata il30/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl invito al pagamento di accise non versate per gli anni 2014, 2015 e 2016 relative ad alcol etilico introdotto nel suo opificio e spedito dal deposito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva provveduto ad emettere i documenti per la circolazione dei prodotti alcoolici ad imposta assolta riportanti un codice di accisa sospeso dall’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl aveva propos to ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Pescara aveva respinto. 3.La società ha, quindi, proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Abruzzo ha rigettato, osservando che, sulla scorta del regime generale delle accise, l’obbligazione tributaria sui prodotti soggetti ad accise sorge al momento della loro fabbricazione o importazione, che l’accisa è esigibile all’atto di immissione al consumo ed è tale anche lo svincolo irregolare ovvero la detenzione di prodotti sottoposti ad accise, fuori dal regime sospensivo, per i quali non sia stata applicata l’accisa; nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA] era r isultata non legittimata alla spedizione, poiché il suo codice accisa, sospeso il 23.10.2014, era cessato il 2.11.2015 ed il prodotto detenuto dall ’ appellante era stato sottratto all’accertamento. 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a due motivi. 5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle d ogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA]: 6. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 504/95, come modificato dal d.lgs. n. 48/2010, poiché, trattandosi di acquisto di alcole ad accisa assolta, l’unico soggetto obbligato era il titolare del deposito fiscale e non poteva imputarsi all’acquirente, che aveva acquistato in buona fede il prodotto con pagamento anticipato dell’accisa, il comportamento fraudolento della [OSCURATO:SOCIETA] ch e aveva assicurato l’assolvimento dell’accisa ed esibito la relativa documentazione. 7.Il motivo è, per un verso , inammissibile e , per altro verso , è infondato. 8. Il motivo è inammissibile perché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, m entre in questo caso la ricorrente , deducendo la condotta fraudolenta dell’alienante e la propria buona fede, introduce circostanze estranee all’accertamento svolto dal giudice d’appello. 9. Il motivo, comunque, è infondato perché la CTR ha fatto buongoverno della normativa in materia. 9.1.Va rammentato che ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 504/1995, nella versione applicabile ratione temporis , « L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; ……………..e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico». 9.2. La detenzione del prodotto al di fuori di un regime sospensivo determina l’esigibilità dell’accisa che grava sullo stesso detentore del prodotto, come si ricava dal successivo comma 4, secondo cui è «obbligato al pagamento dell'accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta». I nvero, ogni qualvolta si accerti che un prodotto è uscito da un regime sospensivo senza che l'accisa sia stata assolta, si verifica l'immissione in consumo, il che determina l'esigibilità dell'accisa (v. Cass. n. 25127 del 2016; Cass. n. 30904 del 2019) e la responsabilità solidale dei soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti, compreso quindi il detentore dei beni. 10. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omessa valutazione della circostanza dell’avvenuto pagamento dell’accisa in favore del soggetto titolare di deposito fiscale (la [OSCURATO:SOCIETA]). 11.Il motivo è inammissibile, secondo quanto previsto dall’art. 348 ter, comma 5 , c.p.c. (abrogato dall’art. 3 comma 26 del d.lgs. n. 149/2022 ma ancora applicabile ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023 come previsto dall’art. 35 comma 1 del medesimo decreto), perché r icorre una ipotesi di c.d. “doppia conforme” : si esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente non dimostri – ciò che nel caso di specie non è avvenuto - che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (Cass. n.5947 del 2013). Ricorre questa ipotesi non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo Giudice (Cass. n. 7724 del 2022); tale principio riguarda, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass.n. 26774 del 2016), tra i quali rientra quello in esame in cui il gravameè stato depositato il 10.1.2018. 12. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e l e spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr