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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37537/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, il primo è costituito da una censura non dedotta con apposita memoria in sede di appello; di converso, il secondo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che, quanto alla censura afferente alla notificazione del decreto di citazione in appello la stessa è manifestamente infondata poiché dagli atti processuali emerge che la notificazione in questione era stata correttamente effettuata al domicilio dichiarato ed, in assenza dell'imputato, si era proceduto al deposito presso la casa Comunale, dove l'imputato, il 27 gennaio 2022, aveva ritirato il piego in vista dell'udienza poi effettivamente tenutasi il 3 marzo 2022; Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando come l'evasione non potesse dirsi di lieve entità stante le modalità della condotta, consistite nell'allontanamento alla guida di un'automobile per diversi chilometri e senza, tra l'altro, fornire alcuna spiegazione alternativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, il primo è costituito da una censura non dedotta con apposita memoria in sede di appello; di converso, il secondo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che, quanto alla censura afferente alla notificazione del decreto di citazione in appello la stessa è manifestamente infondata poiché dagli atti processuali emerge che la notificazione in questione era stata correttamente effettuata al domicilio dichiarato ed, in assenza dell'imputato, si era proceduto al deposito presso la casa Comunale, dove l'imputato, il 27 gennaio 2022, aveva ritirato il piego in vista dell'udienza poi effettivamente tenutasi il 3 marzo 2022; Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando come l'evasione non potesse dirsi di lieve entità stante le modalità della condotta, consistite nell'allontanamento alla guida di un'automobile per diversi chilometri e senza, tra l'altro, fornire alcuna spiegazione alternativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 37537/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris