CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente i ORDINANZA sul ricorso 27119-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2110/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27119 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg. 27119/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] metalli preziosi srl in liquidazione Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] metalli preziosi srl (esercente attività di commercio all'ingrosso di metalli preziosi), di avviso di accertamento per Ires e Irap anni 2011 e 2012, emesso a seguito di verifica fiscale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio ha ritenuto illegittimo il recupero di un costo (di C. 180.000,00), in quanto interamente deducibile nell'anno di competenza (2012), regolarmente allocato in bilancio, ex art. 109 comma 1 dpr 917/1986, e idoneamente documentato. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 109 del DPR 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto le argomentazioni poste a base della decisione attengono alla esistenza del costo ma non hanno efficacia dirimente quanto alla prova dei requisiti per la sua deducibilità, mancando l'allegazione della fattura di acquisto, il cui onere gravava sul contribuente. 2. Il motivo è infondato. 2.1.Va premesso che in tema di deducibilità dei costi questa Corte ha affermato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass. n. 21184/2014); 2.2.Nella fattispecie non è in contestazione l'esistenza del costo né la sua inerenza, ma viene contestata la mancanza di ulteriori elementi - asseritamente non valutati dalla CTR - per la sua deducibilità. 2.3.La CTR ha per contro congruamente motivato sulla idoneità della prova fornita dalla società sulla deducibilità del costo (riferito al DDT n. 12 del 6.8.2012 che riporta la consegna di oro dalla [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA] srl) per l'anno di competenza (2012), in relazione all'art. 109 d.p.r. 917/1986, sulla base di una serie di elementi: allocazione in bilancio come costo di competenza dell'anno; esistenza della spesa non contestata dalla GGFF né dall'Agenzia; idoneità del documento costituente prova legale idonea a dimostrare la consegna della merce. A fronte di tali argomentazioni la doglianza dell'Ufficio si appalesa infondata, se non inammissibile, ove - e se- rivolta a contestare valutazioni di merito coerentemente motivate dalla CTR al fine di ottenere una nuova e diversa decisione. Il ricorso va conclusivamente respinto. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della società. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma, 8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].