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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 31640/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 3 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico e l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato, del lontano fine pena, della condotta tenuta in carcere in cui era risultato positivo ad un test antidroga, e, per l'affidamento ordinario, della mancanza di proposta lavorativa o attività risocializzante, ed ha concluso pertanto nel senso che la concessione di entrambe le misure richieste fosse ancora prematura.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che nell'episodio avvenuto in carcere lo stupefacente era nella disponibilità di altro detenuto che ha ammesso le sue responsabilità, che le relazioni sono tutte positive, e che, quanto all'affidamento ordinario, l'attività lavorativa non è un presupposto necessario.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 Tribunale di sorveglianza ha motivato la decisione di rigetto dell'istanza di affidamento terapeutico con la circostanza, accertata nel corso dell'istruttoria, dell'essere stato il condannato trovato positivo ad un test antidroga in carcere.

Da questo fatto storico, e da altri pure riportati nel provvedimento impugnato (l'utilizzo di sostanze fin da giovanissimo, il lontano fine pena), il Tribunale di sorveglianza ha ricavato un giudizio di attuale immaturità del condannato a godere di un regime di espiazione pena più libero quale quello che gli permetterebbe l'affidamento terapeutico, e di non ancora reale volontà di affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti.

In ricorso si deduce che nell'episodio avvenuto in carcere lo stupefacente era nella disponibilità di altro detenuto che avrebbe ammesso le sue responsabilità, deduzione che, però, non è conferente con la motivazione della ordinanza impugnata, che non contestava al ricorrente un ruolo in una attività di spaccio ma la probabilità di ricaduta nell'utilizzo che sarebbe conseguenza di un regime di espiazione pena più libero di quello intramurario.

La motivazione della ordinanza è ineccepibile sul piano logico ed è una applicazione sul piano concreto di quella "complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale" (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; conformi Sez. 1, Sentenza n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, Sentenza n. 53761 del 22/09/ 2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, Sentenza n. 11575 del 05/02/ 2013, Sansonna, Rv. 255158,) che impone la norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Né assume un rilievo decisivo che nello stesso periodo il Tribunale di sorveglianza abbia provveduto positivamente in ordine alle varie istanze di liberazione anticipata, posto che si tratta di istituto che ha presupposti diversi (in cui il riconoscimento dell'impegno del condannato ha un rilievo decisivo), e non completamente sovrapponibili (il giudizio non è ex ante, ma ex post), con quello dell'affidamento terapeutico.

In ordine, invece, all'affidamento ordinario, chiesto ai sensi dell'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo").

Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena.

Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, per la dipendenza dagli stupefacenti, non interrotta neanche nel periodo di detenzione carceraria, per la complessiva immaturità del condannato dedito al consumo degli stupefacenti fin da giovanissimo, per il lontano fine pena, e per la mancanza di attività lavorativa o socializzante, per cui conclusivamente il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'osservazione del condannato debba continuare ad avvenire in ambiente intramurario essendo necessario consolidarne i progressi.

Si tratta di parametri di valutazione che trovano, in effetti, fondamento nella giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, per effettuare questo doppio giudizio prognostico, il tribunale debba valutare la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), le informazioni di polizia, ma anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993), l'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), l'adesione al programma di trattamento proposto (Sez. 1, Sentenza n. 9233 del 18/02/2022, Sepe, non nnassimata).

Lo stesso principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre).

Il Tribunale, pertanto, non ha respinto l'istanza soltanto sul presupposto della mancanza di attività lavorativa o risocializzante, ma all'esito di un giudizio più complesso (la mancanza di attività lavorativa o risocializzante è citata solo in conclusione ed è preceduta dall'espressione "del resto", che indica la mera complementarietà dell'affermazione nel percorso logico della decisione), e posto che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, va osservato che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di violazione di legge o di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico e l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato, del lontano fine pena, della condotta tenuta in carcere in cui era risultato positivo ad un test antidroga, e, per l'affidamento ordinario, della mancanza di proposta lavorativa o attività risocializzante, ed ha concluso pertanto nel senso che la concessione di entrambe le misure richieste fosse ancora prematura. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che nell'episodio avvenuto in carcere lo stupefacente era nella disponibilità di altro detenuto che ha ammesso le sue responsabilità, che le relazioni sono tutte positive, e che, quanto all'affidamento ordinario, l'attività lavorativa non è un presupposto necessario. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 Tribunale di sorveglianza ha motivato la decisione di rigetto dell'istanza di affidamento terapeutico con la circostanza, accertata nel corso dell'istruttoria, dell'essere stato il condannato trovato positivo ad un test antidroga in carcere. Da questo fatto storico, e da altri pure riportati nel provvedimento impugnato (l'utilizzo di sostanze fin da giovanissimo, il lontano fine pena), il Tribunale di sorveglianza ha ricavato un giudizio di attuale immaturità del condannato a godere di un regime di espiazione pena più libero quale quello che gli permetterebbe l'affidamento terapeutico, e di non ancora reale volontà di affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti. In ricorso si deduce che nell'episodio avvenuto in carcere lo stupefacente era nella disponibilità di altro detenuto che avrebbe ammesso le sue responsabilità, deduzione che, però, non è conferente con la motivazione della ordinanza impugnata, che non contestava al ricorrente un ruolo in una attività di spaccio ma la probabilità di ricaduta nell'utilizzo che sarebbe conseguenza di un regime di espiazione pena più libero di quello intramurario. La motivazione della ordinanza è ineccepibile sul piano logico ed è una applicazione sul piano concreto di quella "complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale" (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; conformi Sez. 1, Sentenza n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, Sentenza n. 53761 del 22/09/ 2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, Sentenza n. 11575 del 05/02/ 2013, Sansonna, Rv. 255158,) che impone la norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Né assume un rilievo decisivo che nello stesso periodo il Tribunale di sorveglianza abbia provveduto positivamente in ordine alle varie istanze di liberazione anticipata, posto che si tratta di istituto che ha presupposti diversi (in cui il riconoscimento dell'impegno del condannato ha un rilievo decisivo), e non completamente sovrapponibili (il giudizio non è ex ante, ma ex post), con quello dell'affidamento terapeutico. In ordine, invece, all'affidamento ordinario, chiesto ai sensi dell'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, per la dipendenza dagli stupefacenti, non interrotta neanche nel periodo di detenzione carceraria, per la complessiva immaturità del condannato dedito al consumo degli stupefacenti fin da giovanissimo, per il lontano fine pena, e per la mancanza di attività lavorativa o socializzante, per cui conclusivamente il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'osservazione del condannato debba continuare ad avvenire in ambiente intramurario essendo necessario consolidarne i progressi. Si tratta di parametri di valutazione che trovano, in effetti, fondamento nella giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che, per effettuare questo doppio giudizio prognostico, il tribunale debba valutare la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), le informazioni di polizia, ma anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993), l'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), l'adesione al programma di trattamento proposto (Sez. 1, Sentenza n. 9233 del 18/02/2022, Sepe, non nnassimata). Lo stesso principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre). Il Tribunale, pertanto, non ha respinto l'istanza soltanto sul presupposto della mancanza di attività lavorativa o risocializzante, ma all'esito di un giudizio più complesso (la mancanza di attività lavorativa o risocializzante è citata solo in conclusione ed è preceduta dall'espressione "del resto", che indica la mera complementarietà dell'affermazione nel percorso logico della decisione), e posto che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, va osservato che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di violazione di legge o di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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