CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché la richiesta del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinviare la trattazione della causa al fine di depositare il contratto di locazione con ACER Campania «ed invocare per il caso di specie l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.»; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il primo), l'omessa concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. (il secondo) e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (il terzo), sono tutti egualmente formulati in termini non consentiti in sede di legittimità poiché si presentano come riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4-6, là dove la Corte d'appello considera la sussistenza di vari precedenti penali come preclusiva del beneficio della sospensione condizionale e la perdurante aggressione al bene giuridico - patrimonio immobiliare pubblico -, insieme alle gravi conseguenze per l'impossibilità di destinare gli immobili alla loro funzione sociale, come fatti ostativi sia all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia al riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno); ritenuto di non accogliere la sopra menzionata richiesta di rinvio della trattazione della causa, atteso che il reato si è perfezionato a prescindere dall'eventuale successiva regolarizzazione del rapporto con ACER Campania e che tale aspetto dell'eventuale successiva regolarizzazione non risulta tale da incidere sulla valutazione che è stata operata dalla Corte d'appello di Napoli ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settem