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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04684/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2021 con la quale la Corte di appello di Bari - per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per i delitti di istigazione alla corruzione e furto aggravato (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio a cagione della declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, Cod. strada); considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione rispettivamente al reato di istigazione alla corruzione e di furto aggravato, lungi dal muovere compiute censure alla decisione impugnata, si sono limitati a reiterare il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte territoriale conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., quanto al primo delitto, Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 - 01; a proposito del secondo reato, Sez. 6, n. 5228 del 15/03/1993, Masella, Rv. 194037 - 01, e già Sez. 2, n. 7772 del 07/06/1972, Dugo, Rv. 122391 - 01) e a prospettare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 dei 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2021 con la quale la Corte di appello di Bari - per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per i delitti di istigazione alla corruzione e furto aggravato (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio a cagione della declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, Cod. strada); considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione rispettivamente al reato di istigazione alla corruzione e di furto aggravato, lungi dal muovere compiute censure alla decisione impugnata, si sono limitati a reiterare il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte territoriale conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., quanto al primo delitto, Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 - 01; a proposito del secondo reato, Sez. 6, n. 5228 del 15/03/1993, Masella, Rv. 194037 - 01, e già Sez. 2, n. 7772 del 07/06/1972, Dugo, Rv. 122391 - 01) e a prospettare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 dei 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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