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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43733/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 25/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 28/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto ed ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Ritenuto che l'unica doglianza, con cui si contesta violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della condanna per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è del tutto generica e, comunque, manifestamente infondata.

Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata - sulla ritenuta responsabilità per il delitto contestato (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2, sulla assenza di giustificazioni e sul tentativo di sfuggire al controllo di polizia) - ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 25/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 28/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto ed ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che l'unica doglianza, con cui si contesta violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della condanna per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è del tutto generica e, comunque, manifestamente infondata. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata - sulla ritenuta responsabilità per il delitto contestato (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2, sulla assenza di giustificazioni e sul tentativo di sfuggire al controllo di polizia) - ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 43733/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris