CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03079/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso - in origine - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, nonché dall'avvocato 2.L,2 [OSCURATO:PERSONA] per procura generale alle liti del 14/12/2010; - controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], lI LINGLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (incorporante di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] 2017 SRL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 7510/2018 rep., in causa n. 7788/2018 r.g., del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/07/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto notificato a partire dal 15/01/2019 ed articolato su quattro gruppi di motivi (di rispettivi almeno quattro, sei, sei e quattro submotivi), per la cassazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la reiezione, ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ., delle sue doglianze quanto all'aggiudicazione del lotto due nell'ambito di vendita delegata a professionista nelle espropriazioni immobiliari ai suoi danni pendenti presso il Tribunale di Palermo (nn. 650/12 e 359/13 r.e.i.); degli intimati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spa (ora [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] - notifica controricorso il successore di [OSCURATO:SOCIETA] (tale indicato nell'ordinanza reclamata), [OSCURATO:SOCIETA] e per essa Dobank, ora Dovalue, spa; la manifesta inammissibilità del ricorso rende superfluo dare anche solo sommariamente conto delle numerose doglianze e delle originarie repliche della controricorrente, su queste non incidendo l'inammissibilità della costituzione di un nuovo difensore in forza di Ric. 2019 n. 03079 sez. 53 - ad. 23-11-2021 -2- Lin2 procuri nonCArirclrrT!0: MIA Prgs rl-Wledi- =PedMità notoriamente per il giudizio di legittimità, In quanto generate e d3 molto anteriore all'instaurazione di questo; infatti, questa Corte è ferma nell'escludere la diretta ricorribilità di un'ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ.: al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass.24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441), le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell'odierna ricorrente; così precluso l'esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità; sussistono i presupposti processuali per applicare il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati :200,00 ed agii areenburi luwe, Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. ri. H5de 2002, Inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 2 1L1-1 021 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] F nzionarA,lario F fl [OSCURATO:PERSONA]