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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39130/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Genova, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza emessa Tribunale di Genova del 30/4/2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione tra gli stessi (reato più grave sub 1), concessegli le atte- nuanti generiche ed operata la riduzione per la scelta del rito lo aveva condannato alla pena dell'arresto per mesi sette e dell'ammenda per euro 3500,00 oltre al pagamento delle spese processuali, con la í>anzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni: 1) per il reato di cui all'art. 186 co. 7 D.Ivo 30/04/92 n. 285 perché, dopo aver provocato un incidente stradale, percorrendo via Buranello in direzione po- nente alla guida della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147 targata DG i 29RK. consistito nel tamponamento dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targal:a DKL532DT che lo precedeva, essendo in condizioni tali da far ritenere che si trovasse in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool, rifiutava di sottoporsi all'accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria volto a stabilire il tasso alcolime- trico. [OSCURATO:PERSONA] via G. Buranello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 05.10 2) per il reato di cui all'art. 116 D.Ivo 30/04/92 n. 285 perc:hé, inseguito all'in- cidente stradale sopra descritto guidava l'autovettura Alfa 147 targata DG12ORK senza avere conseguito la patente di guida con reiterazione dell'illecito nel biennio; precedente contestazione della sanzione amministrativa per guida senza patente avvenuta in [OSCURATO:PERSONA] dei Minolli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte degli agenti della Polizia municipale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] via G. Buranello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore:05.10.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altre due sentenze passate in giudicato.

Il difensore ricorrente ricorda che, con comunicazione tempestivamente de- positata a mezzo pec in data 29/11/2021, che allega, il difensore dell'imputato oltre a presentare le proprie conclusioni scritte per il procedimento di appello ebbe a depositare, altresì, contestuale istanza di continuazione rispetto ad altre due sentenze passate in giudicato (una in particolare successiva all'atto di appello) per fatti coevi come tempi di commissione e certamente riguardanti reati della stessa natura (violazioni del codice della strada con particolare riferimento alla guida senza patente).La Corte di Appello -ipotizza il ricorrente senza aver visionato l'istanza del difensore- nella propria motivazione ometteva ogni valutazione sull'istanza del di- fensore.

Ricorda il ricorrente che il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva (Sez. 1, 24/01/2017).

Ed è a maggior ragione altrettanto pacifico che il giudicato si possa formare in relazione alle questioni decise dal giudice anche in ordine a quelle sentenze passate in giu- dicato che sono state devolute alla sua cognizione.

Il ricorrente richiama il dictum di Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Rv. 280424 secondo cui il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva doreo la presen- tazione dei motivi di appello (Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698).

Nel caso di specie questo requisito era pienamente rispettato essendo la de- finitività della seconda sentenza richiesta in continuazione intervenuta dopo la pre- sentazione dell'atto di appello (sentenza di cui era chiesta la continuazione defini- tiva il 10/6/2021 - atto di appello depositato il 20/5/2019).

Non solo, come si evince dall'allegata documentazione il difensore forniva alla Corte territoriale entrambi i provvedimenti definitivi su cui si chiedeva il riconosci- mento del vincolo della continuazione, nel pieno rispetto delle pronunce della Su- prema Corte sul punto (il richiamo è a Sez. 2 n. 49082/2018, Rv. 274808-02 se- condo cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo ap- plicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assi- stito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporte- rebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescri- zione.

Non v'è dubbio -sottolinea il ricorrente- della pertinenza, ,iella tempestività e della ricezione dell'istanza da parte della Corte territoriale, la quale ne ha ignorato completamente il contenuto.

Da ciò non potrebbe che conseguire una violazione di legge per non avere la Corte territoriale rispettato la norma di cui all'art. 81 co. 2 cod. pen. e avere altresì omesso ogni tipo di motivazione in merito.Con un secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. laddove la Corte territoriale ha ritenuto pena inflitta congrua e pro- porzionata al disvalore del fatto "avendo t'imputato causato con la sua condotta (....) un grave danno alla circolazione stradale (avendo causato un sinistro stradale con feriti)".

In particolare, la quantificazione della pena base si manifesterebbe come ec- cessiva (massimo della pena) e financo immotivata, valutando il dato oggettivo che all'incidente non sono conseguite lesioni significative per alcuno dei coinvolti (nessun ricoverato in ospedale!) ed anzi ancor più incomprensibile in considera- zione dell'esiguità dei danni ai mezzi coinvolti.

Poste queste condizioni oggettive del sinistro e la lievità dei danni materiali, il massimo della pena giustificato dalla gravità del sinistro (circostanza non rinve- nibile negli atti del processo ed anzi smentita dagli stessi) non sarebbe conforme ai parametri di legge.

Medesime conclusioni per il ricorrente si devono registrare per l'aumento in continuazione sul capo b), ove è stato ritenuto congruo un aumento di ben sei mesi, pena equivalente ad un cumulo di reati più che ad una c:ontinuazione.

Sotto questo profilo il ricorrente rileva, infine, sommessamente che in rela- zione alle sentenze sopra citate di cui si chiedeva l'applicazione dell'istituto della continuazione, i giudici avevano accolto e ritenuto congrua una pena in continua- zione di mesi uno per il reato di guida senza patente commesso da Tola (per essere precisi nel primo dei due pronunciamenti vi erano anche altri reati inclusi nel mese di continuazione per cui la violazione di guida senza titolo abilitativo scontava an- cora meno).

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 cc). 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. I proposti motivi sono manifestamente infondati e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Quanto al primo motivo, ed invero, emerge ex actis che, con le conclusioni scritte per l'udienza ex art. 23 bis DL 137/2020 del 9/2/2021 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inviate a mezzo pec alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Genova si chiedeva al giudice di appello che, ove ritenesse l'imputato responsabile dei reati ascritti vo- glia, nella determinazione della pena da infliggere, ritenesse sussistente il vincolo della continuazione tra i reati in contestazione ed i fatti di cui alle sentenze emesse dal Tribunale di Genova sentenza nr. 4217/11 passata in giudicato il 7/3/2017 e sentenza nr. 2950/20 in giudicato il 10/6/2021 contenendo gli aumenti di pena nei limiti edittali.

Le sentenze in questione venivano allegate alla richiesta.

Va rilevato che, indipendentemente dalla sua fondatezza, la richiesta, per- tanto, era ammissibile in quanto la questione della continuazione con una delle due sentenze era divenuta attuale dopo il termine per la proposizione dell'atto di appello e questa Corte di legittimità ha chiarito che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza defini- tiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello. (cfr. Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; conf.

Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698).

Il motivo proposto, tuttavia, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, stante l'implausibilità del motivo, non aveva l'obbligo di rispondere.

Ed invero, nel presente processo l'imputato è chiamato a rispondere di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest (art. 186 co. 7 cod. strada) e di guida senza patente, commessi in Genova il 20/8/2017.

Il ricorrente chiedeva riconoscersi la continuazione con i seguenti fatti già giudicati:

1. Ricettazione (art. 648 cod. pen.), uso di targhe alterate (art. 100 co. 14 cod. strada), guida senza patente (art. 116 cod. strada), rientro nel territorio ita- liano dopo decreto di espulsione (art. 13 D.Igs 256/98), commessi in Genova il //14/11/2011, giudicati con la sentenza del Tribunale di Genova del 16/7/2015.

2. Guida senza patente (art. 116 cod. strada) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. strada) commessi in Genova il 4/10/2018, giudicati con la sentenza del Tribunale di Genova del 14/12/2020; Orbene, la richiesta di continuazione del 29/11/2021 avanzata dal difensore in sede di conclusioni scritte non prospettava alcun elemento da cui potesse de- sumersi l'esistenza di un medesimo disegno criminoso rispetto a dei reati, peraltro, di disobbedienza qual è il rifiuto ex art. 186 co. 7 cod. strada.

