CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. N. 41508/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ), esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto - rispettivamente - violazione di legge circa la affermazione di penale responsabilità e, in particolare, la circostanza che la violenza o minaccia non è stata realizzata durante il compimento di un atto di ufficio, ma eventualmente prima nonché la mancata integrazione dell'elemento soggettivo, esulano dalla valutazione di legittimità là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., in ordine, pagg. 6 e 7; 8 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo, relativo alla violazione di legge che si assume consistita nell'aver erroneamente ritenuto configurata un concorso formale di reati, esula dalla valutazione di legittimità, là dove risulta manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 8-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci