CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Catania; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; viste le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania - per quanto qui d'interesse - ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio Angelo per il delitto di peculato, perché, in concorso tra loro, il primo, nella sua qualità di titolare di un'agenzia abilitata alla riscossione di tasse automobilistiche, e l'altro, quale suo collaboratore in tale attività, si sarebbero appropriati delle somme loro versate in pagamento di bolli auto annuali da [OSCURATO:PERSONA] per sé e per i propri familiari, per un importo complessivo superiore ai 5.600 euro. Avverso tale decisione ricorrono entrambi, per il tramite dei loro rispettivi difensori. 2. [OSCURATO:PERSONA] rassegna quattro doglianze. I) Nullità del capo d'imputazione, per inesatta indicazione del tempo di commissione del reato: quest'ultimo si sarebbe semmai verificato in date sensibilmente anteriori e corrispondenti al momento dell'annullamento dei singoli versamenti incassati. II) Violazione dell'art. 314, cod. pen., con riferimento alla misura della pena edittale: la Corte d'appello ne ha individuato il minimo - perciò ritenendo di non poter ulteriormente ridurre la pena da irrogare - in quattro anni di reclusione, quando invece esso era pari a tre anni, essendo stato elevato solo con la legge n. 190 del 6 novembre 2012, successiva all'ultima delle condotte addebitate, risalente all'agosto di quell'anno. III) Violazione degli artt. 157-159, cod. pen.: la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto trattarsi di un unico reato, essendosi invece in presenza di una pluralità di violazioni, con l'effetto che quelle risalenti agli anni dal 2008 al 2010 si erano estinte per prescrizione già alla data della sentenza impugnata. IV) Violazione degli artt. 27, Cost., 132 e 133, cod. pen., perché: per un verso, la Corte d'appello, nel dichiarare prescritti i reati di falso per i quali era intervenuta condanna in primo grado, tuttavia senza che la relativa sentenza avesse specificato la porzione di pena irrogata per gli stessi, ha arbitrariamente stimato quest'ultima in un anno, in tal misura riducendo la pena finale inflitta; sotto un differente profilo, poi, quest'ultima sarebbe eccessiva, al punto da venir meno alla sua funzione rieducativa, avendo i giudici d'appello valorizzato esclusivamente un precedente specifico, tuttavia risalente nel tempo, ed avendo invece trascurato l'età avanzata dell'imputato, le sue precarie condizioni di salute, la tenue intensità del dolo, il minimo pregiudizio economico per le vittime, la sua lodevole condotta successiva al reato, le sue spontanee iniziative risarcitorie, il suo ottimo livello culturale, la stima da lui goduta nel contesto sociale, la notevole distanza temporale tra i fatti e la condanna. 3. Suo figlio, con i primi tre motivi, censura la motivazione con la quale è stato ritenuto concorrente nel reato, la quale non consentirebbe di ritenere superata la soglia del dubbio ragionevole, che permette di escludere le ipotesi ricostruttive alternative solo allorché consistano in eventualità remote. La Corte, infatti, avrebbe valorizzato a tal fine due sole circostanze: l'aver egli incassato alcuni dei pagamenti e l'essersi offerto di risolvere i problemi verificatisi con gli Annaro, prospettando loro, in modo tuttavia mendace e con la predisposizione di documentazione falsa, che le somme erano state tutte regolarmente versate all'Agenzia delle entrate. Per contro - obietta la sua difesa - i pagamenti da lui incassati non sono specificati; il soggetto investito della qualifica pubblica era solo suo padre e non sono mai stati chiariti i termini del rapporto collaborativo con quest'ultimo e, quindi, le mansioni di esso ricorrente; non vi sono elementi per ritenere che sia stato egli, e non suo padre, ad annullare i pagamenti ricevuti e a non versare le relative somme; dubbia è la prova che egli si sia recato presso l'azienda degli Annaro, in qualche occasione, per riscuotere i pagamenti; nulla consente di ritenere, comunque, che, al momento in cui avrebbe riscosso quelle somme, il ricorrente fosse consapevole che suo padre se ne sarebbe poi appropriato; infine, la mendace prospettazione agli Annaro di aver risolto i loro problemi è intervenuta a distanza di vari anni dai mancati versamenti e, dunque, dalla consumazione dei reati, non potendo perciò comprovare alcun suo consapevole ausilio nella realizzazione dei medesimi. Con il quarto motivo, infine, si deduce l'intervenuta prescrizione del reato. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi. 5. In data odierna - e quindi oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 - hanno depositato conclusioni scritte i difensori dei ricorrenti, insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto a quello di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, in tema di nullità del capo d'imputazione per erronea indicazione del tempus commissi delicti, anzitutto non è consentito, perché non risulta essere stato dedotto in appello ma soltanto, per la prima volta, con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). In secondo luogo, è manifestamente infondato: tale è in fatto, perché, al di là dell'indicazione finale di data apposta in calce al capo d'imputazione, nella parte descrittiva dello stesso sono singolarmente specificati, per anno e veicolo di riferimento, e pure con il relativo importo, i pagamenti effettuati dalle persone offese ed oggetto di appropriazione da parte degli imputati; ma altrettanto lo è in diritto, giacché non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese (Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, Pasqualini, Rv. 256758; Sez. 1, n. 17888 del 30/03/2004, Cavina, Rv. 228283). Infine, si tratta di doglianza anche generica, poiché non specifica quale vulnus ne sarebbe derivato per la difesa, tanto più in ragione della dettagliata indicazione dei pagamenti comunque presente all'interno del capo d'imputazione. 3. È inammissibile, perché generico, anche il secondo motivo di tale ricorso, in punto di pena. Premesso che la Corte d'appello ha ritenuto di non poter «applicare pena inferiore al minimo edittale di 4 anni di reclusione» e che tale minimo è stato così elevato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre successivo, per valutare se la pena irrogata sia stata effettivamente contenuta nel minimo consentito, si rivela decisivo stabilire la data entro la quale gli imputati avrebbero dovuto riversare all'ente finanziario le somme riscosse o, quanto meno, quella in cui queste ultime sono state loro corrisposte, dovendo collocarsi a quel momento - per il principio del favor rei - l'avvenuta interversio possessionis. Ebbene, le condotte appropriative hanno avuto ad oggetto anche pagamenti per bolli relativi all'anno 2012, la cui data di scadenza, dunque, potrebbe essere stata anche successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 190 (c.d. "legge Severino"). Sarebbe stato onere della difesa ricorrente, allora, contestare specificamente tale circostanza di fatto: senonché, ciò non è avvenuto, essendosi il ricorso limitato ad affermare che l'ultima di tali condotte sarebbe avvenuta ad agosto di quell'anno, senza tuttavia indicare alcun elemento di prova da cui tale dato, decisivo sugli esiti del giudizio, si dovrebbe ricavare. Di qui, il vizio di genericità della doglianza e la sua conseguente inammissibilità. 4. La protrazione di quelle condotte delittuose anche nella vigenza della "legge Severino" e del più elevato minimo edittale da essa introdotto priva d'interesse per il ricorrente i successivi motivi d'impugnazione. 4.1. Quanto al terzo, corretto è il rilievo difensivo per cui non si sarebbe in presenza di una condotta delittuosa unitaria e protratta nel tempo, bensì di plurimi, f singoli e distinti reati di peculato, ciascuno realizzatosi mediante l'appropriazione della somma di volta in volta riscossa, con l'effetto che, in relazione alla data di ognuno di essi, dovrebbe computarsi il relativo termine di prescrizione. V'è, però, che, quand'anche sia stato uno soltanto di quegli episodi ad essere stato commesso dopo l'entrata in vigore dell'anzidetta legge, la pena comunque non sarebbe potuta essere inferiore a quella in concreto inflitta, né più favorevole, anche sotto altri profili, sarebbe potuto essere il trattamento sanzionatorio: ragione per cui nessun interesse alla declaratoria di prescrizione dei reati commessi anteriormente può ravvisarsi in capo al ricorrente, neppure di tipo civilistico, non avendo le persone offese fatto valere alcuna pretesa risarcitoria in questo giudizio. 4.2. Egualmente dicasi per l'individuazione della quota di pena detratta dalla Corte d'appello da quella inflitta in primo grado per i reati di falso, in conseguenza della intervenuta prescrizione dei medesimi nelle more del gravame: essendogli stata irrogata, infatti, una pena pari al minimo di quella prevista per il delitto di peculato, sicuramente da lui commesso, di nulla l'imputato può dolersi. 5. Riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i primi tre motivi presentano sostanzialmente doglianze di puro merito, poiché relative alla valutazione di risultanze probatorie o al significato da attribuirsi ad alcune circostanze di fatto. Il ragionamento della Corte d'appello, però, non presenta alcun cedimento logico e, pertanto, si sottrae a censura in questa sede. Quei giudici, infatti, hanno valorizzato: le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha espressamente indicato entrambi gli imputati come percettori dei pagamenti da lui effettuati; gli stretti rapporti familiari e di collaborazione lavorativa tra il ricorrente e suo padre; nonché l'avere personalmente il ricorrente tentato d'ingannare successivamente gli Annaro, predisponendo o comunque utilizzando documentazione falsamente attestante l'avvenuto riversamento delle somme all'Agenzia delle entrate. Sulla base di tali elementi, l'inferenza per cui tra i due imputati vi sarebbe stata una stretta collaborazione nell'abusiva distrazione a proprio profitto delle somme loro versate dagli Annaro si presenta, allora, ampiamente ragionevole, tanto più che il ricorso non segnala alcuna emergenza istruttoria capace di offrire sostegno logico alla professione di estraneità del ricorrente ed eventualmente trascurata in sentenza. 6. Quanto, infine, al quarto motivo, con cui semplicemente si enuncia l'intervenuta prescrizione del reato, valgano anche per il figlio le considerazioni rassegnate per suo padre Martino, con la conclusione, anche per il primo, di un difetto d'interesse alla decisione sul punto, essendo stata anche a lui irrogata una g- pena pari al minimo edittale, peraltro ulteriormente ridotta per l'applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. 7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti