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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13627/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, e — per il ricorrente — l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di impugnazione e ha insistito e per l'accoglimento del ricorso; v( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, a seguito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius le pene irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la sentenza in data 24 marzo 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Verbania (all'esito di giudizio abbreviato) ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione.

In particolare, ha assunto che si sarebbe affermata la responsabilità dell'imputato in relazione alla stipula di due contratti (anteriori di due anni al fallimento) senza avere riguardo alle censure sollevate con l'atto di appello in ordine alla qualificazione del fatto (segnatamente come bancarotta preferenziale), alla mancanza di efficienza causale del fatto del ricorrente, chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta distrattiva quale extraneus, rispetto alla lesione della garanzia patrimoniale per i creditori e alla sussistenza in capo allo stesso dell'elemento soggettivo del delitto (che non potrebbe trarsi dalla conoscenza delle difficoltà della fallita, non essendo stati peraltro eseguiti i contratti e non essendosi prodotto alcun pregiudizio irreparabile per i creditori), tenuto conto dei princìpi posti dalla giurisprudenza.

2.1. Sono stati presentati motivi nuovi, denunciando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in particolare perché la Corte di merito non avrebbe 'considerato la scansione temporale delle vicende in discorso e soprattutto il momento in cui il ricorrente vi ha preso parte (solo nel 2010), risultando non credibile quanto rassegnato dal Marzano (il quale, quando l'Azzato è intervenuto, aveva già delineato il suo agire); inoltre., la genesi dei contratti oggetto dell'odierno procedimento, non sarebbe neppure ascrivibile all'Azzato bensì al Marzano.

Ragion per cui la decisione sarebbe in contrasto con i princìpi elaborati dalla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo contenuto nell'originario atto di impugnazione non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ed è manifestamente infondato, nei termini che si espongono.

La Corte di merito ha esposto in maniera congrua (non essendo stato neppure denunciato il travisamento della prova) le ragioni per cui ha ritenuto che fossero fittizie le prestazioni che il ricorrente avrebbe svolto nell'interesse della fallita (indicando - per quel che più rileva - non solo le ragioni per cui ha ritenuto prima facie grossolana e consapevolmente inutile l'attività, ma - il che è dirimente - facendo anche riferimento alla collocazione nel tempo della fattura avente ad oggetto i suoi compenti e l'ammontare di essi, corrispondente al valore dei beni di cui appena infra) e per cui, di conseguenza, ha ritenuto inesistente il credito che è stato soddisfatto mediante il trasferimento di tutti i beni mobili di proprietà della fallita (con il contratto in data 24 dicembre 2010); ancora, la Corte di merito ha evidenziato come i beni mobili in discorso, per l'appunto venduti al ricorrente, siano stati ritrasferiti alla fallita solo a seguito di una transazione con la curatela fallimentare.

Con la conseguenza che correttamente si è ritenuta la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, dato che esso «è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01), a nulla rilevando allora le argomentazioni difensive relative alla causalità.

Inoltre, il ricorso è del tutto generico con riferimento al praticamente coevo (del 29 dicembre 2010) contratto di affitto dell'azienda stipulato dalla fallita con una società riferibile allo stesso Azzato - che la Corte di merito ha ritenuto espressione della predetta ed unitaria dell'operazione distrattiva (evidenziando l'anomalo ammontare del canone pattuito, il fatto che esso non sia mai stato corrisposto e che anche il compendio in discorso sia stato restituito alla curatela a seguito di transazione), il che esime da ogni ulteriore considerazione.

Parimenti, l'impugnazione difetta di specificità con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non misurandosi effettivamente con la motivazione che ha individuato plurimi indici, appena compendiati, dai quali ha tratto la volontarietà della condotta dell'Azzato di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02), che non può dirsi fondata sulla mera consapevolezza dello stato di dissesto dell'ente.

2. Il motivi nuovi sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, e — per il ricorrente — l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di impugnazione e ha insistito e per l'accoglimento del ricorso; v( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, a seguito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius le pene irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la sentenza in data 24 marzo 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Verbania (all'esito di giudizio abbreviato) ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. In particolare, ha assunto che si sarebbe affermata la responsabilità dell'imputato in relazione alla stipula di due contratti (anteriori di due anni al fallimento) senza avere riguardo alle censure sollevate con l'atto di appello in ordine alla qualificazione del fatto (segnatamente come bancarotta preferenziale), alla mancanza di efficienza causale del fatto del ricorrente, chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta distrattiva quale extraneus, rispetto alla lesione della garanzia patrimoniale per i creditori e alla sussistenza in capo allo stesso dell'elemento soggettivo del delitto (che non potrebbe trarsi dalla conoscenza delle difficoltà della fallita, non essendo stati peraltro eseguiti i contratti e non essendosi prodotto alcun pregiudizio irreparabile per i creditori), tenuto conto dei princìpi posti dalla giurisprudenza. 2.1. Sono stati presentati motivi nuovi, denunciando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in particolare perché la Corte di merito non avrebbe 'considerato la scansione temporale delle vicende in discorso e soprattutto il momento in cui il ricorrente vi ha preso parte (solo nel 2010), risultando non credibile quanto rassegnato dal Marzano (il quale, quando l'Azzato è intervenuto, aveva già delineato il suo agire); inoltre., la genesi dei contratti oggetto dell'odierno procedimento, non sarebbe neppure ascrivibile all'Azzato bensì al Marzano. Ragion per cui la decisione sarebbe in contrasto con i princìpi elaborati dalla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo contenuto nell'originario atto di impugnazione non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ed è manifestamente infondato, nei termini che si espongono. La Corte di merito ha esposto in maniera congrua (non essendo stato neppure denunciato il travisamento della prova) le ragioni per cui ha ritenuto che fossero fittizie le prestazioni che il ricorrente avrebbe svolto nell'interesse della fallita (indicando - per quel che più rileva - non solo le ragioni per cui ha ritenuto prima facie grossolana e consapevolmente inutile l'attività, ma - il che è dirimente - facendo anche riferimento alla collocazione nel tempo della fattura avente ad oggetto i suoi compenti e l'ammontare di essi, corrispondente al valore dei beni di cui appena infra) e per cui, di conseguenza, ha ritenuto inesistente il credito che è stato soddisfatto mediante il trasferimento di tutti i beni mobili di proprietà della fallita (con il contratto in data 24 dicembre 2010); ancora, la Corte di merito ha evidenziato come i beni mobili in discorso, per l'appunto venduti al ricorrente, siano stati ritrasferiti alla fallita solo a seguito di una transazione con la curatela fallimentare. Con la conseguenza che correttamente si è ritenuta la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, dato che esso «è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01), a nulla rilevando allora le argomentazioni difensive relative alla causalità. Inoltre, il ricorso è del tutto generico con riferimento al praticamente coevo (del 29 dicembre 2010) contratto di affitto dell'azienda stipulato dalla fallita con una società riferibile allo stesso Azzato - che la Corte di merito ha ritenuto espressione della predetta ed unitaria dell'operazione distrattiva (evidenziando l'anomalo ammontare del canone pattuito, il fatto che esso non sia mai stato corrisposto e che anche il compendio in discorso sia stato restituito alla curatela a seguito di transazione), il che esime da ogni ulteriore considerazione. Parimenti, l'impugnazione difetta di specificità con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non misurandosi effettivamente con la motivazione che ha individuato plurimi indici, appena compendiati, dai quali ha tratto la volontarietà della condotta dell'Azzato di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02), che non può dirsi fondata sulla mera consapevolezza dello stato di dissesto dell'ente. 2. Il motivi nuovi sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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