CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 337 cod. pen.; rilevato che con l'unico, articolato motivo deduce la mancanza di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena; ritenuto il motivo, nel suo complesso, manifestamente infondato; rilevato, invero, che la parte di motivo relativa alla qualificazione giuridica del fatto non è consentita, trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello, come richiamati nella sentenza della Corte territoriale, la cui completezza rispetto alle deduzioni avanzate dall'imputato in secondo grado non è stata revocata in dubbio; considerato, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato che, nel caso che ci occupa, la Corte che, pur prendendo atto della resipiscenza dimostrata con l'ammissione degli addebiti e con la spontanea consegna dell'arma (circostanze che, difatti, gli sono valse al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), ha confermato la congruità della sanzione irrogata dal giudice di primo grado, rimarcando la personalità negativa attestata dai precedenti penali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore