CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1955
Cassazione n. 47242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1955 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 febbraio 2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona con la quale è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed C 240 di multa per il reato di furto pluriaggravato di due biciclette parcheggiate lungo la strada. -Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione risulta del tutto generico, limitandosi ad invocare l'assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto, ma senza avanzare qualsivoglia profilo di censura. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembr