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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 1972

Cassazione n. 25536/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1972 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per klinammissibilità del ricorso.

Letta la mennora di replica deMavvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nelliinteresse della ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per lelaccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella si:essa città - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, quale socio e amministratore unico dal 19/08/2002 al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato con sentenza del 31 maggio 2012, di bancarotta impropria per avere cagionato dolosamente il fallimento della società con il protratto e sistematico omesso versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali per circa 1.900.000 euro, e con l'abbandono definitivo di ogni attività ( capo A), nonché di bancarotta fraudolenta documentale ( capo B) - ha assolto l'imputata dal delitto sub B), perché il fatto non costituisce reato, e, esclusa la circostanza aggravante di più fatti di bancarotta, ha rideterminato la pena per il residuo delitto sub A) in anni due e mesi due di reclusione, a cui ha commisurato anche la durata delle sanzioni accessorie; ha, altresì, revocato, ai sensi dell'art. 168 co. 1 n. 2 cod. peri., la sospensione condizionale della pena concessa in relazione alla sentenza dell'1/6/2012 del Tribunale di Roma.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge tre motivi. 2.1violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. peri, e correlati vizi della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'eccepita violazione del principio di correlazione di cui alle citate disposizioni di legge, dal momento che il Giudice di primo grado, a fronte di una contestazione di cagionamento per effetto delle operazioni dolose descritte sub A.1., ha pronunciato condanna per avere cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società mediante formazione fittizia del capitale sociale di cui all'art. 2632 cod. civ.

Erroneamente, la Corte di appello, nel disattendere l'eccezione difensiva, ha convalidato la decisione di primo grado, ravvisando nel corpo motivazionale della sentenza del Tribunale un mero refuso (relativamente alla indicazione dell'art. 2632 invece che dell'art. 2630 cod. civ. ), a fronte, invece, dell'inequivoco significato degli argomenti che sorreggono la decisione di primo grado.

2.2. Erronea applicazione dell'art. 223 co. 2 n. 2 L.F. per omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 217 co. 4 e 224 L.F. essendo emerso, nell'istruttoria, il solo dato della colpevole inerzia, a fronte dell'aggravamento della crisi economica che investì la società, per essersi astenuta la ricorrente dall'avanzare domanda di fallimento, così aggravando il dissesto; in realtà, mancherebbe finanche la prova dell'elemento materiale, ma, soprattutto, in ragione della totale inesperienza della ricorrente al momento della assunzione della amministrazione della società, a seguito del decesso del genitore, non sarebbe stata acquisita la prova del dolo, che dovrebbe sorreggere la condanna inflitta, e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata sul punto, per omesso confronto con le doglianze dell'appellante.

2.3. Violazione dell'art. 219 co. 1 L.F. e mancanza della motivazione in merito alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante, per cui si eccepisce la mancanza di prova della entità del passivo fallimentare, e della sua effettiva rilevanza, essendosi limitata la Corte di appello a rigettare la istanza difensiva sul rilievo che "il passivo fallimentare cagionato con dolo dalla [OSCURATO:PERSONA] è risultato pari quantomeno a C 1.900.000,00". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non coglie nel segno il primo motivo, con cui, secondo la Difesa ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ravvisato un mero errore materiale ( indicazione dell'art. 2632 invece che 2630c.c.), nella sentenza di primo grado, a fronte dell'argomento con cui il Tribunale ha, invece, fatto riferimento all'errata rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società, con ciò volendo certamente significare - nell'interpretazione difensiva - che la condanna per la fattispecie di cui all'art. 223 co.2 n.1 L.F. era intervenuta in relazione alla condotta di cui all'art. 2632 cod. civ., fattispecie, tuttavia, come detto, non contestata nell'imputazione.

Allo stesso modo, sarebbe erronea la affermazione della sentenza impugnata quando ritiene che, anche ove il GUP avesse ritenuto perfezionata la diversa fattispecie ex art.2632 cod. civ., il riferimento da parte del Tribunale alla ulteriore condotta sub A.1, renderebbe conto della integrazione della bancarotta fraudolenta impropria ascritl:a alla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Difesa, infatti, anche il richiamo alla condotta sub A.1. sarebbe stato effettuato dal primo giudice "per l'esclusiva ragione che, per il tramite di tale condotta, unitamente all'altra contestata al successivo punto 2), è stato, in realtà ed a giudizio del GUP, posto in essere il reato consistente nell'avere cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo il fatto previsto dall'art. 2632 del codice civile." Dunque, viene eccepita la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p. avendo errato il G.U.P. nel ritenere il fallimento, contestato come cagionato per effetto di operazioni dolose, come frutto della commissione del reato di cui all'art. 2632 c.c.. 1.1.11 motivo risulta infondato.

Al di là della argomentazione offerta dalla Corte di appello - che ha dato ripetutamente atto di come il fallimento sia stato cagionato, così come contestato, dalla sistematica omissione di pagamenti fiscali e previdenziali, come del resto chiaramente affermato anche dal Giudice di primo grado ( pg. 4.), oltre ad avere rilevato come il richiamo all'art. 2632 c.c. operato nella sentenza oggetto di gravame fosse in realtà un refuso, va osservato che, in ogni caso, quel passaggio argomentativo risulterebbe superato dalla assoluzione per il delitto di bancarotta documentale, a cui sembra essere correlato il riferimento all'art. 2632 cod. civ.

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso il formarsi di una nullità neppure limitatamente al fatto di cui al punto a).

2. Il secondo e il terzo motivo attinenti, rispettivamente, alla omessa derubricazione nel reato di bancarotta semplice, e alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno di particolare gravità, oltre a sviluppare censure che afferiscono al merito della ricostruzione probatorio e della valutazione riservata al Giudice di merito, risultano anche infondati. dal passivo complessivo per cui è stato dichiarato il fall mento.2.1.

Invero, la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale che discende, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, come avviene per la bancarotta distrattiva, in cui la condotta deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato; si afferma, infatti, che l' "operazione" è termine semanticamente più ampio dell' "azione", intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano; sicché, può ben essere integrata dalla violazione - deliberata, sistematica e protratta nel tempo - dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società ( Sez. 5 n. 24752 del 01/06/2018, Rv. 273337).

Poiché nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento, ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188), e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. -in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta e intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.

2.2. Nel caso in esame, come peraltro ricordato in sentenza, l'inadempimento sistematico delle obbligazioni tributarie e previdenziali contestato, unitamente all'abbandono della società al suo destino a partire dal 2007 ,denota la volontà specifica di far fallire la società, connotando dolosamente la condotta, dal momento che "il rilevante importo di tali somme, pari ad oltre € 1.900,000, ha certamente prodotto il dissesto della fallita".

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese pro cessu al i.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1972 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per klinammissibilità del ricorso. Letta la mennora di replica deMavvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nelliinteresse della ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per lelaccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella si:essa città - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, quale socio e amministratore unico dal 19/08/2002 al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato con sentenza del 31 maggio 2012, di bancarotta impropria per avere cagionato dolosamente il fallimento della società con il protratto e sistematico omesso versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali per circa 1.900.000 euro, e con l'abbandono definitivo di ogni attività ( capo A), nonché di bancarotta fraudolenta documentale ( capo B) - ha assolto l'imputata dal delitto sub B), perché il fatto non costituisce reato, e, esclusa la circostanza aggravante di più fatti di bancarotta, ha rideterminato la pena per il residuo delitto sub A) in anni due e mesi due di reclusione, a cui ha commisurato anche la durata delle sanzioni accessorie; ha, altresì, revocato, ai sensi dell'art. 168 co. 1 n. 2 cod. peri., la sospensione condizionale della pena concessa in relazione alla sentenza dell'1/6/2012 del Tribunale di Roma. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge tre motivi. 2.1violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. peri, e correlati vizi della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'eccepita violazione del principio di correlazione di cui alle citate disposizioni di legge, dal momento che il Giudice di primo grado, a fronte di una contestazione di cagionamento per effetto delle operazioni dolose descritte sub A.1., ha pronunciato condanna per avere cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società mediante formazione fittizia del capitale sociale di cui all'art. 2632 cod. civ. Erroneamente, la Corte di appello, nel disattendere l'eccezione difensiva, ha convalidato la decisione di primo grado, ravvisando nel corpo motivazionale della sentenza del Tribunale un mero refuso (relativamente alla indicazione dell'art. 2632 invece che dell'art. 2630 cod. civ. ), a fronte, invece, dell'inequivoco significato degli argomenti che sorreggono la decisione di primo grado. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 223 co. 2 n. 2 L.F. per omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 217 co. 4 e 224 L.F. essendo emerso, nell'istruttoria, il solo dato della colpevole inerzia, a fronte dell'aggravamento della crisi economica che investì la società, per essersi astenuta la ricorrente dall'avanzare domanda di fallimento, così aggravando il dissesto; in realtà, mancherebbe finanche la prova dell'elemento materiale, ma, soprattutto, in ragione della totale inesperienza della ricorrente al momento della assunzione della amministrazione della società, a seguito del decesso del genitore, non sarebbe stata acquisita la prova del dolo, che dovrebbe sorreggere la condanna inflitta, e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata sul punto, per omesso confronto con le doglianze dell'appellante. 2.3. Violazione dell'art. 219 co. 1 L.F. e mancanza della motivazione in merito alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante, per cui si eccepisce la mancanza di prova della entità del passivo fallimentare, e della sua effettiva rilevanza, essendosi limitata la Corte di appello a rigettare la istanza difensiva sul rilievo che "il passivo fallimentare cagionato con dolo dalla [OSCURATO:PERSONA] è risultato pari quantomeno a C 1.900.000,00". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non coglie nel segno il primo motivo, con cui, secondo la Difesa ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ravvisato un mero errore materiale ( indicazione dell'art. 2632 invece che 2630c.c.), nella sentenza di primo grado, a fronte dell'argomento con cui il Tribunale ha, invece, fatto riferimento all'errata rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società, con ciò volendo certamente significare - nell'interpretazione difensiva - che la condanna per la fattispecie di cui all'art. 223 co.2 n.1 L.F. era intervenuta in relazione alla condotta di cui all'art. 2632 cod. civ., fattispecie, tuttavia, come detto, non contestata nell'imputazione. Allo stesso modo, sarebbe erronea la affermazione della sentenza impugnata quando ritiene che, anche ove il GUP avesse ritenuto perfezionata la diversa fattispecie ex art.2632 cod. civ., il riferimento da parte del Tribunale alla ulteriore condotta sub A.1, renderebbe conto della integrazione della bancarotta fraudolenta impropria ascritl:a alla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Difesa, infatti, anche il richiamo alla condotta sub A.1. sarebbe stato effettuato dal primo giudice "per l'esclusiva ragione che, per il tramite di tale condotta, unitamente all'altra contestata al successivo punto 2), è stato, in realtà ed a giudizio del GUP, posto in essere il reato consistente nell'avere cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo il fatto previsto dall'art. 2632 del codice civile." Dunque, viene eccepita la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p. avendo errato il G.U.P. nel ritenere il fallimento, contestato come cagionato per effetto di operazioni dolose, come frutto della commissione del reato di cui all'art. 2632 c.c.. 1.1.11 motivo risulta infondato. Al di là della argomentazione offerta dalla Corte di appello - che ha dato ripetutamente atto di come il fallimento sia stato cagionato, così come contestato, dalla sistematica omissione di pagamenti fiscali e previdenziali, come del resto chiaramente affermato anche dal Giudice di primo grado ( pg. 4.), oltre ad avere rilevato come il richiamo all'art. 2632 c.c. operato nella sentenza oggetto di gravame fosse in realtà un refuso, va osservato che, in ogni caso, quel passaggio argomentativo risulterebbe superato dalla assoluzione per il delitto di bancarotta documentale, a cui sembra essere correlato il riferimento all'art. 2632 cod. civ. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso il formarsi di una nullità neppure limitatamente al fatto di cui al punto a). 2. Il secondo e il terzo motivo attinenti, rispettivamente, alla omessa derubricazione nel reato di bancarotta semplice, e alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno di particolare gravità, oltre a sviluppare censure che afferiscono al merito della ricostruzione probatorio e della valutazione riservata al Giudice di merito, risultano anche infondati. dal passivo complessivo per cui è stato dichiarato il fall mento.2.1. Invero, la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale che discende, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, come avviene per la bancarotta distrattiva, in cui la condotta deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato; si afferma, infatti, che l' "operazione" è termine semanticamente più ampio dell' "azione", intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano; sicché, può ben essere integrata dalla violazione - deliberata, sistematica e protratta nel tempo - dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società ( Sez. 5 n. 24752 del 01/06/2018, Rv. 273337). Poiché nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento, ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188), e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. -in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta e intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata. 2.2. Nel caso in esame, come peraltro ricordato in sentenza, l'inadempimento sistematico delle obbligazioni tributarie e previdenziali contestato, unitamente all'abbandono della società al suo destino a partire dal 2007 ,denota la volontà specifica di far fallire la società, connotando dolosamente la condotta, dal momento che "il rilevante importo di tali somme, pari ad oltre € 1.900,000, ha certamente prodotto il dissesto della fallita". Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese pro cessu al i. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
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