Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27816/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20269/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa dagli a vv. ti Tommaso N idiaci , C aterina Rinaldi e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 75/2021 , deposit ata in data 15.1.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 29 .9 . 2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, per la somma di euro 240.000,00 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della fideiussione prestata a garanzia del rapporto di conto corrente acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , dichiarata fallita il 16.9.2015, eccependo che la fideiussione riguardasse un diverso rapporto di c onto corrente, che non aveva saldo passivo.

Con sentenza del 25.1.18, il Tribunale rigettava la domanda, confermando il decreto opposto, rilevando che la garanzia aveva ad oggetto sia il c onto correnteoggetto del ricorso monitorio, sia l’altro eccepito dall’opponente.

Ricchetti proponeva appello, formulando quale motivo la stessa ragione posta a sostegno dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Con sentenza del 15.1.2021 la Corte territoriale accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto opposto , rigettando la domanda della MPS, osservando che: la banca appellata non aveva depositato in secondo gradoil fascicolo con i documenti prodotti in primo grado, per cui non era possibile verificare quale fosse l’oggetto della fideiussione oggetto di causa e il rapporto debitorio principale di riferimento; tale omissione era da ritenere volontaria, atteso che l’appellata si era riservata consapevolmente la produzione documentale, senza poi effettuarla; non sussisteva alcun obbligo di ricerca dei documenti, data la volontaria suddetta omissione. [OSCURATO:SOCIETA]ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che non fosse possibile verificare l’oggetto della fideiussione e il rapporto debitorio principale di riferimento, a causa del mancato deposito del fascicolo di parte appellata.

Al riguardo, la banca ricorrente si duole che la Corte territorialenon abbia fatto corretta applicazione del principio della distribuzione dell’onere della prova, considerando che sarebbe stato onere dell’appellante produrre, o ripristinare, in appello- se già prodotti in primo grado - i documenti sui quali si fonda va l’impugnazione, con la conseguenza che lo stesso appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte nel caso in cui esso contenga documenti a lui favorevoli, non prodotti in copia, e che il giudice d’appello non aveva dunque avuto la possibilità di esaminare.

Il ricorso èfondato.

Al riguardo, per un corretta disamina della questione di diritto in questione, va premesso che nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass., n. 11797/2016; 21557/2018 ; n. 40606/2021).

E’ pertantoonere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare ([OSCURATO:PERSONA].

Un. n. 28498 del 2005 e successive conformi).

In virtù del principio dettato dalla citata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l’appellante aveva l’onere di produrre in appello i documenti sui quali aveva fondato l’atto d’impugnazione, anche mediante copia acquisita a norma dell’art. 76 disp. att. cpc.

Ne consegue l’errore di diritto della Corte territoriale che non ha fatto applicazione del predetto principio di diritto.

Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20269/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa dagli a vv. ti Tommaso N idiaci , C aterina Rinaldi e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 75/2021 , deposit ata in data 15.1.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 29 .9 . 2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, per la somma di euro 240.000,00 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della fideiussione prestata a garanzia del rapporto di conto corrente acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , dichiarata fallita il 16.9.2015, eccependo che la fideiussione riguardasse un diverso rapporto di c onto corrente, che non aveva saldo passivo. Con sentenza del 25.1.18, il Tribunale rigettava la domanda, confermando il decreto opposto, rilevando che la garanzia aveva ad oggetto sia il c onto correnteoggetto del ricorso monitorio, sia l’altro eccepito dall’opponente. Ricchetti proponeva appello, formulando quale motivo la stessa ragione posta a sostegno dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Con sentenza del 15.1.2021 la Corte territoriale accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto opposto , rigettando la domanda della MPS, osservando che: la banca appellata non aveva depositato in secondo gradoil fascicolo con i documenti prodotti in primo grado, per cui non era possibile verificare quale fosse l’oggetto della fideiussione oggetto di causa e il rapporto debitorio principale di riferimento; tale omissione era da ritenere volontaria, atteso che l’appellata si era riservata consapevolmente la produzione documentale, senza poi effettuarla; non sussisteva alcun obbligo di ricerca dei documenti, data la volontaria suddetta omissione. [OSCURATO:SOCIETA]ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che non fosse possibile verificare l’oggetto della fideiussione e il rapporto debitorio principale di riferimento, a causa del mancato deposito del fascicolo di parte appellata. Al riguardo, la banca ricorrente si duole che la Corte territorialenon abbia fatto corretta applicazione del principio della distribuzione dell’onere della prova, considerando che sarebbe stato onere dell’appellante produrre, o ripristinare, in appello- se già prodotti in primo grado - i documenti sui quali si fonda va l’impugnazione, con la conseguenza che lo stesso appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte nel caso in cui esso contenga documenti a lui favorevoli, non prodotti in copia, e che il giudice d’appello non aveva dunque avuto la possibilità di esaminare. Il ricorso èfondato. Al riguardo, per un corretta disamina della questione di diritto in questione, va premesso che nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass., n. 11797/2016; 21557/2018 ; n. 40606/2021). E’ pertantoonere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare ([OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 28498 del 2005 e successive conformi). In virtù del principio dettato dalla citata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l’appellante aveva l’onere di produrre in appello i documenti sui quali aveva fondato l’atto d’impugnazione, anche mediante copia acquisita a norma dell’art. 76 disp. att. cpc. Ne consegue l’errore di diritto della Corte territoriale che non ha fatto applicazione del predetto principio di diritto. Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudiz
Decreto Cassazione n. 27816/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris