CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27436/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatiper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliatiper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Chicco, altresì difensore di sé medesimo [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27436/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 451 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 442 del 2006, il Tribunale di Melfi condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 1.000, a titolo di risarcimento danni, nonché alla refusione delle spese processuali, quantificate in euro 3.693 (di cui euro 263 per esborsi), oltre accessori fiscali e previdenziali. In forza di detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (alla quale lite pendente sono succeduti, a causa di morte, gli odierni ricorrenti) intimò due distinti precetti, ciascuno dell’identico importo –inclusivo di spese ecompetenze - di euro 3.877,95 , rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] o ed aMaria [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso le due intimazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al quale lite pendente sono succeduti, a causa di morte, la stessa [OSCURATO:PERSONA] nonché Mauro, Nicola, Bruno e [OSCURATO:PERSONA]) proposero uno actu opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo l’illegittimo frazionamento dell’unica obbligazione pecuniaria contenuta nel titolo esecutivo, con l’effetto di un’ingiustificata duplicazione di spese, nonché l’indeb ita pretesa per alcune prestazioni procuratorie non spettanti. r.g. n. 27436/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. A definizione del giudizio di prime cure, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarò non dovute alcune voci richieste per diritti procuratori di precetto, per un importo pari, per ciascuna intimazione, ad euro 186,88. 4. Accogliendo l’appello interposto degli opponenti, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato la nullità degli atti di precetto. Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello di Potenza, sul rilievo che «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano la stessa parte processuale plurisoggettiva, in quanto titolari di un unico rapporto obbligatorio da cui discende, dal lato passivo, la solidarietà della loro obbligazione», ha ravvisato nella intimazione di due precetti una parcellizzazione del credito contraria a correttezza e buona fede, siccome determinante l’aggravamento della posizione del debitore, con la duplicazione di esborsi e spese accessorie. 5. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Mauro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], Mauro e [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese in grado di legittimità Bruno, Grazia e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1314, 1292, 1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 88 e 103 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei princìpi in tema di abuso del processo e di indebito frazionamento del credito: mentre questo presuppone «un unico rapporto obbligatorio con identità delle parti evocate in giudizio», l’obbligazione qui controversa è parziaria, non solidale. r.g. n. 27436/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo, per vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si assume che il giudice di merito abbia illogicamente statuito la nullità degli atti di precetto «omettendo di considerare che l’eccessività della somma portata in precetto non travolge questo per l’intero, ma d à luogo alla riduzione della somma domanda nei limiti di quella dovuta». 3. Il ricorso è improcedibile. 3.1. Giova, per dare conto dell’enunciata conclusione, richiamare gli (oramai consolidati) orientamenti della giurisprudenza di legittimità concernenti il modo di esplicazione degli adempimenti previsti dall’art.369 cod. proc. civ. in relazione al processo telematico. È necessario premettere che algiudizio di cassazione non è stato ancora esteso il processo telematico(ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ragion per cui è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1bis e 1 ter , della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Cass., Sez. U, 27/04/2018, n. 10266). Da questa premessa discende che in tema di ricorso per cassazione, ove la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, è necessario che il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estragga copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato) ed attesti, con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , della legge n. 53 del 1994, depositando nei termini quest’ultima presso la cancelleria della Suprema Corte (in tal senso, r.g. n. 27436/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30765; Cass. 22/05/2018, n. 12609; Cass.26/06/2018, n. 16822). Quanto all’inosservanza di dette prescrizioni, questa Corte, nella composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha precisato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16bis, comma 9 bis , del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione; se invecealcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata, deposito possibilesino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio(così Cass., Sez. U, 25/03/2019, n. 8312; conf., ex multis, Cass. 12/02/2021, n. 3727). 3.2. Orbene, nella specie, il descritto onere non è stato adempiuto dal difensore del ricorrente, dacché risulta depositata la copia analogica della gravata sentenza, formata e notificata digitalmente, non corredata né daattestazione di conformità all’originale, sottoscritta dal difensore, né dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata (e dei suoi allegati) di relazione di notifica della sentenza stessa. r.g. n. 27436/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alcune delle parti evocate in lite sono rimaste intimate (Bruno, Grazia e [OSCURATO:PERSONA]) e il difensore del ricorrente non ha depositato, entro la data dell’adunanza in camera di consiglio, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata, il ricorso vadichiarato improcedibile. 3.3. In senso contrario non può invocarsi il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num.2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nella specie, infatti, a fronte di una sentenza pubblicata il 29 luglio 2020, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 26 ottobre 2020, elasso il menzionato arco temporale, occorrendo peraltro tener conto della inoperatività della sospensione feriale dei termini nelle controversie di opposizioni esecutive, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni (ex plurimis, Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.11/04/2019, n. 10212;Cass. 03/07/2018, n. 17328). 4. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza. 5. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. r.g. n. 27436/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato