CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 30482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che entrambi i motivi di ricorso articolati, aventi rispettivamente adoggetto la qualificazione giuridica del fatto (come furto anziché comericettazione) e il diniego delle attenuanti generiche, difettano della necessariaspecificità, in quanto, da un lato, meramente reiterativi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (pag. 2-3), e, dall'altro,non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e didiritto a base della sentenza impugnata;Rilevato altresì che il primo motivo è volto a prefigurare una rivalutazionee/o alternativa rilettura delle risultanze probatorie, estranea al giudizio dilegittimità, senza peraltro individuare specifici travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudici di merito;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è neppure consentito insede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e cheha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (e di cui iGiudici di merito hanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, nonessendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato (neppure quandoincensurato), il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivatodal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01), tra le quali non puòrientrare la scelta del rito;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente