CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 38521/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quanto alla responsabilità penale - rideterminando il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento del vincolo di continuazione con fatti oggetto di precedente condanna - la sentenza emessa il 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato che aveva condannato l'imputato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, perché, in concorso con altri, deteneva all'interno di un locale nella sua disponibilità 88,38 kg di tabacco lavorato estero. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la difesa, evidentemente, non si confronta con il testo del provvedimento impugnato, dal momento che suddette circostanze sono state applicate, seppure ritenute equivalenti alla contestata recidiva, avendo la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado sul punto. In relazione alla mancata esclusione della recidiva, la Corte territoriale ritiene che i reati contestati al ricorrente, unitamente a quelli, omogenei, commessi in precedenza, dimostrino che l'imputato abbia fatto della sistematica violazione della normativa in materia di contrabbando un abituale strumento di sussistenza, manifestando una pericolosità crescente e non mostrando alcuna resipiscenza pur a fronte delle plurime condanne e delle misure cautelari cui è stato sottoposto in passato. Infine, non si ravvisano le lamentate carenze motivazionali in ordine all'aumento di pena per la continuazione, avendo la Corte distrettuale correttamente individuato la violazione più grave nel presente addebito, apportando sulla pena irrogata in primo grado l'aumento per la continuazione, la cui misura si giustifica in ragione del disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. (pagg. 5 e 6 della sentenza). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]