Né possono evincersi tali elementi da considerazioni quale quella che è "di palmare evidenza (...) che l'imputato abbia una certa serialità nel commettere reati in violazione del codice della strada e tra questi più frequenti sono la giuda senza patente e la guida sotto l'effetto di bevande alcooliche" o che "...sono pro- prio gli episodi contestati ad evidenziare come per il Tola la violazione delle norme stradali fosse parte di un preordinato disegno criminoso estrinsecatosi, oltre che nei comportamenti antigiuridici più frequenti sopra evidenziati, anche nel non fer- marsi agli alt intimati, nel guidare a velocità sostenuta, nel cambiare la targa del motorino, nel mancato rispetto de/limiti di velocità (sanzione di natura ammini- strativa più volte contestata al prevenuto che comunque costituisce un indice di valutazione della condotta)" (pagg. 1-2 delle conclusioni difensive in appello).

Si confondono in tale richiesta identità di disegno criminoso e abitualità nel delinquere.

A sfavore dell'accoglimento della richiesta, peraltro, come riconosceva lo stesso richiedente, depone il dato temporale, laddove la prima condanna è per un fatto del 2011.

E -va aggiunto- non va trascurata nemmeno l'eterogeneità di norme violate.

Tutto ciò legittima la mancata risposta da parte della Corte territoriale nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame da parte del giudice di appello di un motivo che per la sua mani- festa infondatezza o per la sua genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inam- missibile (in proposito (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 n. 1982, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 4, n. 24973 del 17/4/2009, Ignone ed altri, Rv. 244227; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 dep. 2013, Tannoia ed altro, Rv. 256314).

In altra condivisibile pronuncia si è affermato che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, dì un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura ; se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motiva- zione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 3/2/2015, Dell'Utri, Rv. 263980).

E più recentemente si è affermato un altrettanto condivisibile orientamento secondo cui, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (così Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, in un caso dì mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammis- sibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invoc:ato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado; conf.

Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, Pacilli, Rv. 276745)

6. Il residuo motivo, attinente all'entità della pena irrogata è inammissibile, in quanto il giudice del gravame del merito, così come quello di primo grado, ha dato motivatamente conto del perché abbia ritenuto di attestarsi su un tratta- mento così severo in ragione delle concrete e gravi modalità del fatto, posto in essere da un soggetto che continuava a guidare senza patente e che nell'occasione aveva provocato un sinistro stradale in piena notte e si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

7. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza emessa Tribunale di Genova del 30/4/2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione tra gli stessi (reato più grave sub 1), concessegli le atte- nuanti generiche ed operata la riduzione per la scelta del rito lo aveva condannato alla pena dell'arresto per mesi sette e dell'ammenda per euro 3500,00 oltre al pagamento delle spese processuali, con la í>anzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni: 1) per il reato di cui all'art. 186 co. 7 D.Ivo 30/04/92 n. 285 perché, dopo aver provocato un incidente stradale, percorrendo via Buranello in direzione po- nente alla guida della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147 targata DG i 29RK. consistito nel tamponamento dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targal:a DKL532DT che lo precedeva, essendo in condizioni tali da far ritenere che si trovasse in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool, rifiutava di sottoporsi all'accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria volto a stabilire il tasso alcolime- trico. [OSCURATO:PERSONA] via G. Buranello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 05.10 2) per il reato di cui all'art. 116 D.Ivo 30/04/92 n. 285 perc:hé, inseguito all'in- cidente stradale sopra descritto guidava l'autovettura Alfa 147 targata DG12ORK senza avere conseguito la patente di guida con reiterazione dell'illecito nel biennio; precedente contestazione della sanzione amministrativa per guida senza patente avvenuta in [OSCURATO:PERSONA] dei Minolli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte degli agenti della Polizia municipale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] via G. Buranello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore:05.10. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altre due sentenze passate in giudicato. Il difensore ricorrente ricorda che, con comunicazione tempestivamente de- positata a mezzo pec in data 29/11/2021, che allega, il difensore dell'imputato oltre a presentare le proprie conclusioni scritte per il procedimento di appello ebbe a depositare, altresì, contestuale istanza di continuazione rispetto ad altre due sentenze passate in giudicato (una in particolare successiva all'atto di appello) per fatti coevi come tempi di commissione e certamente riguardanti reati della stessa natura (violazioni del codice della strada con particolare riferimento alla guida senza patente).La Corte di Appello -ipotizza il ricorrente senza aver visionato l'istanza del difensore- nella propria motivazione ometteva ogni valutazione sull'istanza del di- fensore. Ricorda il ricorrente che il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva (Sez. 1, 24/01/2017). Ed è a maggior ragione altrettanto pacifico che il giudicato si possa formare in relazione alle questioni decise dal giudice anche in ordine a quelle sentenze passate in giu- dicato che sono state devolute alla sua cognizione. Il ricorrente richiama il dictum di Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Rv. 280424 secondo cui il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva doreo la presen- tazione dei motivi di appello (Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698). Nel caso di specie questo requisito era pienamente rispettato essendo la de- finitività della seconda sentenza richiesta in continuazione intervenuta dopo la pre- sentazione dell'atto di appello (sentenza di cui era chiesta la continuazione defini- tiva il 10/6/2021 - atto di appello depositato il 20/5/2019). Non solo, come si evince dall'allegata documentazione il difensore forniva alla Corte territoriale entrambi i provvedimenti definitivi su cui si chiedeva il riconosci- mento del vincolo della continuazione, nel pieno rispetto delle pronunce della Su- prema Corte sul punto (il richiamo è a Sez. 2 n. 49082/2018, Rv. 274808-02 se- condo cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo ap- plicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assi- stito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporte- rebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescri- zione. Non v'è dubbio -sottolinea il ricorrente- della pertinenza, ,iella tempestività e della ricezione dell'istanza da parte della Corte territoriale, la quale ne ha ignorato completamente il contenuto. Da ciò non potrebbe che conseguire una violazione di legge per non avere la Corte territoriale rispettato la norma di cui all'art. 81 co. 2 cod. pen. e avere altresì omesso ogni tipo di motivazione in merito.Con un secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art.133 cod. pen. laddove la Corte territoriale ha ritenuto pena inflitta congrua e pro- porzionata al disvalore del fatto "avendo t'imputato causato con la sua condotta (....) un grave danno alla circolazione stradale (avendo causato un sinistro stradale con feriti)". In particolare, la quantificazione della pena base si manifesterebbe come ec- cessiva (massimo della pena) e financo immotivata, valutando il dato oggettivo che all'incidente non sono conseguite lesioni significative per alcuno dei coinvolti (nessun ricoverato in ospedale!) ed anzi ancor più incomprensibile in considera- zione dell'esiguità dei danni ai mezzi coinvolti. Poste queste condizioni oggettive del sinistro e la lievità dei danni materiali, il massimo della pena giustificato dalla gravità del sinistro (circostanza non rinve- nibile negli atti del processo ed anzi smentita dagli stessi) non sarebbe conforme ai parametri di legge. Medesime conclusioni per il ricorrente si devono registrare per l'aumento in continuazione sul capo b), ove è stato ritenuto congruo un aumento di ben sei mesi, pena equivalente ad un cumulo di reati più che ad una c:ontinuazione. Sotto questo profilo il ricorrente rileva, infine, sommessamente che in rela- zione alle sentenze sopra citate di cui si chiedeva l'applicazione dell'istituto della continuazione, i giudici avevano accolto e ritenuto congrua una pena in continua- zione di mesi uno per il reato di guida senza patente commesso da Tola (per essere precisi nel primo dei due pronunciamenti vi erano anche altri reati inclusi nel mese di continuazione per cui la violazione di guida senza titolo abilitativo scontava an- cora meno). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 cc). 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. I proposti motivi sono manifestamente infondati e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Quanto al primo motivo, ed invero, emerge ex actis che, con le conclusioni scritte per l'udienza ex art. 23 bis DL 137/2020 del 9/2/2021 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inviate a mezzo pec alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Genova si chiedeva al giudice di appello che, ove ritenesse l'imputato responsabile dei reati ascritti vo- glia, nella determinazione della pena da infliggere, ritenesse sussistente il vincolo della continuazione tra i reati in contestazione ed i fatti di cui alle sentenze emesse dal Tribunale di Genova sentenza nr. 4217/11 passata in giudicato il 7/3/2017 e sentenza nr. 2950/20 in giudicato il 10/6/2021 contenendo gli aumenti di pena nei limiti edittali. Le sentenze in questione venivano allegate alla richiesta. Va rilevato che, indipendentemente dalla sua fondatezza, la richiesta, per- tanto, era ammissibile in quanto la questione della continuazione con una delle due sentenze era divenuta attuale dopo il termine per la proposizione dell'atto di appello e questa Corte di legittimità ha chiarito che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza defini- tiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello. (cfr. Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; conf. Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698). Il motivo proposto, tuttavia, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, stante l'implausibilità del motivo, non aveva l'obbligo di rispondere. Ed invero, nel presente processo l'imputato è chiamato a rispondere di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest (art. 186 co. 7 cod. strada) e di guida senza patente, commessi in Genova il 20/8/2017. Il ricorrente chiedeva riconoscersi la continuazione con i seguenti fatti già giudicati: 1. Ricettazione (art. 648 cod. pen.), uso di targhe alterate (art. 100 co. 14 cod. strada), guida senza patente (art. 116 cod. strada), rientro nel territorio ita- liano dopo decreto di espulsione (art. 13 D.Igs 256/98), commessi in Genova il //14/11/2011, giudicati con la sentenza del Tribunale di Genova del 16/7/2015. 2. Guida senza patente (art. 116 cod. strada) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. strada) commessi in Genova il 4/10/2018, giudicati con la sentenza del Tribunale di Genova del 14/12/2020; Orbene, la richiesta di continuazione del 29/11/2021 avanzata dal difensore in sede di conclusioni scritte non prospettava alcun elemento da cui potesse de- sumersi l'esistenza di un medesimo disegno criminoso rispetto a dei reati, peraltro, di disobbedienza qual è il rifiuto ex art. 186 co. 7 cod. strada. Né possono evincersi tali elementi da considerazioni quale quella che è "di palmare evidenza (...) che l'imputato abbia una certa serialità nel commettere reati in violazione del codice della strada e tra questi più frequenti sono la giuda senza patente e la guida sotto l'effetto di bevande alcooliche" o che "...sono pro- prio gli episodi contestati ad evidenziare come per il Tola la violazione delle norme stradali fosse parte di un preordinato disegno criminoso estrinsecatosi, oltre che nei comportamenti antigiuridici più frequenti sopra evidenziati, anche nel non fer- marsi agli alt intimati, nel guidare a velocità sostenuta, nel cambiare la targa del motorino, nel mancato rispetto de/limiti di velocità (sanzione di natura ammini- strativa più volte contestata al prevenuto che comunque costituisce un indice di valutazione della condotta)" (pagg. 1-2 delle conclusioni difensive in appello). Si confondono in tale richiesta identità di disegno criminoso e abitualità nel delinquere. A sfavore dell'accoglimento della richiesta, peraltro, come riconosceva lo stesso richiedente, depone il dato temporale, laddove la prima condanna è per un fatto del 2011. E -va aggiunto- non va trascurata nemmeno l'eterogeneità di norme violate. Tutto ciò legittima la mancata risposta da parte della Corte territoriale nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame da parte del giudice di appello di un motivo che per la sua mani- festa infondatezza o per la sua genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inam- missibile (in proposito (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 n. 1982, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 4, n. 24973 del 17/4/2009, Ignone ed altri, Rv. 244227; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 dep. 2013, Tannoia ed altro, Rv. 256314). In altra condivisibile pronuncia si è affermato che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, dì un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura ; se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motiva- zione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 3/2/2015, Dell'Utri, Rv. 263980). E più recentemente si è affermato un altrettanto condivisibile orientamento secondo cui, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (così Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, in un caso dì mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammis- sibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invoc:ato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado; conf. Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, Pacilli, Rv. 276745) 6. Il residuo motivo, attinente all'entità della pena irrogata è inammissibile, in quanto il giudice del gravame del merito, così come quello di primo grado, ha dato motivatamente conto del perché abbia ritenuto di attestarsi su un tratta- mento così severo in ragione delle concrete e gravi modalità del fatto, posto in essere da un soggetto che continuava a guidare senza patente e che nell'occasione aveva provocato un sinistro stradale in piena notte e si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. 7. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463). 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 39130/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris