CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38717/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori hanno articolato le seguenti ragioni di doglianza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164, comma 4 e 165, comma 2, cod. pen. 2. mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]: 1. vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione massima della pena relativamente alla fattispecie del tentativo di furto; 2. Vizio di motivazione con riferimento all'eccessiva entità della pena irrogata. Considerato, quanto alla prima censura proposta da [OSCURATO:PERSONA], che la doglianza è destituita di fondamento: sebbene in modo conciso, la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, essendo gravato da un precedente specifico. In tal modo è stato espresso un giudizio negativo circa la prognosi in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. L'argomentazione è conforme ai criteri ermeneutici stabili in questa sede [cfr. Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018 Rv. 273995:"In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di secondo grado che aveva confermato il diniego della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente specifico gravante sull'imputato)]. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che il riferimento al precedente specifico annoverato dall'imputato operato nella parte della sentenza dedicata al trattamento sanzionatorio, può adeguatamente fondare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). Ritenuto, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la determinazione del quantum della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]