CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30342/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/1959,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 04/07/2025 della Corte di appello di Potenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità deiricorsi;letta per [OSCURATO:PERSONA] la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], recante motivi nuovie la richiesta di accoglimento del ricorso;letta per [OSCURATO:PERSONA] la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;letta per [OSCURATO:PERSONA] la memoria degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 4 luglio 2025 la Corte di appello di Potenza haconfermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 1° marzo 2021 del G.u.p.del Tribunale di Potenza che aveva condannato gli imputati alle pene di legge peril reato di cui all’art. 110 cod. pen., all’art. 81 cpv cod. pen., all’art. 4 legge n. 401del 1989 e all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (ora 416-bis.1 cod. pen.), consistentenell’agevolazione delle attività criminali del clan [OSCURATO:PERSONA], nel territorio lucanoe nella provincia di Crotone, con condotta perdurante dal 2012 al luglio 2015.2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per vizio di motivazione inordine all’accertamento di responsabilità.Presenta una memoria con un motivo nuovo per vizio di motivazione perchéla Corte territoriale non aveva tenuto conto dell’assoluzione dei fratelli Castagnino,asseriti distributori in Calabria di slot che provenivano dalla Basilicata; del mancatosequestro di slot lucane in territorio crotonese; della mancanza di riscontri minimidei passaggi di videopoker tra Calabria e Basilicata e della mancanza di riscontridel concorso nella distribuzione di slot nella Provincia di Potenza.3. [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione in ordineall’accertamento di responsabilità (primo motivo), l’erronea applicazionedell’aggravante dell’agevolazione mafiosa (secondo motivo), la violazione di leggeper il divieto di un secondo giudizio (terzo motivo). Nella memoria difensiva silimita a rassegnare le conclusioni con la richiesta di accoglimento del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazionein ordine all’accertamento di responsabilità (primo motivo), all’applicazione dellacircostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa (secondo motivo) e in ordine altrattamento sanzionatorio e all’applicazione delle circostanze (terzo motivo). Nellamemoria replica alla requisitoria del Procuratore generale richiamando leintercettazioni in suo favore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono manifestamente infondati, fatta eccezione per il trattamentosanzionatorio (ivi comprese le circostanze generiche) irrogato a [OSCURATO:PERSONA].I Giudici di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdell’omonima cosca operante a Cutro, aveva organizzato un sistema illecito discommesse, senza limite di puntata e di vincita massima e con predominanzadell’alea sulle capacità tecniche dello scommettitore, nell’ambito del qualeprovvedeva alla distribuzione degli apparecchi elettronici e dei servizi di retenecessari sul territorio potentino che si collegavano a un sito greco e si occupavadella gestione e della contabilità dei proventi illeciti ricavati dai giochi.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condanna è errata in assenza di sequestrodegli apparecchi e precisa che l’assoluzione dei fratelli Castagnino, addetti alladistribuzione dei videogiochi in Calabria, costituisce un elemento di fratturarispetto alla distribuzione degli stessi apparecchi nel potentino. Censura lasentenza in ordine all’interesse a distribuire le macchinette nel potentino piuttostoche nel crotonese e precisa che l’interesse a commettere il reato non prova il reato.Il motivo è assolutamente generico e fattuale. Già l’appello, redattopersonalmente dall’imputato, era stato ritenuto generico dalla Corte territoriale.In questa sede, si osserva ulteriormente che la contestazione delle intercettazionisecondo cui non si tratterebbe di slot ma di macchinette del caffè è inconsistente.Non è chiara l’incidenza dell’assoluzione dei Castagnino rispetto alla sua posizionedi preminenza nell’ambito del clan omonimo. Il ricorrente non confutal’accertamento dei fatti a sostegno della sua responsabilità analiticamente espostinella sentenza di primo grado (si vedano in particolare pag. 15-17).Ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilitàdell’impugnazione si estende anche ai motivi nuovi, il cui esame è dunque preclusoin questa sede.2.[OSCURATO:PERSONA] afferma con il primo motivo di ricorso che nelle intercettazioni siparla di macchinette del caffè e non di slot e lamenta una lettura parziale e forzatadel compendio probatorio; l’omessa valutazione di elementi di segno contrario; iltravisamento degli altri elementi; il malgoverno delle conversazioni intercettate;la pretermissione della conversazione del 19 settembre 2012; l’impossibilità diriscontrare i reati del 2012 con fatti del 2014.Il motivo è generico e fattuale. Va ricordato che, in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli,Rv. 282337 – 01). La Corte di appello ha riportato le intercettazioni più rilevanti asuo carico a pag. 21 della sentenza, motivando in merito al livello di competenzaprofessionale raggiunto nel settore, alla piena consapevolezza dei meccanismidell’organizzazione criminale, al grado di parentela con il [OSCURATO:PERSONA] nonché alruolo di fiduciario tant’è che tutti facevano riferimento a lui per ottenere gliappuntamenti con il capo. Il Tribunale ha esaminato la sua posizione a pag. 21-28della sentenza e il ricorrente non si confronta con la motivazione nel suocomplesso.Con il secondo motivo di ricorso contesta l’erronea applicazione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ma non confuta né laconversazione ambientale del 23 luglio 2012 relativa al summit sugli aspetti tecniciper il funzionamento illecito delle macchinette né la conversazione nella sua autoin cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso direttamente accordi con gli esponenti lucani.Con il terzo motivo di ricorso sostiene la violazione del divieto del ne bis inidem. La risposta della Corte di appello a pag. 12 della sentenza è ineccepibile,perché altro è la partecipazione all’associazione mafiosa diretta dal [OSCURATO:PERSONA],già oggetto di condanna, e altro è la commissione del reato fine di cui all’art. 4legge n. 401 del 1989, di cui al presente procedimento.3. [OSCURATO:PERSONA] presenta due motivi sulla responsabilità e sulla circostanzaaggravante dell’agevolazione mafiosa, ma non si confronta affatto con la sentenzaimpugnata che ha delineato il suo ruolo di partecipe a pag. 19 alla luce diconversazioni molto significative. Valgono per il [OSCURATO:PERSONA] le stesse considerazionisvolte sul [OSCURATO:PERSONA] a proposito delle intercettazioni.E’ fondato invece il terzo motivo di ricorso sulla pena perché la Corteterritoriale ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e iltrattamento sanzionatorio senza un’analisi critica della sentenza del Tribunale,nonostante lo specifico motivo di appello che aveva segnalato l’anomalia di unamotivazione non individualizzata sulle generiche e l’omessa motivazione dellapena. Infatti, il Tribunale ha applicato la pena finale di anni due di reclusione, conla riduzione del rito, partendo da una pena base di anni tre di reclusione,nonostante la pena edittale andasse all’epoca dai sei mesi ai tre anni di reclusionee l’aumento per la circostanza aggravante andasse da otto a nove mesi nel minimoe da quattro anni a quattro anni e sei mesi nel massimo. Quando la pena èsuperiore al medio edittale è sempre necessaria una specifica motivazione che nonsi limiti al riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen. (arg. ex Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chela sentenza impugnata vada annullata per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena eall’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche mentre il ricorso debbaessere dichiarato inammissibile nel resto.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili,con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versinola somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilitàdei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla pena e alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudiziosul punto alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di GeraceSalvatore nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e GrandeAracri [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]