CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 08334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] CONTI - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 255/2018 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 25/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Seriate intimò a [OSCURATO:PERSONA], dirigente del III settore - Gestione del territorio nel periodo 1.4.1997 al 30.12.2010, di versare la somma di C 43.478,00 a titolo di compensi percepiti per l'assolvimento di incarichi professionali non autorizzati. Successivamente, poi, accertati ulteriori incarichi non autorizzati taciuti nel corso del procedimento disciplinare avviato a seguito della prima contestazione, il Comune con atto del 31.10.2011 intimò all'ingegner Negri di vcrsare l'importo complessivamente percepito di C 121.229,59. Ric. 2018 n. 32567 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2-1.1. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale del lavoro di Bergamo per contestare la richiesta, ma il giudice declinò la sua giurisdizione e la sentenza venne confermata dalla Corte di appello e passò in giudicato. 1.2. Essendo rimasto inadempiente il Negri al versamento delle somme, il Comune di Seriate attivò la riscossione coattiva e, emesso il ruolo, Equitalia provvide a notificare la cartella di pagamento per l'importo di C 121.229,59. 1.3. Avverso tale cartella il Negri propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo che lo respinse non trattandosi di un tributo. Il ricorso proposto dal Negri davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, fu poi rinunciato. 1.4. Nel frattempo, propose opposizione ex art. 615 comma 2 cod. proc.civ. chiedendo la sospensione degli atti esecutivi intrapresi; opposizione che venne respinta ed il successivo reclamo fu dichiarato inammissibile. 1.5. In ultimo il Negri propose ricorso davanti alla Corte dei Conti per sentire accertare l'insussistenza della sua responsabilità amministrativa e dedusse che il titolo esecutivo era illegittimo/ perché il credito non era certo, liquido ed esigibile. Dedusse di aver agito in buona fede e che gli incarichi erano stati previamente autorizzati. In subordine, poi, eccepì l'intervenuta prescrizione dei crediti e contestò che le somme potessero essere pretese al lordo invece che al netto della ritenuta di acconto già vers,2La. 1.6. Il Comune di Seriate si costituì deducendo che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Eccepì il difetto di giurisdizione del giudice contabile a statuire sul ruolo e sulla cartella di pagamento osservando che si trattava di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e, più in particolare nella competenza del giudice dell'esecuzione. In via riconvenzionale, poi, Ric. 2018 n. 32567 sez. SU - ud. 19-10-2021chiese la condanna del Negri al pagamento in favore dell'Amministrazione delle somme non riversate. 1.7. La sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia respinse tutte le domande proposte dal Negri eccezion fatta per quella con la quale si chiedeva che le somme fossero calcolate al netto delle ritenute di acconto già versate. Per l'effetto condannò il ricorrente al pagamento in favore del Comune del minor importo di C 96.983,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria. 1.8. Successivamente a tale sentenza il Negri pagò l'importo stabilito, ottenne lo sgravio del ruolo, ed il giudizio in sede esecutiva fu dichiarato estinto. 1.9. Con sentenza della sezione giurisdizionale centrale di appello la Corte dei Conti dichiarò inammissibili gli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di Seriate "per originaria inammissibilità dell'azione proposta dal Negri" ed annullò la sentenza della sezione regionale della Corte dei Conti impugnata. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Seriate che ha articolato due motivi. Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate della Riscossione, pur intimati, non hanno opposto difese. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione con una prima memoria ha concluso chiedendo la fissazione della discussione in pubblica udienza e quindi, seguito di rinvio, con successiva memoria ha sottolineato che correttamente era stata ritenuta la giurisdizione del giudice contabile ed ha escluso che si possa ravvisare l'eccesso di potere giurisdizionale denunciato. Il Comune di Seriate ha depositato memorie illustrative insistendo nelle conclusioni già prese. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 32567 sez. SU - ud. 19-10-2021 -4-3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dei limiti esterni della giurisdizione ai sensi dell' art. 362 primo comma cod. proc.civ. e Allegato 1 - art. 177 n. 1 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 in relazione all'art. 111 della Costituzione per avere il Giudice a quo erroneamente pronunciato in materia attribuita alla giurisdizione ordinaria (riservata alla competenza funzionale e inderogabile del giudice del rapporto di lavoro), a seguito della qualificazione operata in concreto della fattispecie prevista dall'art. 53 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 come ipotesi di responsabilità erariale in quanto tale devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, nonché per avere erroneamente ritenuto la propria giurisdizione, così violando i limiti esterni della propria giurisdizione e pronunciando su materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario erroneamente riqualificata come responsabilità per danno erariale. 3.1. Osserva H Comune ricorrenee che l'art. 1 comma 42 della legge n. 190 del 2012. con la quale è sl:ato introdotto all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 il comma 7 bis, individua la giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente in ipotesi di omesso versamento del compenso indebitamente percepito dal dipendente pubblico e dunque con riguardo ad una ipotesi di illecito tipica insuscettibile di interpretazione estensiva. Sovvertendo l'interpretazione data dalle sezioni unite di questa Corte, perciò, si sarebbe attribuita al giudice contabile la controversia senza aver verificato che ne sussistessero i presupposti da individuare ne11 1.-- sistenza di uno specifico profilo di danno per l'amministrazione ; ulteriore rispetto al mancato versamento dei compensi percepiti per incarichi professionali non autorizzati. 4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, si deduce ancora una volta che - in violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ex art. 362 primo comma cod. proc.civ. e Kienato 1 - art. 177 n. 1 del d.lgs. 26 Ric. 2018 n. 32567 scz..R.) - ud. 19-10-2021 -5-agosto 2016 n. 174 in relazione all'art. 111 della Costituzione - il Giudice a quo avrebbe erroneamente pronunciato in materia attribuita alla giurisdizione ordinaria (riservata alla competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione) quanto alla ritenuta mancanza di un valido titolo esecutivo, pur azionato dal Comune ricorrente ex art. 53 commi 7 e 7 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e/o del diritto a procedere in executivis da parte dell'Amministrazione per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. 4.1. Rileva il ricorrente che il giudice contabile si sarebbe intromesso in una materia - quella dell'accertamento del diritto o meno a procedere in forza di un titolo esecutivo sulla premessa dell'affermata inesistenza di un credito certo liquido ed esigibile - che è riservata alla giurisdizione ordinaria ed alla competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione. Rileva che successivamente alla sentenza di primo grado il Negri aveva rinunziato all'opposizione dell'esecuzione e dunque il titolo esecutivo dell'Amministrazione era divenuto incontestabile consolidandosi e la sentenza invece ne avrebbe rimesso in discussione l'esistenza stessa intervenendo su di una fattispecie oramai definita. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Con la sentenza della sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti è stata dichiarata inan-imissibile, in radice, la domanda originariamente avanzata dall'ingegner Negri davanti al giudice contabile con la quale l'ingegner Negri aveva chiesto l' accertamento della insussistenza della sua responsabilità amministrativa e che nulla era dovuto al Comune di Seriate atteso che la condotta tenuta non era connotata da dolo o colpa grave; per l'effetto si era domandato che si accertasse la nullità o annullabilità del ruolo e della relativa cartella esattoriale ed erano avanzate altre richieste subordinate Ric. 2018 n. 32567 sez. SU - ud. 19-10-2021 -6-attinenti alla misura degli importi medio tempore pagati di cui era chiesta la restituzione con condanna dell'amministrazione a risarcire il danno. 5.2. Il giudice contabile, all'esito di una complessa ed articolata motivazione ; ha ritenuto che l'art. 53 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 non descrive un'ipotesi di sanzione prevista dalla legge per la violazione da parte del dipendente dell'obbligo di fedeltà / ma piuttosto una figura di responsabilità amministrativo contabile in cui il danno erariale è presunto pari al compenso percepito per gli incarichi non autorizzati il cui accertamento è riservato alla Corte dei Conti. 5.3. Inoltre ha osservato che la domanda di accertamento negativo avanzata dal Negri non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 172 del nuovo Codice di giustizia contabile con il quale sono stati individuati i casi in cui son L) ammissibili i giudizi ad istanza di parte ed in particolare nel disposto dalla lettera d) della citata norma, che prevede che la Corte dei Conti è chiamata a decidere "su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato", in quanto il riferimento alla contabilità pubblica deve essere interpretato in modo tale da non stravolgere i principi connessi all'accertamento della responsabilità erariale. 5.4. A tal riguardo ha rammentato che l'iniziativa del Pubblico Ministero contabile muove da una prima valutazione dei fatti che può condurre anche ad un'archiviazione. In ogni caso è all'esito di una delibazione dei fatti ed alla configurazione dell'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi che si traccia il petitum e causa petendi della domanda di risarcimento del danno erariale, vincolanti per il giudice anche a tutela dei diritti sostanziali e processuali di difesa del Ric. 2018 n. 32567 sc.z. 5U - ud. 19-10-2021 -7-dipendente. Al contrario, in caso di domanda di accertamento negativo della responsabilità, il giudice si troverebbe a vagliare una prospettazione dei fatti effettuata dall'Amministrazione direttamente nei confronti del dipendente e non, come sarebbe corretto, quella operata dal Pubblico Ministero. 5.5. In sostanza con la sentenza si è affermato che l'azione di accertamento della responsabilità proposta dal ricorrente è inammissibile dovendo il diritto al risarcimento per danno erariale, in assenza di altro utile accertamento, essere azionato su esclusiva iniziativa del Pubblico Ministero erariale e di conseguenza si è ritenuto che, per effetto dell'inammissibilità dell'azione originariamente proposta, fosse precluso l'esame dei motivi articolati con l'appello principale e con l'appello incidenLale i perché riferiti ad una domanda che sin dall'origine non era scrutinabile. 5.6. In definitiva la sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda originariamente avanzaLa alla sezione regionale, ha travolto la statuizione di primo grado dell?, Corte dei Conti con la quale, anche solo in parte, quella domanda era stata accolta tanto che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pagare una somma minore rispetto a quella pretesa dall'amministrazione. 6. Tanto premesso e venendo all --:same delle censure formulate con il ricorso si deve cia un canto ribadire che l'orientamento ricordato dal Comune ricorrente nel primo motivo di ricorso (Cass. s.u. 03/08/2018 n. 20533) è stato di recente rivLsitato, anche alla luce della portata del comma 7-bis, inserito, come detto, nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, dalla legge 190/2012 e le Sezioni Unite, richiamandosi ad altro precedente orientamento (Cass., sez. un., 2/11/ 2011, n. 22688 e Cass., sez. un., 22/12/2015„ p. 25769), riferito specificamente ad azioni promosse dal Procuratore -Jontabile, hanno ritenuto che l'azioneRic. 2018 n. 32567 sez. SU - ud. 19-10-2021 -8-proposta dal Procuratore contabile nei confronti del pubblico impiegato trovi giustificazione nella violazione dello specifico dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare sulla P.A. i compensi in tali occasioni ricevuti. Tali obblighi vengono concepiti quali strumentali all'esatto svolgimento delle mansioni, in quanto preordinati a garantirne il proficuo svolgimento attraverso il potere dell'Amministrazione di valutare se l'impiego in ulteriori attività possa pregiudicare i compiti d'istituto (cfr. Cass. s.u. 26/06/2019 n. 17124, 14/01/2020 n. 415, 8/07/2020 n. 14237). 6.1. Nella specie la giurisclione contabile è evidentemente presupposta all'esame della domanda ed alla soluzione della questione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo della responsabilità erariale. Nella decisione, condivisibile o meno, non è ravvisabile l'eccesso di potere giurisdizionale denunciato, potendosi configurare, al più, un error in iudicando ove si ritenga errata la ricostruzione dei quadro normativo per quel che riguarda i casi di esercizio di azione davanti alla Corte dei Conti ad istanza di parte e delle modalità con le quali si può pervenire all'accertamento dell'esistenza o meno di una responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione. , La declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento negativo della responsabilità amministrativo-contabile di un !pubblico dipendente concerne infatti una statuizione riguardante una violazione endo processuale e rientra nell'ambito del sindacato interno della giurisdizione stessa (cfr. Cass. s.u. 6/08/2019 n. 2692). 6.2. Ed infatti ; in via generale, va rammentato che con la sentenza n. 6 del 2018 la Corte Costituz --ìaie ha chiarito che l' eccesso di potere giudiziario, denunziabile :v il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla (giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di Ric. 2018 n. 32567 sez. 5U - ucl. 19-10-2021 -9-difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di • giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita a altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga a altri giudici. Conseguentemente il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pure si contestino anomalie importanti ovvero uno stravolgimento delle norme di riferimento (cfr. tra le tante Cass. s.u. 11/11/2019 n. 29082). 6.3. Analogo ragionamento va svolto con riguardo al secondo motivo di ricorso con riguardo alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La censura investe la decisione sotto un aspetto che attiene al!'interpretazione delle c[sposizioni che consentono di ritenere certo liquido ed esigibile il credito azionato e si risolve semmai nella denuncia di un error in iudicanclo e non certamente in un'invasione della sfera di altra giurisdizione / trattandosi semmai proprio di un accertamento funzionale alla verifica dell'ammissibilità dell'azione davanti alla Corte di Conti. 7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'ingegner Negri e dell'Agezia delle Entrate - Riscossione rimasti intimati. Nulla per le spese per la Procura generale della Corte dei Conti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2018 n. 32567 sez. SU - ud. 19-10-2021 -10-contributo unificato pari a qu :o previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M