CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24811/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i delitti di evasione a furto a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha reso una motivazione congrua in ordine alla conferma anche delle pene inflitte, indicando gli elementi (in particolare, i numerosi precedenti penali dell'imputato, oltre che la commissione di più fatti di evasione) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso