CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Lecce, adito aisensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodiacautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], per avere fatto parte, con ruolo apicale, dell’associazionemafiosa denominata "sacra corona unita" nella veste di capo della frangia insediatanel territorio di [OSCURATO:PERSONA], confederata al clan di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il difensore, articolando duemotivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.La censura, dopo aver richiamato la memoria depositata presso il Tribunaledel riesame e il contenuto dell'ordinanza impugnata, evidenzia che gli elementiindiziari valorizzati dal giudice di merito afferiscono tutti esclusivamente alla c.d."frangia [OSCURATO:PERSONA]" operante nel territorio di Squinzano, non a quella di CampiSalentina.Non risulta, invece, che: il ricorrente e il suo gruppo abbiano agevolato lalatitanza di [OSCURATO:PERSONA]; abbiano partecipato a riti di affiliazione e a incontri traclan; abbiano utilizzato il lessico tipo dei clan nel definirsi "fratelli". Proprio perchétutte queste emergenze sono riferite e riferibili soltanto alla cosca [OSCURATO:PERSONA].La motivazione del provvedimento è illogica laddove giustifica la mancatapresenza del ricorrente al summit del 24 marzo 2021 con il coinvolgimentonell'operazione di polizia giudiziaria che, però, era avvenuta due giorni dopo equindi non poteva essere conosciuta.L'ipotesi accusatoria collide con l'esito di altro procedimento penale(denominato "[OSCURATO:PERSONA]") definito, in sede cautelare, con l'applicazione di misuracautelare nei confronti di 53 persone, ma con il rigetto della richiesta di misura neiconfronti dell'odierno ricorrente, per assenza di gravi indizi di colpevolezza delreato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in un periodo sostanzialmentecoincidente con quello oggetto del presente procedimento.L'ordinanza "[OSCURATO:PERSONA]" ha ricostruito la struttura organizzativa del clanindividuando il capo in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA] come invecefa l'ordinanza impugnata.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Il Tribunale ha fatto ricorso alle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., senza tenere conto del notevole iato temporale intercorso tra il fattooggetto di incolpazione provvisoria e il momento applicativo della misuracautelare, che colpisce l'indagato mentre si trovava ininterrottamente detenuto afar data dal 26 marzo 2021.Si aggiunge che nei confronti di altri sodali è stata applicata la misura menoafflittiva degli arresti domiciliari.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo è fondato.2.1. Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativache - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali dellacorrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio laresponsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, diprevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, sarannoidonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv.256657). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità eai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero ad escludere - lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.:Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).2.2. Nella specie il tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata non èrispondente al modello argomentativo indicato.2.2.1. È ben nota la complessità dei paradigmi ermeneutici che sovrintendonoalla configurazione concreta del delitto di associazione mafiosa, complessità cheha dato vita ad un incessante lavoro di forgiatura della struttura del reato previstodall'art. 416-bis cod. pen., partendo da quella che è stata definita da più parti lasua "tipicità incompiuta" - l'espressione si ritrova, da ultimo, nella più recentepronuncia delle Sezioni Unite in tema: Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari,Rv. 281889-01 - per arrivare a selezionare la natura del reato, i suoi elementiessenziali, i confini della condotta di "partecipazione" penalmente rilevante.Proprio su tale ultimo fronte sono dovute nuovamente e recentementeintervenire le Sezioni Unite, con la citata pronuncia Modaffari, che, nel risolvere ilcontrasto relativo alla sufficienza o meno della affiliazione formale al sodaliziomafioso ai fini della sussistenza della condotta di partecipazione, ha evidenziato leoscillazioni giurisprudenziali presenti storicamente nella ricostruzione dei caratteridella fattispecie di associazione mafiosa, sottolineando la complessità dell'attivitàinterpretativa volta a chiarire i presupposti di rilevanza penale della condottapunibile, specificamente quanto alla condotta partecipativa, in ragionedell'oggettiva carenza definitoria del disposto normativo di cui al primo commadell'art. 416-bis cod. pen., per l'intrinseca valenza polisemantica dell'espressione"far parte". Viceversa - sottolineano le Sezioni Unite -, le attività di direzione,promozione e organizzazione, incriminate al secondo comma 416-bis, sono capacidi manifestare, sul piano descrittivo, di per sé, una maggiore attitudineconnotativa della condotta punibile.La pronuncia Modaffari, all'esito di un'ampia ricostruzione della fattispecieprevista dall'art. 416-bis cod. pen., nella scia della sentenza Sez. U, n. 33748 del12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, ha espresso il principio di diritto secondo cui lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione,idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi.Si è, in tal modo, compiuta la parabola ermeneutica della giurisprudenza dilegittimità, che, partendo dalle più risalenti impostazioni soggettivistiche deldelitto di associazione mafiosa, attraverso la graduale ricostruzione diacronica deiprincipali paradigmi ricostruttivi della fattispecie, giunge ad una più modernaimpostazione oggettivistica, di maggiore aderenza al dettato costituzionale (cosìla sentenza Modaffari; per una ricostruzione particolarmente accurata, rispettoanche al fenomeno delle "nuove mafie", cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555).Deve darsi atto alla sentenza Mannino del 2005 di aver rappresentato il primo,più compiuto approdo interpretativo pienamente aderente ai principi costituzionali,là dove ha valorizzato la proiezione fattuale dell'inserimento organico nel sodalizio,mediante comportamenti espressivi del ruolo svolto dal soggetto “partecipe”:ruolo che deve manifestarsi in una "partecipazione fattiva", che si realizzamediante il compimento di "atti di militanza associativa" (per tale ricostruzione,cfr. ancora la citata pronuncia Modaffari).Non è sufficiente, pertanto, un mero ingresso formale nell'associazione, uno"status" di mera appartenenza, ma è necessario un rapporto dinamico e funzionaledel partecipe: così l'agente "prende parte" all'associazione, più che "farne parte".Alle conclusioni della sentenza Mannino del 2005, dunque, dichiaratamente siispira la giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite, quando ribadisce che la“partecipazione” non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontàunilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implicaun'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità,concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte".Il contributo del partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa, in tale ottica,può assumere anche forme "atipiche", ma deve pur sempre essere effettivo,concreto e visibile: «tale contributo, che può assumere carattere sia materiale chemorale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potràconcretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concretocorso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione.Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ...,la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apportoconcreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione,tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilitàe consapevolezza oggettiva».Alla luce di tali affermazioni, è evidente, come ritengono le Sezioni Unite nel2021, che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta dipartecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delleevidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assuntedal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato omeno un'effettiva "messa a disposizione".Per questo, anche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio dellacondotta partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consolidatee comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzinoserietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante eproduttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione(cfr. Sez. U Modaffari, Rv. 281989-02).Più in generale, gli indicatori elencati dalla sentenza Mannino come elementidai quali desumere la partecipazione mafiosa tornano tutti, prepotentemente,dopo l'ultimo approdo delle Sezioni Unite, alla dimensione probatoria naturale evengono "depurati" dal ruolo di elementi di fattispecie loro attribuito da alcunepronunce di legittimità. Tra detti indicatori, senza dubbio, la commissione di delitti-scopo è il "sintomo" normalmente più evidente dell'inserimento nel sodalizio, anzi"autoevidente" secondo la sentenza Modaffari, che, distinguendo proprio rispettoalla maggior problematicità della "spia" di intraneità costituita dall'affiliazionerituale, rammenta che il compimento di attività causalmente orientate a favoredell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbiaautoevidenza, poiché in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla merareiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano peròteleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendoper assumere una inequivoca significazione.2.2.2. Nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinvienel’enucleazione di elementi suscettibili di suffragare, in termini di gravità indiziaria,l’ipotesi accusatoria che assegna al ricorrente il ruolo di capo della frangia di CampiSalentina.L’ordinanza ricorda le sentenze definitive che hanno accertato l'esistenza dellaassociazione mafiosa denominata "sacra corona unita", indica gli elementidimostrativi della perdurante operatività del sodalizio, richiama la pronuncia,coperta dal giudicato, che ha affermato la partecipazione di Scarinci a dettaorganizzazione; ma poi non chiarisce quali sarebbero le ulteriori emergenzeinvestigative idonee a integrare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.Il provvedimento si limita a menzionare dati labilissimi, di cui neppurechiarisce valenza e pertinenza rispetto al thema probandum: la comunicazione del26 marzo 2021 tra Perrone e Manni dell’avvenuto arresto di “quello con gli occhiali”(identificato in [OSCURATO:PERSONA]); la telefonata del 22 marzo 2021 tra Perrone eManni circa l’autorizzazione data da [OSCURATO:PERSONA] di poter “spacciare” stupefacenti anchenel territorio di [OSCURATO:PERSONA]; la “prevista partecipazione” di [OSCURATO:PERSONA] a unsummit mafioso, al quale però l’indagato non si è presentato, in quanto, secondoil Tribunale, sarebbe stato arrestato due giorni “dopo”; un “pizzino”, di cui si hanotizia in una conversazione tra terzi del 12 aprile 2021, inviato ai “suoi uomini”da [OSCURATO:PERSONA], mentre era detenuto.3. Il secondo motivo è assorbito.4. Le manifeste lacune motivazionali sopra evidenziate conducono adannullare il provvedimento impugnato. L’annullamento va disposto con rinvio (non“senza rinvio” come richiesto dal Procuratore generale), dato che non ricorrealcuna delle ipotesi previste dall’art. 620 cod. proc. pen.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Lecce in diversa composizione.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]