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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32500/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che la doglianza articolata da [OSCURATO:PERSONA] attiene alla rispondenza del foglio di via obbligatorio, le cui prescrizioni sono state violate, al modello legale, che presuppone, tra l'altro, l'ordine di rimpatrio al comune «di residenza o di dimora abituale» (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821 - 01); che, nel caso di specie, alla Ciurar venne imposto di tornare in Perugia, luogo nel quale, per sua stessa ammissione, ella aveva, al tempo, il centro dei propri interessi, sicché deve confermarsi, a dispetto dell'imprecisione terminologica, la completezza strutturale del provvedimento del Questore — che non presuppone la regolarizzazione anagrafica ed ammette, espressamente, l'equipollenza tra l'iscrizione nei relativi registri e l'abituale presenza in un determinato comune — e l'impossibilità di pervenire, come richiesto dalla ricorrente, alla sua disapplicazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata (avuto ulteriormente riguardo alla maturazione del termine prescrizionale massimo di cinque anni in data, il 23 novembre 2023, successiva all'emissione della sentenza impugnata, risalente al 17 novembre 2023) la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che la doglianza articolata da [OSCURATO:PERSONA] attiene alla rispondenza del foglio di via obbligatorio, le cui prescrizioni sono state violate, al modello legale, che presuppone, tra l'altro, l'ordine di rimpatrio al comune «di residenza o di dimora abituale» (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821 - 01); che, nel caso di specie, alla Ciurar venne imposto di tornare in Perugia, luogo nel quale, per sua stessa ammissione, ella aveva, al tempo, il centro dei propri interessi, sicché deve confermarsi, a dispetto dell'imprecisione terminologica, la completezza strutturale del provvedimento del Questore — che non presuppone la regolarizzazione anagrafica ed ammette, espressamente, l'equipollenza tra l'iscrizione nei relativi registri e l'abituale presenza in un determinato comune — e l'impossibilità di pervenire, come richiesto dalla ricorrente, alla sua disapplicazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata (avuto ulteriormente riguardo alla maturazione del termine prescrizionale massimo di cinque anni in data, il 23 novembre 2023, successiva all'emissione della sentenza impugnata, risalente al 17 novembre 2023) la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 32500/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris