CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 16 maggio 2024, la Corte di appello, con sentenza del 25 febbraio 2025, condannava l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 253.333,33 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110, 12 comma 1 e 3 lett. a), lett. b) e lett. d), comma 3- bis, comma-ter lett, b) del d.lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. c) del d.lgs. citato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, escluse le pene accessorie applicate con la sentenza impugnata, applicava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza. 2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen. che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vengono riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia reso una motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Osserva che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato, su due circostanze: l'essersi questi messo al comando dell'imbarcazione per alcuni tratti della navigazione e l'aver dialogato con il cittadino tunisino organizzatore del viaggio prima della partenza. Avrebbe omesso, invece, di valutarne altri, asseritamente dirimenti, riferiti dalla teste [OSCURATO:PERSONA], quali: la presenza, a bordo dell'imbarcazione, di un uomo, il quale aveva spiegato ad un migrante come condurre il natante, per poi tornare a riva; l'assenza di acqua, cibo e presidi di salvataggio. In tal modo, la Corte, ad avviso della difesa, ha fatto propria una ricostruzione degli accadimenti che si pone in insanabile contrasto con i fatti evidenziati dalla teste e con alcune considerazioni di carattere logico, che sono rimaste prive di adeguata spiegazione. Obietta che, se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato organizzatore del viaggio, non avrebbe necessitato di insegnamenti sulla guida del mezzo, sarebbe tornato a riva con l'altro organizzatore, avrebbe portato seco alimenti e bevande, non avrebbe rischiato la vita, affrontando un viaggio .pericoloso, avrebbe avuto con sé il denaro ricavato dal trasbordo dei migranti. Lamenta, inoltre, che la Corte abbia ritenuto circostanza probante la condotta di "comando" dell'imbarcazione, quanto riferito da uno dei testimoni in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e l'altro concorrente nel reato, fossero "vicino al motore della barca", circostanza ambigua e non univocamente indicativa di una condotta di conduzione del natante. Censura, infine, la circostanza che la testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA] sia stata svalutata, in base all'assunto, indimostrato, che ella si trovasse su un'altra barca soccorsa dalla nave soccorso [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo di ricorso attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3-ter lett. b) d.lgs. citato, denunciando la difesa del ricorrente l'illogicità della motivazione e la violazione di legge. In particolare, censura la decisione laddove ha riconosciuto sussistente la menzionata aggravante, pur in assenza di indizi certi, argomentando sulla base di illazioni e verosimiglianze. Conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in subordine, l'annullamento con rinvio e, in ulteriore subordine, l'annullamento con rinvio con riferimento all'aggravante contestata ex art. 12 comma 3-bis lett. b) d.lgs n. 286 del 1998. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.In tema di vizio di motivazione, questa Corte ha affermato che <<...il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenuti in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altro e viceversa.» (Sez. 1, sentenza n. 53600 del 24/11/2016, Rv 271635-01). D'altro canto, è ravvisabile una motivazione illogica qualora <<il giudice del merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dall'assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuti) a formulare la sua motivazione...» (Sez. 5, sentenza n. 4893 del 16/03/2000, Rv 215966-01). 3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha reso una motivazione completa ed esaustiva, illustrando le fonti dalle quali ha desunto la prova del ruolo di organizzatore e trasportatore contestato all'odierno imputato, ovvero il riconoscimento fotografico e le deposizioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nel riconoscere, in [OSCURATO:PERSONA], una delle persone alla guida del natante nonché uno degli organizzatori del viaggio, sulla base di argomenti ritenuti coerenti ed univoci (la pregressa conoscenza e confidenza con il cittadino tunisino che aveva condotto i migranti sulla spiaggia della partenza, il dialogo tra l'imputato e i pescatori tunisini che avevano guidato i migranti verso le acque territoriali italiane, in ordine alle modalità organizzative del viaggio, la circostanza che le richieste di acqua e viveri dovevano essere rivolte ai due conducenti l'imbarcazione, tra i quali l'imputato). 