CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGIULIO MONFERINI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Prato ha condannato l’imputato,alla pena di € 300,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 720cod.pen. perché, in concorso con altri, all’interno del circolo denominatoAssociazione ricreativo culturale cinese 857, ove si trovavano quattro tavoli dagiuoco con panno verde ed un tavolo elettronico, occupati da tessere recantisimboli del gioco del Mahjong, dadi e bacchette specifiche, nonché carte da poker,prendeva parte a giuochi d’azzardo con vincite il cui risultato poteva essereconseguito a prescindere dalla loro abilità. [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 20221.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione deducendo tremotivi.- Vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione all’oblazione aisensi dell’art. 162 bis cod.pen. motivazione illogica delle ordinanze emesse in data06/04/2023 e in data 01/10/2023 in ragione della personalità del prevenuto aisensi dell’art. 162 bis comma 4 cod.pen. non considerando che il magistrato disorveglianza di Firenze aveva dichiarato cessata la pericolosità sociale.- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego diriconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. omessastatuizione sul punto.- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego diriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.Mentre la oblazione regolata dall'art. 162 cod.pen. costituisce un dirittosoggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha solo il potere di verificare le condizioniformali che ne legittimano la ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarandoestinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma, invece l'oblazioneintrodotta dall'art. 162 bis cod.pen., applicabile nel caso in esame trattandosi dicontravvenzione punibile in via alternativa con l'arresto o con l'ammenda, èsubordinata al potere discrezionale del giudice, il quale, oltre alla verifica dellecondizioni formali e della inesistenza degli elementi ostativi, potrà ammettere orespingere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta gravita delfatto e la valutazione espressa dal giudice di merito, nella ordinanza di reiezionedella domanda, è insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione distretto merito, sempre che tale motivazione sia congrua e non manifestamenteillogica. A tal fine è stato ritenuto, nella giurisprudenza di legittimità, chel'apprezzamento della "gravita del fatto", menzionato dell'art. 162 bis comma 4cod.pen. va correlato all’art. 133 comma 1 e 2 cod.pen. e ciò in quanto la gravitadel reato indica elementi che connotano tale gravità sia nel primo che nel secondocomma. Ciò significa che laddove dell'art. 162 bis c.p., comma 4, (introdotto dellaL. n. 689 del 1981, art. 126) ha voluto lasciare al giudice il potere discrezionale diescludere la oblazione in considerazione del gravita del fatto, analogamente aquanto previsto in tema di sostituzione della pena detentiva (della L. n. 689 del1981, art. 58), ha voluto fare riferimento alla gravità del reato globalmenteconsiderato nelle sue connotazioni oggettive e soggettive, ivi comprese quelle checonnotano la capacità a delinquere del reo (Sez. 1, n. 47032 del 05/12/2007, Rv.238316 – 01; Sez. 1, n. 5829 del 10/01/2024, Rv. 285788 – 01; Sez. 5, n. 29327,del 13/03/2023 non mass.; Sez. 1, n. 25820 del 13/05/2022, non mass.), essendoil comma 4, dell’art. 162 bis cod.pen. norma "di chiusura" che si pone in aggiuntaalla esclusione per legge della oblazione nei casi di recidivi, di contravventoriabituali e professionali, oltre che nel caso in cui permangono conseguenze dannoseo pericolose della contravvenzione eliminabili da parte del contravventore (comma3) e che quindi, analogamente a quanto previsto dal comma 3, vuole lasciare algiudice un ulteriore potere discrezionale di escludere la oblazione anche in casidiversi da quelli normativamente disciplinati, ma che si pongono ugualmente comegravi, con riguardo alla entità o pericolosità della condotta, ovvero all'elementopsicologico del reato o ancora alla pericolosità sociale del reo, trattandosi in tutti icasi di caratteristiche che aggravano il reato inteso come condotta ascrivibile adun determinato soggetto (ancora Sez. 1, n. 47032 del 05/12/2007, Rv. 238316 –01).5. Il Tribunale ha confermato l’ordinanza di diniego, resa in data 06/03/2023,che aveva fondato il rigetto della richiesta di oblazione facoltativa avanzata dalricorrente in ragione della capacità a delinquere fondata sulle precedenti sentenzedi condanna. Ne discende che, laddove la sentenza del tribunale ha rigettato nelcaso in esame la domanda di oblazione in considerazione delle precedenticondanne dell'imputato correttamente ha escluso la oblazione in considerazionealla gravità del fatto espressa all’esito della valutazione dell’art. 133 comma 2cod.pen., motivazione che in quanto non manifestamente illogica non ècensurabile in questa sede.6. Il secondo motivo di ricorso con cui lamenta la mancata statuizione circal’applicabilità della causa speciale di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non è,parimenti, fondato. [OSCURATO:PERSONA] nel determinare la pena, nella misura di € 300,00 diammenda, ha argomentato la sua determinazione in misura leggermentesuperiore al minimo edittale ed ha così implicitamente espresso un giudizio digravità del fatto e di non particolare tenuità dell’offesa ai fini dell’applicazione dellaspeciale causa di non punibilità.In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare ancheimplicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutarela congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado,abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezzadell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del11/05/2022, Rv. 283420 – 01; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Rv. 268499 –01).7. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha negato l’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche in assenza di elementi positivi di valutazione, che il ricorrente nonallega, e in ragione dei precedenti penali. Sul punto è sufficiente rammentare chein tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto,la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).8. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere pertanto respinto, con leconseguenze di legge in punto di spese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]