CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 10922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 029F7RY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso f) Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze ha rigettato l'appello, proposto ai soli fini del trattamento sanzionatorio, da [OSCURATO:PERSONA] condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato trovato in Firenze in violazione del foglio di via emanato dal Questore, che gli imponeva il divieto di ritorno presso il Comune di Firenze per tre anni, fatto commesso il 2 maggio 2017. Ha però rideterminato la pena in mesi tre di arresto, dovendosi applicare la diminuente per il rito nella misura non già di un terzo della pena base ma della metà, trattandosi di reato contravvenzionale. La Corte di appello ha rilevato il corretto uso, ad opera del giudice di primo grado, della discrezionalità sanzionatoria, con riferimento alla gravità in concreto della condotta, tenuta in una più ampia vicenda che ha visto l'imputato assolto dall'imputazione di danneggiamento e prosciolto da due episodi di truffa per intervenuta remissione di querela (cd. truffe degli specchietti di autovetture). La gravità della condotta ha pure giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensíone condizionale della pena. La Corte di appello ha ritenuto, in tale contesto, corretta la scelta di non convertire la pena detentiva in pena pecuniaria, considerato che l'imputato ha commesso reati a fini di lucro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L'ordine di rimpatrio è nullo perché si compone soltanto dell'ordine di allontanamento e non anche di quello di far rientro nel luogo di residenza. Di fronte alla carenza di un elemento essenziale del provvedimento si determina una nullità strutturale, rilevabile d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La pena irrogata è eccessiva e non è assistita da adeguata motivazione circa l'affermazione che il giudice di primo grado ha fatto buon uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito non hanno tenuto conto dello stato di incensuratezza, della giovane età, delle condotte riparatorie e risarcitorie dell'imputato e del fatto che i reati di truffa originariamente contest i sono stati dichiarati estinti per remissione delle querele.2.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con gli stessi argomenti utilizzati per negare le generiche, sostanzialmente con clausole di stile. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito svolte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, per la semplice ragione che il dato riferito, ossia l'assenza nel provvedimento dell'ordine di fare rientro nel luogo di residenza, non risponde al vero. L'ordine del Questore, infatti, si compone, come richiesto dalla legge, della prescrizione di allontanamento dal luogo, nel caso di specie Firenze, e da quella di far rientro nel luogo di residenza. Ardea. 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha ritenuto, in conformità alle affermazioni del giudice di primo grado, che la particolare gravità in concreto della condotta, collocata in un contesto di commissione di fatti di truffa - cd. truffe degli specchietti delle autovetture - sia stata tale da impedire un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, anche a mezzo del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la concessione della sospensione condizionale della pena. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la pur sintetica motivazione non si compone di mere clausole di stile ma è espressione dell'esercizio di un potere di valutazione discrezionale che non può essere censurato nella sede di legittimità. È pur vero che le persone offese dei due episodi di truffa commessi dall'imputato. proprio in occasione della violazione del divieto del Questore di fare rientro in Firenze, hanno rimesso le querele, ma non si vede come tale scelta dei privati possa concorrere a definire il trattamento punitivo adeguato. 3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna itst ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2022 Il con estensore