CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso, deposita in udienza comparsa conclusionale e nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta affermazione di penale responsabilità per il delitto di omicidio preterintenzionale (per fatto commesso il 25 aprile del 2015). Questa Corte di cassazione, con la decisione rescindente (sentenza numero 50508 del 2018, emessa dalla V Sez. penale in data 13 settembre 2018) ha disposto nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sui seguenti punti : a) la ricorrenza o meno della circostanza aggravante della premeditazione; b) la determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla applicazione o meno delle circostanze attenuanti generiche. 1.1 La decisione emessa in sede di rinvio dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 20 ottobre 2020 ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione, rideterminando la pena in anni quindici di reclusione (nel precedente giudizio la pena era stata quantificata in quella di anni diciotto di reclusione). Quanto al profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche - rilevante per la trattazione odierna - i giudici del merito hanno evidenziato, in sintesi, più profili di gravità della condotta (in riferimento al mezzo utilizzato, alla intensità del dolo di lesioni, alla antecedente condotta di spaccio da cui derivava il credito) in una con la mostrata capacità a delinquere correlata alla reiterazione della aggressività (una aggressione era stata commessa pochi giorni prima) . Non viene riscontrato alcun concreto indicatore di resipiscenza. Si rappresenta che l'eta dell'imputato al momento del fatto (26 anni) lo poneva in condizione di comprendere ampiamente il disvalore complessivo del comportamento tenuto. In sostanza, la particolare gravità della condotta impedisce di ritenere decisivi gli allegati fattori di attenuazione, introdotti dalla difesa. La pena base viene determinata in anni 13 di reclusione, con aumento ad anni 15 in ragione della aggravante della futilità dei motivi. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il ricorso si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.• L'argomento utilizzato dalla Corte di merito, in rapporto alla 'parziale' attivazione dell'imputato per soccorrere la vittima immediatamente dopo il fatto si scontra con i contenuti argomentativi della decisione (della Corte salernitana) che aveva derubricato l'originaria accusa di omicidio volontario in preterintenzionale. Proprio quel comportamento di 'attivazione' è stato ritenuto indicativo dell'assenza di dolo omicidiario. Vi sarebbe dunque un profilo di travisamento del fatto, tale da determinare contraddittorietà argomentativa, incidente sulla decisione del punto preso in considerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Ed invero, va premesso che In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841).4 2.1 Ciò posto, nel caso in esame la Corte di merito ha posto in essere una globale valutazione degli indicatori di 'particolare gravità' del fatto ed ha - in modo pienamente logico e dunque non rivalutabile - ritenuto che il dolo di lesioni fu dolo d'impeto e che la condotta susseguente al reato (al di là della assenza di prova circa le modalità del soccorso prestato in favore della vittima) non fa emergere alcun concreto sintomo di resipiscenza. Non vi è pertanto alcun profilo di travisamento probatorio né di illogicità argomentativa, il che porta al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.2 Quanto alla domanda della costituita parte civile di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, la stessa va dichiarata inammissibile. Oggetto del ricorso è, nel caso in esame, la mera determinazione del trattamento sanzionatorio correlata all'avvenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche. Va pertanto ritenuta la carenza di interesse della costituita parte civile a contraddire, non essendo individuabile un pregiudizio correlato - in ipotesi - all'accoglimento del ricorso (v. Sez. 11 2963 del 9.12.2020, dep.2021, rv 280519). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Dichiara inammissibili le richieste di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili. Così dec