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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39435/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che entrambi i motivi che contestano, sotto vari profili, la ritenuta responsabilità penale e la esatta qualificazione giuridica dei fatti quanto alla droga detenuta declinano censure manifestamente infondate e aspecifiche su questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, rispettivamente, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che l ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che entrambi i motivi che contestano, sotto vari profili, la ritenuta responsabilità penale e la esatta qualificazione giuridica dei fatti quanto alla droga detenuta declinano censure manifestamente infondate e aspecifiche su questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, rispettivamente, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che l ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 39435/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris