CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1990
Cassazione n. 46541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1990 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 28 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina 1'11 marzo 2022, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cessione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 13 gennaio 2018), condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a quattro motivi con i quali lamenta violazione degli artt. 125, 203, 195, comma 4, e 351 cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; carenza di motivazione in ordine all'attendibilità del teste Sanfilippo; vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nel paradigma normativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. In particolare, si tratta di impugnazione non consentita in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze in punto di fatto che peraltro ricalcano gli stessi temi ed argomenti già posti con l'impugnazione di merito e che sono già stati disattesi con adeguata motivazione nella sentenza impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I Giudici di merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare alla destinazione della cocaina alla cessione a terzi, sulla base dell'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria che ha permesso di accertare, senza dubbi residuali, che l'attività di spaccio fosse riconducibile all'imputato. Ed è stata esclusa la possibilità di riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi amministrativa di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sostanza stupefacente non era detenuta per uso personale ma per fini di spaccio. Infine, la sentenza impugnata offre una motivazione logica e congrua, in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (negate in ragione della mancanza di elementi di segno positivo che possono supportare il riconoscimento di tali attenuanti, nonché dei precedenti penali dell'imputato). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e