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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08056/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAela-te-awiso-al le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Genova, sulla base dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. intervenuto tra il Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale e gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati dei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. e, sempre in concorso tra di loro e con altri, del reato di cui agli artt. 4 e 7 della L. 895/1967, ha applicato al primo (esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche) la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ed al secondo (riconosciute le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. equivalenti all'aggravante ed alla recidiva) la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ed il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando entrambi a motivo della rispettiva impugnazione il vizio di motivazione (e violazione di legge per il secondo, sempre in relazione all'onere motivazionale), per avere il GIP omesso di valutare la sussistenza di elementi a supporto del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., esponendo sul punto una mera formula di stile.

Le impugnazioni proposte sono inammissibili, a norma dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis, per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, che non prevede il denunciato vizio tra i motivi di ricorso: «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui„ Rv. 279761).

Peraltro, il giudice del patteggiamento ha esaustivamente illustrato le ragioni di esclusione della possibilità di un immediato proscioglimento degli iimputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando gli atti di indagine dai quali era desumibile la responsabilità di entrambi per i reati in contestazione (in particolare: la c.n.r. dei Carabinieri, le dichiarazioni rese dalla vittima e dalla di lui consorte presente al momento dei fatti, e la consulenza medico-legale).

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ricorrendo all'evidenza profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAela-te-awiso-al le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Genova, sulla base dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. intervenuto tra il Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale e gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati dei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. e, sempre in concorso tra di loro e con altri, del reato di cui agli artt. 4 e 7 della L. 895/1967, ha applicato al primo (esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche) la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ed al secondo (riconosciute le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. equivalenti all'aggravante ed alla recidiva) la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ed il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando entrambi a motivo della rispettiva impugnazione il vizio di motivazione (e violazione di legge per il secondo, sempre in relazione all'onere motivazionale), per avere il GIP omesso di valutare la sussistenza di elementi a supporto del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., esponendo sul punto una mera formula di stile. Le impugnazioni proposte sono inammissibili, a norma dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis, per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, che non prevede il denunciato vizio tra i motivi di ricorso: «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui„ Rv. 279761). Peraltro, il giudice del patteggiamento ha esaustivamente illustrato le ragioni di esclusione della possibilità di un immediato proscioglimento degli iimputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando gli atti di indagine dai quali era desumibile la responsabilità di entrambi per i reati in contestazione (in particolare: la c.n.r. dei Carabinieri, le dichiarazioni rese dalla vittima e dalla di lui consorte presente al momento dei fatti, e la consulenza medico-legale). Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ricorrendo all'evidenza profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso
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