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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 23148/2025

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 2 aprile 2025 dal GIP del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Como, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina, detenzione e porto di pistola meglio precisati tentata truffa.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto l'assorbimento del reato di detenzione nel reato di porto di pistola omettendo ogni motivazione al riguardo e per avere inflitto una pena eccessiva.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie.

Nel caso in esame, il Giudice ha motivatamente escluso la continenza del reato di detenzione in quello di porto di pistola, nel rispetto dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, e ha ritenuto congrua la pena che non risulta essere illegale Quanto alla censura sulla pena va ricordato che l'apprezzamento della congruità o meno della sanzione proposta, se non può ovviamente essere espressione di un giudizio arbitrario svincolato da qualsivoglia parametro anche in termini di ragionevolezza, deve in ogni caso costituire l'esito di un giudizio complesso che , utilizzando i criteri normativamente previsti dal comma 2 dell'art. 444cod.proc.pen. e tenendo conto delle finalità indicate dall'art. 27 Cost. pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto e della personalità dell'imputato , sulla scorta dei parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. .(cfr sez.5, n.3779 del 24/11/2020 dep.2021, Giuliano, RV 280418-01)==t All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] grino [OSCURATO:PERSONA] IL '2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 2 aprile 2025 dal GIP del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Como, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina, detenzione e porto di pistola meglio precisati tentata truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto l'assorbimento del reato di detenzione nel reato di porto di pistola omettendo ogni motivazione al riguardo e per avere inflitto una pena eccessiva. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Nel caso in esame, il Giudice ha motivatamente escluso la continenza del reato di detenzione in quello di porto di pistola, nel rispetto dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, e ha ritenuto congrua la pena che non risulta essere illegale Quanto alla censura sulla pena va ricordato che l'apprezzamento della congruità o meno della sanzione proposta, se non può ovviamente essere espressione di un giudizio arbitrario svincolato da qualsivoglia parametro anche in termini di ragionevolezza, deve in ogni caso costituire l'esito di un giudizio complesso che , utilizzando i criteri normativamente previsti dal comma 2 dell'art. 444cod.proc.pen. e tenendo conto delle finalità indicate dall'art. 27 Cost. pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto e della personalità dell'imputato , sulla scorta dei parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. .(cfr sez.5, n.3779 del 24/11/2020 dep.2021, Giuliano, RV 280418-01)==t All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] grino [OSCURATO:PERSONA] IL '2
Sentenza Cassazione n. 23148/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris