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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17064/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciata in data 1 dicembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di alloggio di proprietà dello I.A.C.P.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto si limita a contestare il modus motivandi della sentenza impugnata senza sottoporre a necessaria critica analisi le argomentazioni, del tutto congrue ed esenti da vizi logici o giuridici, poste a base della decisione; considerato, infatti, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, a pagine 3 e 4, in ordine all'assenza di una situazione di pericolo attuale rilevante ai fini del riconoscimento dello stato di necessità, trattandosi di un'occupazione volta a risolvere un'esigenza abitativa datata e protrattasi nel tempo nonostante le diffide per il rilascio (v.

Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019- 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520-01), nonché in relazione alle modalità della condotta dell'imputata, che non poteva considerarsi di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore I Preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciata in data 1 dicembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di alloggio di proprietà dello I.A.C.P. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto si limita a contestare il modus motivandi della sentenza impugnata senza sottoporre a necessaria critica analisi le argomentazioni, del tutto congrue ed esenti da vizi logici o giuridici, poste a base della decisione; considerato, infatti, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, a pagine 3 e 4, in ordine all'assenza di una situazione di pericolo attuale rilevante ai fini del riconoscimento dello stato di necessità, trattandosi di un'occupazione volta a risolvere un'esigenza abitativa datata e protrattasi nel tempo nonostante le diffide per il rilascio (v. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019- 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520-01), nonché in relazione alle modalità della condotta dell'imputata, che non poteva considerarsi di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore I Preside
Sentenza Cassazione n. 17064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris