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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 dicembre 2020

Cassazione n. 37287/2021

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la seguente SENTENZA sul 'ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septile le conclusioni del PG r Ait n-e 30 per, o a(i-( )tic-07(/>•9 rz-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 28 dicembre 2020 il G.I.P. del Tribunale di Verona - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], così confermando il provvedimento con cui - in data 3 luglio 2020- era stata disposta la confisca - ai sensi dell'art.240bis cod.pen. - della somma di denaro pari ad euro 31.070,00 oggetto di sequestro in data 12 dicembre 2017. 1.1 In premessa va rilevato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile il 25.1.2020, per il delitto di autoriciclaggio di cui all'art.648ter.1 . 1.2 In sede di decisione sulla opposizione, il giudice della esecuzione evidenzia che la somma di denaro in questione venne rinvenuta sulla persona del Pioggia durante una perquisizione, che il delitto per cui è intervenuta la definizione concordata rientra tra quelli che consentono la confisca 'estesa' e che l'opponente non ha fornito plausibile spiegazione circa la provenienza di tali somme liquide.

Si afferma altresì che la somma di denaro risulta sproporzionata rispetto al reddito imponibile dichiarato dal Pioggia per l'annualità in cui ricade il sequestro e che l'allegazione difensiva, circa la derivazione del denaro da attività non dichiarata al fisco, è del tutto generica .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disposizione regolatrice e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che la allegazione difensiva circa la derivazione del denaro da pregressa attività di impresa lecita, non oggetto di denunzia al fisco, non poteva dirsi generica, in quanto supportata proprio dai contenuti delle imputazioni elevate a suo carico (amministratore di fatto di talune società commerciali) nella vicenda processuale definita con sentenza di patteggiannento.

Trattandosi di provento di evasione fiscale commessa prima del 19.11.2017 (data di entrata in vigore della legge n.161 del 17.10.2017, recante modifiche al testo dell'art.12 sexies 1.356/1992) la allegazione difensiva era da ritenersi pienamente ammissibile, sulla scorta delle interpretazioni adottate in sede di legittimità.

Le stesse modalità e l'epoca di rinvenimento del denaro sostenevano - sul piano logico - la derivazione dalla attività gestionale censita in sede di indagini, che ha condotto alla elevazione delle imputazioni a carico del Pioggia.3.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata risulta argomentata in modo non congruo in riferimento al presupposto, richiesto dalla legge, della verifica di sproporzione tra il valore dei beni oggetto di sequestro e la capacità di produzione del reddito da parte del soggetto destinatario della ablazione patrimoniale .

Va, sul tema, ricordato che in tema di 'spoporzione' l'onere probatorio ricade sulla pubblica accusa (tra le molte Sez.

VI n. 47567 del 2013, rv 258030) e solo in presenza di tale prima dimostrazione viene in rilievo la mancata giustificazione della provenienza da parte dell'interessato.

Nel caso in esame vi è dunque una carenza dimostrativa di fondo, posto che la comparazione risulta espressa - in modo formale - esclusivamente in riferimento alla annualità nel corso della quale si è vericato il rinvenimento del denaro, senza alcuna concreta analisi dell'andamento reddituale relativo agli anni precedenti ed alla tipologìa di attività svolta. 3.2 Ciò premesso, appare fondata la deduzione in punto di apparenza motivazionale quanto alla possibile derivazione del denaro da attività gestionali svolte di fatto dal Pioggia, non oggetto di denunzia al fisco, attività di cui vi è traccia nella decisione applicativa di pena.

In riferimento a tale punto della decisione, va ricordato che secondo l'interpretazione offerta da Sez.

I n. 1778 del 11.10.2019, rv 278171, condivisa dal Collegio, in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240- bis cod. pen.), la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione - in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento - non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione. 3.3 Da ciò deriva che l'oggetto della dimostrazione introdotta dal destinatario del sequestro - nelle ipotesi di inapplicabilità del divieto probatorio - può essere, in concreto, l'avvenuto svolgimento di una attività economica da cui è derivato un reddito non dichiarato a fini di imposta, allo scopo di azzerare o ridurre la censìta sproporzione tra valore del bene posseduto e redditività ufficiale.

In simili casi, se da un lato l'allegazione deve trovare concreti agganci fattuali in circostanze di fatto emerse nel procedimento che ha generato il titolo (il giudizio sfociato nella condanna per il reato-spia) o in altri atti prodotti dall'interessato, dall'altro il giudice del merito è tenuto a valutare in concreto la idoneità delle allegazioni a costituire la base logica di una redditività che può essere calcolata solo in via presuntiva (trattandosi di redditività non ufficiale) e sulla base di indicatori convergenti. 3.4 La decisione oggetto di ricorso va pertanto censurata nella parte in cui non realizza alcuno sforzo cognitivo in proposito, pur esistendo (negli atti del procedimento di cognizione) un principio di prova circa la tipologìa di attività, di fatto, svolta dal Pioggia.

Ne deriva, come da dispositivo, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Verona.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona, Ufficio del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul 'ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septile le conclusioni del PG r Ait n-e 30 per, o a(i-( )tic-07(/>•9 rz-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 dicembre 2020 il G.I.P. del Tribunale di Verona - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], così confermando il provvedimento con cui - in data 3 luglio 2020- era stata disposta la confisca - ai sensi dell'art.240bis cod.pen. - della somma di denaro pari ad euro 31.070,00 oggetto di sequestro in data 12 dicembre 2017. 1.1 In premessa va rilevato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile il 25.1.2020, per il delitto di autoriciclaggio di cui all'art.648ter.1 . 1.2 In sede di decisione sulla opposizione, il giudice della esecuzione evidenzia che la somma di denaro in questione venne rinvenuta sulla persona del Pioggia durante una perquisizione, che il delitto per cui è intervenuta la definizione concordata rientra tra quelli che consentono la confisca 'estesa' e che l'opponente non ha fornito plausibile spiegazione circa la provenienza di tali somme liquide. Si afferma altresì che la somma di denaro risulta sproporzionata rispetto al reddito imponibile dichiarato dal Pioggia per l'annualità in cui ricade il sequestro e che l'allegazione difensiva, circa la derivazione del denaro da attività non dichiarata al fisco, è del tutto generica . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disposizione regolatrice e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che la allegazione difensiva circa la derivazione del denaro da pregressa attività di impresa lecita, non oggetto di denunzia al fisco, non poteva dirsi generica, in quanto supportata proprio dai contenuti delle imputazioni elevate a suo carico (amministratore di fatto di talune società commerciali) nella vicenda processuale definita con sentenza di patteggiannento. Trattandosi di provento di evasione fiscale commessa prima del 19.11.2017 (data di entrata in vigore della legge n.161 del 17.10.2017, recante modifiche al testo dell'art.12 sexies 1.356/1992) la allegazione difensiva era da ritenersi pienamente ammissibile, sulla scorta delle interpretazioni adottate in sede di legittimità. Le stesse modalità e l'epoca di rinvenimento del denaro sostenevano - sul piano logico - la derivazione dalla attività gestionale censita in sede di indagini, che ha condotto alla elevazione delle imputazioni a carico del Pioggia.3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata risulta argomentata in modo non congruo in riferimento al presupposto, richiesto dalla legge, della verifica di sproporzione tra il valore dei beni oggetto di sequestro e la capacità di produzione del reddito da parte del soggetto destinatario della ablazione patrimoniale . Va, sul tema, ricordato che in tema di 'spoporzione' l'onere probatorio ricade sulla pubblica accusa (tra le molte Sez. VI n. 47567 del 2013, rv 258030) e solo in presenza di tale prima dimostrazione viene in rilievo la mancata giustificazione della provenienza da parte dell'interessato. Nel caso in esame vi è dunque una carenza dimostrativa di fondo, posto che la comparazione risulta espressa - in modo formale - esclusivamente in riferimento alla annualità nel corso della quale si è vericato il rinvenimento del denaro, senza alcuna concreta analisi dell'andamento reddituale relativo agli anni precedenti ed alla tipologìa di attività svolta. 3.2 Ciò premesso, appare fondata la deduzione in punto di apparenza motivazionale quanto alla possibile derivazione del denaro da attività gestionali svolte di fatto dal Pioggia, non oggetto di denunzia al fisco, attività di cui vi è traccia nella decisione applicativa di pena. In riferimento a tale punto della decisione, va ricordato che secondo l'interpretazione offerta da Sez. I n. 1778 del 11.10.2019, rv 278171, condivisa dal Collegio, in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240- bis cod. pen.), la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione - in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento - non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione. 3.3 Da ciò deriva che l'oggetto della dimostrazione introdotta dal destinatario del sequestro - nelle ipotesi di inapplicabilità del divieto probatorio - può essere, in concreto, l'avvenuto svolgimento di una attività economica da cui è derivato un reddito non dichiarato a fini di imposta, allo scopo di azzerare o ridurre la censìta sproporzione tra valore del bene posseduto e redditività ufficiale. In simili casi, se da un lato l'allegazione deve trovare concreti agganci fattuali in circostanze di fatto emerse nel procedimento che ha generato il titolo (il giudizio sfociato nella condanna per il reato-spia) o in altri atti prodotti dall'interessato, dall'altro il giudice del merito è tenuto a valutare in concreto la idoneità delle allegazioni a costituire la base logica di una redditività che può essere calcolata solo in via presuntiva (trattandosi di redditività non ufficiale) e sulla base di indicatori convergenti. 3.4 La decisione oggetto di ricorso va pertanto censurata nella parte in cui non realizza alcuno sforzo cognitivo in proposito, pur esistendo (negli atti del procedimento di cognizione) un principio di prova circa la tipologìa di attività, di fatto, svolta dal Pioggia. Ne deriva, come da dispositivo, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Verona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona, Ufficio del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudi
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