CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Seifeddine ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al mancato rico- noscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.; 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha riconosciuto la abitualità della condotta che esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., a fronte di condanna dell'imputato in relazione a tre precedenti per reati della stessa indole in materia di traffico di sostanze stupefacenti (sez.un., n.13681, 25/02/2016, Tushay, Rv.266591-01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]