4.Rispetto alla ricostruzione degli accadimenti quale effettuata in sentenza, la censura di contraddittorietà ed illogicità della motivazione ravvisata con riferimento ad una circostanza fattuale emersa nel corso dell'istruttoria e riferita alla deposizione testimoniale resa da una immigrante somala, [OSCURATO:PERSONA], risulta infondata. Secondo la tesi difensiva, la circostanza riferita dalla teste, consistente nella presenza, sull'imbarcazione, di un uomo il quale avrebbe fornito informazioni ad un migrante su come condurre l'imbarcazione, per poi tornare a riva, costituisce argomento che inficia, da un punto di vista logico, la ricostruzione dei fatti assunta in sentenza, ed un argomento con il quale la Corte non si è confrontata. Si tratta di motivo che, prospettato come vizio di motivazione, in realtà sostanzia una censura di mero fatto, in ordine alle risultanze delle prove e alla loro valutazione, non proponibile in questa sede. La Corte territoriale ha fornito una argomentazione logica, ancorata su dati fattuali, idonea a spiegare le difformità della narrazione rispetto alle deposizioni rese dagli altri testimoni e a questa Corte non compete una rilettura degli elementi di fatto, in tal modo confrontandosi con gli argomenti difensivi con motivazione congrua. Si aggiunga che, in ogni caso, sia la deposizione resa dalla testimone, sia gli ulteriori argomenti di tipo logico spesi dalla difesa, non sono decisivi né univoci e, in parte, sono anche contraddetti dalle risultanze istruttorie, come riportate nella sentenza impugnata. Il ruolo di organizzatore e trasportatore non è logicamente incompatibile con la mancata conoscenza delle modalità di guida del natante, così come il ruolo di organizzatore non comporta, logicamente e necessariamente, che l'odierno imputato tornasse a riva insieme al cittadino tunisino per non affrontare i rischi della navigazione, sottoponendosi, anzi, ad un viaggio con privazione di acqua e cibo, risultando altresì privo del denaro provento del traffico. Tali argomenti, oltre che equivoci, sono, in parte, smentiti nella loro fondatezza fattuale dalle risultanze dell'istruttoria (in ordine all'assenza di cibo e acqua e dalle ragioni per le quali i due nocchieri rimasero sull'imbarcazione). È lo stesso teste [OSCURATO:PERSONA] a fornire una spiegazione logica della situazione, riportata in sentenza, laddove riferisce che i due sudanesi, Ibed (odierno imputato) e Fidel, erano stati incaricati di condurre l'imbarcazione, in quanto già suoi collaboratori, «questa volta interessati a rimanere in Europa>>, e a negare che vi fosse stata penuria di cibo o acqua. Non è ravvisabile, quindi, alcuna contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni spese a sostegno dell'estraneità dell'odierno ricorrente al ruolo contestatogli, fornendo tutti gli argomenti idonei a motivare in modo congruo la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli e non compete a questa Corte la rilettura degli elementi già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, più utile per la tesi del ricorrente.5.Parimenti infondato è il vizio di motivazione e di violazione di legge riferito alla circostanza aggravante del fine di profitto che si lamenta essere stata ritenuta provata sulla base di valutazioni di mera verosimiglianza. La Corte territoriale ha indicato le fonti di prova dalle quali desumere che il trasporto avveniva dietro corresponsione di una somma di denaro da parte di ciascun migrante. Tale circostanza, adeguatamente provata sulla base delle testimonianze rese da tutti i testi escussi, valutata unitamente agli altri elementi dai quali desumere che l'imputato avesse contribuito all'organizzazione ad esecuzione del viaggio, costituiscono la base fattuale e razionale dalla quale la Corte ha desunto il fine di profitto, quantomeno indiretto (la gratuità del trasbordo quale possibile corrispettivo della prestazione di trasporto resa) dell'odierno imputato. Questa Corte ha affermato che il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, fondate su base razionale, seppur presuntiva (Sez. 1, sentenza n. 34032 del 01/07/2022, Rv 283987-01). Ebbene, una volta accertato il ruolo di trasportatore nonché di partecipe all'organizzazione, e una volta accertato il pagamento di una somma da parte di ciascun migrante, e in assenza di ogni spiegazione alternativa, il ricorso al criterio di verosimiglianza deve ritenersi ammissibile e idoneo a provare la circostanza del fine di profitto. (Sez. 4, sentenza n. 22790 del 13/04/2018, Rv 272995-01). 6. Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025 fl liConsigliere estensor