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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1978

Cassazione n. 40647/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1978 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24/10/2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale di Modena del 12/01/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 2 e 4 d.

Igs. 74/2000.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel dichiarare la colpevolezza dell'imputato, la Corte di appello non ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto inattendibile la prova contraria costituita da una delega rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], I.r. della [OSCURATO:PERSONA], in favore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso si limita a riproporre pedissequamente la medesima doglianza già proposta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dal giudice del gravame.

E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

La sentenza impugnata, infatti, a pagina 2-4 precisa che la qualifica di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente si ricava da una serie di elementi qualificanti, non limitati alle dichiarazioni dei testi citati dallo stesso ricorrente, ma anche da altri elementi oggettivi, quali la circostanza che la sede legale e il magazzino della società fossero state spostate presso lo studio professionale del Ferrara, che allo stesso fossero stati rilasciati il potere di firma dei contratti, di spesa e di emettere assegni, nonché di intrattenere in totale autonomia i rapporti commerciali con i clienti, attributi tutti, questi, caratteristici del potere gestorio che si contesta al Ferrara di avere di fatto svolto.

La sentenza di primo grado, a sua volta, riporta in modo preciso le dichiarazioni del Sessa a pagina 4, di cui tuttavia dichiara la inutilizzabilità (pag. 6), e fonda la sua decisione sui contenuti del PVC, per poi spiegare, a pagina 10 della motivazione, le ragioni per cui ritiene raggiunta la prova della qualifica di amministratore di fatto del Ferrara, sostanzialmente sovrapponibili a quelli della sentenza di appello.

Il ricorso, che con tale doppia, conforme, motivazione non si confronta affatto, è pertanto inammissibile per genericità.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna yla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1978 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24/10/2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale di Modena del 12/01/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 2 e 4 d. Igs. 74/2000. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel dichiarare la colpevolezza dell'imputato, la Corte di appello non ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto inattendibile la prova contraria costituita da una delega rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], I.r. della [OSCURATO:PERSONA], in favore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso si limita a riproporre pedissequamente la medesima doglianza già proposta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dal giudice del gravame. E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). La sentenza impugnata, infatti, a pagina 2-4 precisa che la qualifica di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente si ricava da una serie di elementi qualificanti, non limitati alle dichiarazioni dei testi citati dallo stesso ricorrente, ma anche da altri elementi oggettivi, quali la circostanza che la sede legale e il magazzino della società fossero state spostate presso lo studio professionale del Ferrara, che allo stesso fossero stati rilasciati il potere di firma dei contratti, di spesa e di emettere assegni, nonché di intrattenere in totale autonomia i rapporti commerciali con i clienti, attributi tutti, questi, caratteristici del potere gestorio che si contesta al Ferrara di avere di fatto svolto. La sentenza di primo grado, a sua volta, riporta in modo preciso le dichiarazioni del Sessa a pagina 4, di cui tuttavia dichiara la inutilizzabilità (pag. 6), e fonda la sua decisione sui contenuti del PVC, per poi spiegare, a pagina 10 della motivazione, le ragioni per cui ritiene raggiunta la prova della qualifica di amministratore di fatto del Ferrara, sostanzialmente sovrapponibili a quelli della sentenza di appello. Il ricorso, che con tale doppia, conforme, motivazione non si confronta affatto, è pertanto inammissibile per genericità. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna yla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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