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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 42205/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 37721/2022, pronunciata il 22/6/202 e depositata il 6/10/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza resa in data 24/11/2020 dalla Corte di Appello di Roma con cui, rideterminata la pena in anni sette e mesi otto di reclusione, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui I capo A) e per i reati fine ex art. 73 d.P.R.. 309/90 di cui ai capi Q) e T).

2. Per il ricorrente la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso, fondando il proprio convincimento su un errore di fatto particolarmente rilevante.

Il ricorrente ricorda che, nel caso in esame, gli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] presso gli uffici della Questura di Udine danno atto dell'ora in cui le operazioni di intercettazione telefonica mediante remotizzazione hanno avuto termine presso i loro uffici e che le operazioni di ascolto e registrazione sono state disposte ed eseguite presso la sala di ascolto del Tribunale di Udine (e autorizzati gli ufficiali ad eseguire il riascolto delle conversazioni presso la sala del Comando in intesta- zione).

Dunque, nel caso in esame, gli operanti ascoltano presso i loro uffici in remoto le conversazioni; che come autorizzate dal Gip, vengono invece registrate presso la sala ascolti della Procura della Repubblica.

Ebbene, si sottolinea che in atti gli unici verbali presenti sono quelli redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] che ascolta presso i propri uffici, mancando, di contro, i verbali delle registrazioni relativi alle operazioni svolte presso la Procura della Re- pubblica.

Quindi le conversazioni sono legittimamente registrate, ma delle opera- zioni di registrazione non vi è verbale.

Pertanto, con il primo motivo di ricorso straordinario si lamenta che, a fronte di tali censure, la Corte di Cassazione, con la decisione oggetto del presente ricorso straordinario, riteneva l'eccezione manifestamente infondata, travisando i termini della doglianza e ritenendo che l'oggetto della stessa fosse costituito dal fatto che le operazioni di registrazione non fossero state effettuate nei locali della Procura e che in ogni caso non sia necessaria la verbalizzazione delle operazioni di ascolto e trascrizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del contenuto delle conversazioni.

L'inesistenza dei verbali di registrazione- si osserva in ricorso- integra una violazione dell'art. 268 co. 1 cod. proc. pen. e un'inutilizzabilità patologica del ma- teriale.

Per il ricorrente, ai fini della corretta applicazione dell'art. 268 co. 3 cod. proc. pen. non rilevano né la modalità di contemporaneo ascolta delle conversazioni rispetto alla registrazione (integrante la remotizzazione) né il luogo.

Rileva, invece, l'elaborazione di un verbale delle attività di registrazione che non può essere che redatto da coloro i quali procedono alla operazione di captazione presso la Procura della Repubblica, che danno atto attraverso iii verbale fidefaciente, secondo la di- sposizione di cui all'articolo 136 cod. proc. peli., di quanto svolto e in corso presso quegli uffici.

Verbale che certamente non può essere redatto da coloro i quali non sono presenti, che non svolgono la registrazione (per essere impegnati nel ria- scolto, rectius remotizzazione) e che non possono dare atto di quanto accade alla presenza di altri.

Attraverso l'interpretazione fornita dalla Corte di legittimità, per il ricorrente, appaiono evidentemente violate la forma e la ratio della disposizione di legge ci- tata.

Applicare la disposizione nei termini ritenuti in sentenza -si sostiene- ha il significato di trasformare un atto fidefaciente in una "una attestazione mediata". [OSCURATO:PERSONA] precisa di non avere mai censurato la legittimità della attività di riascolto, ma le modalità di verbalizzazione della registrazione e sostiene che la motivazione, censurando la fondatezza della questione, determina una violazione della disposizione di cui al comma 1.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in mate- ria di ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. (in particolare, Sez. 4 n. 3367/2017 e Sez.

U, n. 13199 del 21/7/2016, Nunziata, Rv. 269788).

Con un secondo motivo si lamentano errore di fatto e di diritto per avere l'impugnata sentenza rigettato il ricorso per Cassazione proposto laddove nel terzo e nel quarto motivo della precedente impugnazione si era lamentato il travisa- mento delle emergenze processuali relative all'identificazione del ricorrente.

Si censura la sentenza di legittimità oggetto di ricorso straordinario laddove afferma che si tratta di questioni che erano state oggetto di una memoria succes- siva al deposito dell'appello e che non erano state poste in modo specifico nell'atto di impugnazione nel merito.

Si tratterebbe, anche in questo caso, di una lettura errata, posto che nell'atto di appello si era evidenziato che la sentenza di primo grado impugnata non ripro- duceva mai alcuna numerazione telefonica limitandosi a richiamare RIT e progres- sivi delle conversazioni ritenute rilevanti.

Il ricorso si spende nell'evidenziare come vi sarebbero errate attribuzioni di utenze all'odierno ricorrente e conseguenti affermazioni illogiche in relazione alla sua identificazione.

In particolar modo si censura la pag. 27 della precedente sentenza di legitti- mità laddove si afferma che comunque non vi è stata alcuna verifica dell'uso delle utenze attribuite dagli investigatori.Si attribuirebbero le conversazioni all'imputato con una sorta di ragionamento probatorio circolare, non essendo dimostrata l'utilizzazione delle due utenze ma, anzi, essendo certo il fatto che le stesse erano in uso a terzi.

Ancora, quanto ai reati fine per i quali vi è stata condanna dell'odierno ricor- rente -ovvero quelli di cui ai capi Q e T- il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore laddove richiamando inconferentemente la giurisprudenza sulla cosiddetta droga parlata, non avendo tenuto conto che, nel caso in esame, l'unica emergenza non è costituita da conversazioni telefoniche in cui gli interlocutori parlano di droga ma dall'interpretazione della polizia giudiziaria che ritiene che l'oggetto delle in- terlocuzione sia illecito.

Si evidenzia che le emergenze probatorie non hanno consentito di provare né l'esistenza del corpo del reato e nemmeno il concorso del reato.

Ci si duole che la Corte territoriale, alle pagg. 36 e seguenti della sentenza di appello, definisca "distonica" e "lineare" l'interpretazione fornita dalla polizia giu- diziaria omettendo di prendere atto: a. che il ricorrente non risulta mai identificato in occasione della presunta realizzazione del reato di cui al capo q; b. che la so- stanza stupefacente non è mai stata rinvenuta; c. che il presunto detentore di sostanza stupefacente come sopra esposto risulta abbandonato per giorni in attesa di essere recuperato; d. che l'esistenza di un soggetto da recuperare in luogo non imprecisato non è mai stata accertato dalla polizia giudiziaria.

Per il ricorrente appare evidente come, a fronte di tali censure, le argomen- tazioni spese dalla sentenza della Corte di Cassazione appaiono viziate da errore.

E che di errore emendabile con il rimedio straordinario di cui all'articolo 625 bis cod. proc. pen. si tratti lo confermerebbero gli orientamenti espressi dalle Sezioni unite nelle sentenze numero 16103/2002 e 37505/2011.

Con riferimento al capo T il ricorrente eccepisce che a pagina 40 della moti- vazione della Corte capitolina dedicata alla fattispecie emerge un evidente travi- samento delle emergenze processuali valutato che le conversazioni e i messaggi riportati nelle pagine 33, 40, 41, 50, 62 e 63 della richiamata sentenza di primo grado non sono relativi al fatto contestato come avvenuto il 2/2/2011.

Per tutti i motivi esposti, il difensore ricorrente chiede l'annullamento della sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso straordinario e, conseguente- mente, di quella della Corte d'Appello di Roma del 24/11/2020.

3. In data 19/7/2023 il PG ha fatto pervenire una memoria scritta con cui ha anticipato le proprie conclusioni cui ha controdedotto il difensore con una memoria del 14/9/2023 con cui ha insistito sulle tesi di cui al ricorso in risposta alle argo- mentazioni del rappresentante della pubblica accusa.Le parti hanno reso nella udienza camerale partecipata le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui al proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. siano inammissibili.

2. Ed invero, come si andrà ad analizzare nel dettaglio, non vengono prospet- tati vizi riconducibili alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata, ma vengono solo mosse critiche alla motivazione della sentenza.

Sul punto va operata una premessa.

Non può ritenersi che con il rimedio di cui all'art. 625bis possa instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sentenza di legittimità.

E quindi non è certamente possibile attraverso tale strumento processuale dolersi -indipenden- temente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione.

In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così Sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, Rv. 253105; cfr. Sez.

U. n. 16103/2002).

Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, Rv. 263686).

L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625b1s cod. proc. pen.: /. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introdu- zione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanl:o nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronun- ziare";

2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessaria- mente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di le- gittimità";

3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo for- mativo della volontà del giudice di legittimità;

4. non deve consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impu- gnazione proponibili avverso le relative decisioni.

Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - se- condo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.

3. Ebbene, nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare in- quadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato.

In primis va rilevato che a pag. 5 della sentenza 37721/22 la Terza sezione Penale di questa Corte dà conto in maniera pienamente corrispondente al prece- dente ricorso per cassazione di quelle che sono le doglianze proposte.

E a quelle, per quanto riguarda l'odierno ricorrente alle pagg. 19 e ss. del provvedimento impugnato, risponde con motivazione che appare esente dai denunciati errori.

3.1. Ed invero, per quanto concerne il primo profilo di doglianza, afferente alla lamentata mancata presenza in atti dei verbali delle registrazioni delle con- versazioni innanzitutto il precedente giudice di legittimità evidenzia come «nell'i- potesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti ille- gittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/1012014, dep. 2015, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 5/2/2014, Rv. 259452)».

Ebbene, la precedente sentenza rileva, in primis, che tale decisività non risulta illustrata, soprattutto con riferimento a specifiche intercettazioni.

E la mancata documentazione di tale decisività rileva anche in questa sede laddove va ricordato che può essere posto a fondamento del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo un errore connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dalla inesatta percezione di dati processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza D'errore di fatto (così Sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, Rv. 253105; cfr. Sez.

U. n. 16103/2002) In ogni caso, tuttavia, non si tratta di errore percettivo in quanto, sempre a pag. 21 della sentenza impugnata, il precedente giudice di legittimità confuta in punto di diritto la questione processuale propostagli, richiamando l'insegnamento di Sez.

U. n. 36359/2008, Carli, Rv. 240395 e Sez. 4, n. 20140/2005, Littera, Rv. 231369.

Alla successiva pag. 24 della sentenza 37721/22 si legge poi che: «Per com- pletezza va comunque ricordato che già prima della sentenza Littera bis si era consolidato un orientamento secondo cui la violazione delle disposizioni sulla re- dazione del verbale poste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione, ostandovi, per l'appunto, il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l'assenza di riferimenti in tal senso nell'art. 271 c.p.p.: in questi termini si sono ad esempio pronunziate Sez. 6, 26 ottobre 1993, n. 11421, Carapucchi, rv 198560; Sez. 1, 6 dicembre 2000, n. 11241, Ammutinato, rv 218451; Sez. 4, 14 gennaio 2004, n. 17574, Vatinno, rv 228173; Sez. 4, 17 settembre 2004, n. 49306, Cao ed altri, rv 229922».

«Il principio (e la motivazione che lo spiega) -si legge ancora in sentenza- sono chiari: l'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., non impone due verbalizzazioni, l'una relativa alta registrazione della comunicazione (da effettuare, secondo la di- fesa, nei locali della procura della Repubblica), l'altra relativa alle operazioni di ascolto e trascrizione, da parte della polizia giudiziaria, del contenuto delle con- versazioni.

Quand'anche ciò fosse, si tratterebbe di una mera irregolarità».

Orbene, è di tutta evidenza che si tratta di argomentazioni in punto di diritto che, condivisibili o meno, non rientrano nel perimetro di sindacabilità di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

In altri termini, la lettura dei §

4.7. e § 4.8 della sentenza impugnata evidenzia che la precedente sentenza di legittimità ha valutato l'eccezione di inutilizzabilità fondata sull'asserita mancanza dei verbali di inizio e fine delle registrazioni, ana- lizzando approfonditamente la giurisprudenza in tema di irrilevanza dell'assenza dei detti verbali, in quanto non prevista espressamente a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., essendo invece decisivo -ai fini dell'utilizzabilità- il luogo delle registrazioni e non anche il luogo in cui si verificano i successivi adempimenti, compresa la verbalizzazione (p. 21-23 in part., ove la precisazione che, al più, l'omessa verbalizzazione dell'inizio e della fine delle captazioni integra irregolarità mera).

E in tale contesto, pur non essendo stato svolto alcun rilievo dal ricorrente in argomento, ha rilevato che è decisiva la reclistrazione presso le sale degli Uffici della Procura, ben potendo aver luogo la remotizzazione del solo ascolto e la stesura dei verbali contenenti il contenuto delle intercettazioni negli uffici della polizia giudiziaria (pag. 22 e 23).

3.2. Analogamente, la Terza Sezione penale, quanto all'identificazione dell'odierno ricorrente e alla sua penale responsabilità per i reati-fine di cui ai capi Q e T, dà conto che «il terzo motivo è inammissibile per le ragioni già indicate dalla Corte di appello a pag. 26 della sentenza impugnata: le questioni dedotte erano oggetto di "memoria" successiva al deposito dell'appello il quale non poneva, in modo specifico, la questione della identificazione del Lieshi quale interlocutore delle conversazioni intercettate.

Lo è anche il quarto nella parte in cui riguarda, ancora una volta, l'identificazione del ricorrente come concorrente nei reati-fine di cui ai capi Q e T».

Del resto, che così sia avvenuto lo si evince non solo dall'atto di appello del ma anche dallo stesso odierno ricorso, ove è lo stesso difensore ricorrente a con- fermare che nell'atto di gravame nel merito si era lamentato che la sentenza della Corte capitolina non riproducesse mai alcuna numerazione telefonica limitandosi a richiamare RIT e progressivi delle conversazioni ritenute rilevanti.

In ogni caso anche tali motivi avevano ricevuto una chiara confutazione in diritto dal precedente giudice di legittimità laddove nella sentenza 37721/2022 si legge che: «In ogni caso, la Corte di appello alle pagine 26-28, indica, a sostegno della propria decisione, specifici elementi di prova dei quali il ricorrente non deduce il travisamento.

Il fatto che la Corte territoriale spieghi che la portata probatoria di alcuni elementi è stata "accettata" dal ricorrente con la richiesta di giudizio ab- breviato secco non equivale ad affermare che nel giudizio penale opera il principio di non contestazione (o di acquiescenza) di matrice civilistica, secondo quanto lamenta il ricorrente, bensì che l'imputato ha deciso di essere giudicato sulla base di prove, unilateralmente assunte in assenza di contraddittorio, la cui chiara por- tata accusatoria non è stata contrastata da elementi di segno contrario.

Nel caso in questione, la richiesta di rito abbreviato non condizionato ha cristallizzato il dato probatorio che l'utenza telefonica intercettata era intestata al Lieshi, secondo quanto affermava la PG nell'informativa di reato.

Peraltro, la sentenza indica plu- rimi e convergenti elementi di prova a carico di questi che il ricorso in buona parte neglige, rendendosi generico sull'argomento».

La questione non sembra comunque consentita, involgendo -come sottolinea la precedente decisione di legittimità l'interpretazione delle intercettazioni, riser- vata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non entro specifici limiti (pag. 24 della decisione).

Peraltro, la doglianza incentrata sull'asserito tra- visamento delle emergenze processuali relative all'individuazione del ricorrente quale interlocutore delle captazioni si palesa estranea al perimetro del ricorso straordinario laddove questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova -nel caso di specie della prova desumibile dalle intercettazioni e dagli elementi di con- torno in tema di identificazione del ricorrente- non può essere oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, potendo in tale sede rilevare l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29450 del 8/5/2018, Gangi, Rv. 273060, conf.

Sez. 3, n. 26635 del 26/4/2013, Bisogno, Rv. 256293 e la recente Sez. 4 n. 10426 del 14/2/2023, Della Valle, non mass.).

Va dunque ribadito che sono estranei alla lezione di errore di fatto, ed esu- lano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ri- corso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non è emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisa- mento del fatto (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161).

Appare corretto e comunque non suscettibile di rilievi ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il riferimento nella sentenza impugnata sia all'assenza di deduzioni di specifici elementi di prova in senso contrario alla riferibilità delle captazioni al ricorrente, sia alle implicazioni della scelta del rito abbreviato (p. 24 cit.).

3.3. Infine, le censure che l'odierno ricorso propone in punto di ritenuta re- sponsabilità quanto ai reati di cui ai capi Q e T, alcune specificamente rivolte a passaggi motivazionali della sentenza di appello, evidenziano che, al più, esse in- tegrerebbero un vizio motivazionale della sentenza contro cui si ricorre, che il ri- corrente propone in quello che pare ritenere un quarto (evidentemente non pos- sibile) grado di giudizio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 37721/2022, pronunciata il 22/6/202 e depositata il 6/10/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza resa in data 24/11/2020 dalla Corte di Appello di Roma con cui, rideterminata la pena in anni sette e mesi otto di reclusione, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui I capo A) e per i reati fine ex art. 73 d.P.R.. 309/90 di cui ai capi Q) e T). 2. Per il ricorrente la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso, fondando il proprio convincimento su un errore di fatto particolarmente rilevante. Il ricorrente ricorda che, nel caso in esame, gli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] presso gli uffici della Questura di Udine danno atto dell'ora in cui le operazioni di intercettazione telefonica mediante remotizzazione hanno avuto termine presso i loro uffici e che le operazioni di ascolto e registrazione sono state disposte ed eseguite presso la sala di ascolto del Tribunale di Udine (e autorizzati gli ufficiali ad eseguire il riascolto delle conversazioni presso la sala del Comando in intesta- zione). Dunque, nel caso in esame, gli operanti ascoltano presso i loro uffici in remoto le conversazioni; che come autorizzate dal Gip, vengono invece registrate presso la sala ascolti della Procura della Repubblica. Ebbene, si sottolinea che in atti gli unici verbali presenti sono quelli redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] che ascolta presso i propri uffici, mancando, di contro, i verbali delle registrazioni relativi alle operazioni svolte presso la Procura della Re- pubblica. Quindi le conversazioni sono legittimamente registrate, ma delle opera- zioni di registrazione non vi è verbale. Pertanto, con il primo motivo di ricorso straordinario si lamenta che, a fronte di tali censure, la Corte di Cassazione, con la decisione oggetto del presente ricorso straordinario, riteneva l'eccezione manifestamente infondata, travisando i termini della doglianza e ritenendo che l'oggetto della stessa fosse costituito dal fatto che le operazioni di registrazione non fossero state effettuate nei locali della Procura e che in ogni caso non sia necessaria la verbalizzazione delle operazioni di ascolto e trascrizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del contenuto delle conversazioni. L'inesistenza dei verbali di registrazione- si osserva in ricorso- integra una violazione dell'art. 268 co. 1 cod. proc. pen. e un'inutilizzabilità patologica del ma- teriale. Per il ricorrente, ai fini della corretta applicazione dell'art. 268 co. 3 cod. proc. pen. non rilevano né la modalità di contemporaneo ascolta delle conversazioni rispetto alla registrazione (integrante la remotizzazione) né il luogo. Rileva, invece, l'elaborazione di un verbale delle attività di registrazione che non può essere che redatto da coloro i quali procedono alla operazione di captazione presso la Procura della Repubblica, che danno atto attraverso iii verbale fidefaciente, secondo la di- sposizione di cui all'articolo 136 cod. proc. peli., di quanto svolto e in corso presso quegli uffici. Verbale che certamente non può essere redatto da coloro i quali non sono presenti, che non svolgono la registrazione (per essere impegnati nel ria- scolto, rectius remotizzazione) e che non possono dare atto di quanto accade alla presenza di altri. Attraverso l'interpretazione fornita dalla Corte di legittimità, per il ricorrente, appaiono evidentemente violate la forma e la ratio della disposizione di legge ci- tata. Applicare la disposizione nei termini ritenuti in sentenza -si sostiene- ha il significato di trasformare un atto fidefaciente in una "una attestazione mediata". [OSCURATO:PERSONA] precisa di non avere mai censurato la legittimità della attività di riascolto, ma le modalità di verbalizzazione della registrazione e sostiene che la motivazione, censurando la fondatezza della questione, determina una violazione della disposizione di cui al comma 1. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in mate- ria di ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. (in particolare, Sez. 4 n. 3367/2017 e Sez. U, n. 13199 del 21/7/2016, Nunziata, Rv. 269788). Con un secondo motivo si lamentano errore di fatto e di diritto per avere l'impugnata sentenza rigettato il ricorso per Cassazione proposto laddove nel terzo e nel quarto motivo della precedente impugnazione si era lamentato il travisa- mento delle emergenze processuali relative all'identificazione del ricorrente. Si censura la sentenza di legittimità oggetto di ricorso straordinario laddove afferma che si tratta di questioni che erano state oggetto di una memoria succes- siva al deposito dell'appello e che non erano state poste in modo specifico nell'atto di impugnazione nel merito. Si tratterebbe, anche in questo caso, di una lettura errata, posto che nell'atto di appello si era evidenziato che la sentenza di primo grado impugnata non ripro- duceva mai alcuna numerazione telefonica limitandosi a richiamare RIT e progres- sivi delle conversazioni ritenute rilevanti. Il ricorso si spende nell'evidenziare come vi sarebbero errate attribuzioni di utenze all'odierno ricorrente e conseguenti affermazioni illogiche in relazione alla sua identificazione. In particolar modo si censura la pag. 27 della precedente sentenza di legitti- mità laddove si afferma che comunque non vi è stata alcuna verifica dell'uso delle utenze attribuite dagli investigatori.Si attribuirebbero le conversazioni all'imputato con una sorta di ragionamento probatorio circolare, non essendo dimostrata l'utilizzazione delle due utenze ma, anzi, essendo certo il fatto che le stesse erano in uso a terzi. Ancora, quanto ai reati fine per i quali vi è stata condanna dell'odierno ricor- rente -ovvero quelli di cui ai capi Q e T- il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore laddove richiamando inconferentemente la giurisprudenza sulla cosiddetta droga parlata, non avendo tenuto conto che, nel caso in esame, l'unica emergenza non è costituita da conversazioni telefoniche in cui gli interlocutori parlano di droga ma dall'interpretazione della polizia giudiziaria che ritiene che l'oggetto delle in- terlocuzione sia illecito. Si evidenzia che le emergenze probatorie non hanno consentito di provare né l'esistenza del corpo del reato e nemmeno il concorso del reato. Ci si duole che la Corte territoriale, alle pagg. 36 e seguenti della sentenza di appello, definisca "distonica" e "lineare" l'interpretazione fornita dalla polizia giu- diziaria omettendo di prendere atto: a. che il ricorrente non risulta mai identificato in occasione della presunta realizzazione del reato di cui al capo q; b. che la so- stanza stupefacente non è mai stata rinvenuta; c. che il presunto detentore di sostanza stupefacente come sopra esposto risulta abbandonato per giorni in attesa di essere recuperato; d. che l'esistenza di un soggetto da recuperare in luogo non imprecisato non è mai stata accertato dalla polizia giudiziaria. Per il ricorrente appare evidente come, a fronte di tali censure, le argomen- tazioni spese dalla sentenza della Corte di Cassazione appaiono viziate da errore. E che di errore emendabile con il rimedio straordinario di cui all'articolo 625 bis cod. proc. pen. si tratti lo confermerebbero gli orientamenti espressi dalle Sezioni unite nelle sentenze numero 16103/2002 e 37505/2011. Con riferimento al capo T il ricorrente eccepisce che a pagina 40 della moti- vazione della Corte capitolina dedicata alla fattispecie emerge un evidente travi- samento delle emergenze processuali valutato che le conversazioni e i messaggi riportati nelle pagine 33, 40, 41, 50, 62 e 63 della richiamata sentenza di primo grado non sono relativi al fatto contestato come avvenuto il 2/2/2011. Per tutti i motivi esposti, il difensore ricorrente chiede l'annullamento della sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso straordinario e, conseguente- mente, di quella della Corte d'Appello di Roma del 24/11/2020. 3. In data 19/7/2023 il PG ha fatto pervenire una memoria scritta con cui ha anticipato le proprie conclusioni cui ha controdedotto il difensore con una memoria del 14/9/2023 con cui ha insistito sulle tesi di cui al ricorso in risposta alle argo- mentazioni del rappresentante della pubblica accusa.Le parti hanno reso nella udienza camerale partecipata le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui al proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. siano inammissibili. 2. Ed invero, come si andrà ad analizzare nel dettaglio, non vengono prospet- tati vizi riconducibili alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata, ma vengono solo mosse critiche alla motivazione della sentenza. Sul punto va operata una premessa. Non può ritenersi che con il rimedio di cui all'art. 625bis possa instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. E quindi non è certamente possibile attraverso tale strumento processuale dolersi -indipenden- temente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione. In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così Sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, Rv. 253105; cfr. Sez. U. n. 16103/2002). Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U. n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, Rv. 263686). L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625b1s cod. proc. pen.: /. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introdu- zione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanl:o nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronun- ziare"; 2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessaria- mente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di le- gittimità"; 3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo for- mativo della volontà del giudice di legittimità; 4. non deve consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impu- gnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - se- condo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. 3. Ebbene, nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare in- quadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. In primis va rilevato che a pag. 5 della sentenza 37721/22 la Terza sezione Penale di questa Corte dà conto in maniera pienamente corrispondente al prece- dente ricorso per cassazione di quelle che sono le doglianze proposte. E a quelle, per quanto riguarda l'odierno ricorrente alle pagg. 19 e ss. del provvedimento impugnato, risponde con motivazione che appare esente dai denunciati errori. 3.1. Ed invero, per quanto concerne il primo profilo di doglianza, afferente alla lamentata mancata presenza in atti dei verbali delle registrazioni delle con- versazioni innanzitutto il precedente giudice di legittimità evidenzia come «nell'i- potesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti ille- gittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/1012014, dep. 2015, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 5/2/2014, Rv. 259452)». Ebbene, la precedente sentenza rileva, in primis, che tale decisività non risulta illustrata, soprattutto con riferimento a specifiche intercettazioni. E la mancata documentazione di tale decisività rileva anche in questa sede laddove va ricordato che può essere posto a fondamento del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo un errore connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dalla inesatta percezione di dati processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza D'errore di fatto (così Sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, Rv. 253105; cfr. Sez. U. n. 16103/2002) In ogni caso, tuttavia, non si tratta di errore percettivo in quanto, sempre a pag. 21 della sentenza impugnata, il precedente giudice di legittimità confuta in punto di diritto la questione processuale propostagli, richiamando l'insegnamento di Sez. U. n. 36359/2008, Carli, Rv. 240395 e Sez. 4, n. 20140/2005, Littera, Rv. 231369. Alla successiva pag. 24 della sentenza 37721/22 si legge poi che: «Per com- pletezza va comunque ricordato che già prima della sentenza Littera bis si era consolidato un orientamento secondo cui la violazione delle disposizioni sulla re- dazione del verbale poste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione, ostandovi, per l'appunto, il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l'assenza di riferimenti in tal senso nell'art. 271 c.p.p.: in questi termini si sono ad esempio pronunziate Sez. 6, 26 ottobre 1993, n. 11421, Carapucchi, rv 198560; Sez. 1, 6 dicembre 2000, n. 11241, Ammutinato, rv 218451; Sez. 4, 14 gennaio 2004, n. 17574, Vatinno, rv 228173; Sez. 4, 17 settembre 2004, n. 49306, Cao ed altri, rv 229922». «Il principio (e la motivazione che lo spiega) -si legge ancora in sentenza- sono chiari: l'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., non impone due verbalizzazioni, l'una relativa alta registrazione della comunicazione (da effettuare, secondo la di- fesa, nei locali della procura della Repubblica), l'altra relativa alle operazioni di ascolto e trascrizione, da parte della polizia giudiziaria, del contenuto delle con- versazioni. Quand'anche ciò fosse, si tratterebbe di una mera irregolarità». Orbene, è di tutta evidenza che si tratta di argomentazioni in punto di diritto che, condivisibili o meno, non rientrano nel perimetro di sindacabilità di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. In altri termini, la lettura dei § 4.7. e § 4.8 della sentenza impugnata evidenzia che la precedente sentenza di legittimità ha valutato l'eccezione di inutilizzabilità fondata sull'asserita mancanza dei verbali di inizio e fine delle registrazioni, ana- lizzando approfonditamente la giurisprudenza in tema di irrilevanza dell'assenza dei detti verbali, in quanto non prevista espressamente a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., essendo invece decisivo -ai fini dell'utilizzabilità- il luogo delle registrazioni e non anche il luogo in cui si verificano i successivi adempimenti, compresa la verbalizzazione (p. 21-23 in part., ove la precisazione che, al più, l'omessa verbalizzazione dell'inizio e della fine delle captazioni integra irregolarità mera). E in tale contesto, pur non essendo stato svolto alcun rilievo dal ricorrente in argomento, ha rilevato che è decisiva la reclistrazione presso le sale degli Uffici della Procura, ben potendo aver luogo la remotizzazione del solo ascolto e la stesura dei verbali contenenti il contenuto delle intercettazioni negli uffici della polizia giudiziaria (pag. 22 e 23). 3.2. Analogamente, la Terza Sezione penale, quanto all'identificazione dell'odierno ricorrente e alla sua penale responsabilità per i reati-fine di cui ai capi Q e T, dà conto che «il terzo motivo è inammissibile per le ragioni già indicate dalla Corte di appello a pag. 26 della sentenza impugnata: le questioni dedotte erano oggetto di "memoria" successiva al deposito dell'appello il quale non poneva, in modo specifico, la questione della identificazione del Lieshi quale interlocutore delle conversazioni intercettate. Lo è anche il quarto nella parte in cui riguarda, ancora una volta, l'identificazione del ricorrente come concorrente nei reati-fine di cui ai capi Q e T». Del resto, che così sia avvenuto lo si evince non solo dall'atto di appello del ma anche dallo stesso odierno ricorso, ove è lo stesso difensore ricorrente a con- fermare che nell'atto di gravame nel merito si era lamentato che la sentenza della Corte capitolina non riproducesse mai alcuna numerazione telefonica limitandosi a richiamare RIT e progressivi delle conversazioni ritenute rilevanti. In ogni caso anche tali motivi avevano ricevuto una chiara confutazione in diritto dal precedente giudice di legittimità laddove nella sentenza 37721/2022 si legge che: «In ogni caso, la Corte di appello alle pagine 26-28, indica, a sostegno della propria decisione, specifici elementi di prova dei quali il ricorrente non deduce il travisamento. Il fatto che la Corte territoriale spieghi che la portata probatoria di alcuni elementi è stata "accettata" dal ricorrente con la richiesta di giudizio ab- breviato secco non equivale ad affermare che nel giudizio penale opera il principio di non contestazione (o di acquiescenza) di matrice civilistica, secondo quanto lamenta il ricorrente, bensì che l'imputato ha deciso di essere giudicato sulla base di prove, unilateralmente assunte in assenza di contraddittorio, la cui chiara por- tata accusatoria non è stata contrastata da elementi di segno contrario. Nel caso in questione, la richiesta di rito abbreviato non condizionato ha cristallizzato il dato probatorio che l'utenza telefonica intercettata era intestata al Lieshi, secondo quanto affermava la PG nell'informativa di reato. Peraltro, la sentenza indica plu- rimi e convergenti elementi di prova a carico di questi che il ricorso in buona parte neglige, rendendosi generico sull'argomento». La questione non sembra comunque consentita, involgendo -come sottolinea la precedente decisione di legittimità l'interpretazione delle intercettazioni, riser- vata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non entro specifici limiti (pag. 24 della decisione). Peraltro, la doglianza incentrata sull'asserito tra- visamento delle emergenze processuali relative all'individuazione del ricorrente quale interlocutore delle captazioni si palesa estranea al perimetro del ricorso straordinario laddove questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova -nel caso di specie della prova desumibile dalle intercettazioni e dagli elementi di con- torno in tema di identificazione del ricorrente- non può essere oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, potendo in tale sede rilevare l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29450 del 8/5/2018, Gangi, Rv. 273060, conf. Sez. 3, n. 26635 del 26/4/2013, Bisogno, Rv. 256293 e la recente Sez. 4 n. 10426 del 14/2/2023, Della Valle, non mass.). Va dunque ribadito che sono estranei alla lezione di errore di fatto, ed esu- lano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ri- corso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non è emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisa- mento del fatto (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161). Appare corretto e comunque non suscettibile di rilievi ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il riferimento nella sentenza impugnata sia all'assenza di deduzioni di specifici elementi di prova in senso contrario alla riferibilità delle captazioni al ricorrente, sia alle implicazioni della scelta del rito abbreviato (p. 24 cit.). 3.3. Infine, le censure che l'odierno ricorso propone in punto di ritenuta re- sponsabilità quanto ai reati di cui ai capi Q e T, alcune specificamente rivolte a passaggi motivazionali della sentenza di appello, evidenziano che, al più, esse in- tegrerebbero un vizio motivazionale della sentenza contro cui si ricorre, che il ri- corrente propone in quello che pare ritenere un quarto (evidentemente non pos- sibile) grado di giudizio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella m
Sentenza Cassazione n. 42205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris